Corte Cost., sentenza 24/02/2017, n. 44
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
E' inammissibile, in relazione agli artt. 3 - primo e secondo comma -, 35 - primo comma - e 38 - secondo comma - della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - in materia di materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici - poiché la descrizione generica della fattispecie concreta nell'ordinanza di rimessione - divieto il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi di prosecuzione dell' attivita' lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a ? 3000,00 annui - è priva dei requisiti di tipicità e chiarezza . Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall' articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), promosso dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento vertente tra S.O. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 12 novembre 2015, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Visti l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi gli avvocati Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gesualdo D'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 12 novembre 2015, la Corte d'appello di Trieste solleva questione di legittimità costituzionale dell' art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall' articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), "nella parte in cui esso, in base all'interpretazione datane in primo grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi ... di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a Euro 3000,00 annui", in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
1.1.- La Corte rimettente premette in fatto di aver già sollevato, nei confronti della medesima norma e nel corso del medesimo giudizio, identica questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile, con la sentenza n. 114 del 2015, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
A seguito di tale pronuncia, parte attrice - prosegue il collegio rimettente -provvedeva a riassumere tempestivamente il procedimento ex art. 297 del codice di procedura civile e la causa era nuovamente discussa all'udienza del 12 novembre 2015 e trattenuta in decisione. La Corte d'appello di Trieste ripropone, pertanto, le medesime questioni di legittimità costituzionale dell' art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, nei termini suddetti.
1.2.- La Corte ricorda di essere stata adita in appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine aveva accolto solo la domanda, proposta in via subordinata, di condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria dalla ricorrente, e non quella, svolta in via principale, di accertamento del suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003-2005, in cui aveva anche effettuato la contribuzione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e di annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianità di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008, per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente e contributi volontari.
Ripetendo quanto già esposto nella prima ordinanza con cui aveva sollevato la medesima questione, la Corte d'appello di Trieste ricorda che la ricorrente: aveva svolto attività di lavoro subordinato dal 1 settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 e aveva così maturato una contribuzione pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici;
aveva provveduto a versare all'INPS, a seguito di autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, fino a tutto il mese di marzo dell'anno 2004, la somma di 24.355,80 Euro, sì da raggiungere un numero totale di 1829 settimane utili ai fini della pensione;
aveva intrapreso, negli anni dal 2003 al marzo 2005, un'attività di lavoro saltuario come promotrice commerciale solo nei fine settimana, versando i contributi nella gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, con iscrizione avvenuta nell'ottobre 2002;
aveva ottenuto, nell'aprile 2005, la pensione, a seguito della maturazione dell'anzianità contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente e contributi volontari;
aveva richiesto, nel giugno 2007, la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005;
aveva subìto la revoca della pensione di anzianità per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria, con conseguente accertamento della sussistenza di un indebito per i ratei di pensione a lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008.
La medesima Corte rimettente, "integrando in particolare, come specificamente richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114/2015, le indicazioni in punto rilevanza della questione qui posta", osserva che, "in base alle scarne indicazioni date dall'attrice il suo rapporto di lavoro come promotrice commerciale si è articolato ... come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c.". Più precisamente e in virtù delle allegazioni della medesima ricorrente e del "rilievo forzatamente basato sul notorio", si sarebbe trattato, secondo la Corte triestina, di un'attività di lavoro parasubordinato, "per un novero limitato di ore a settimana e con compensi ridottissimi". Tale attività, sebbene analoga, quanto a numero di ore di lavoro e compensi, ad altre attività lavorative, alle quali non si applica il divieto di cumulo di cui all' art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997 - come il lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ex art. 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e art. 3, comma 1, del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 , del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 , e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157 , del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 , in materia pensionistica), e il lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ) - non sarebbe riconducibile ad esse. Il collegio