Corte Cost., sentenza 29/10/2021, n. 207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevata, in riferimento all'art. 67 della Costituzione, in quanto, a parte la validità dei contratti in concreto conclusi tra candidati e partiti all'ombra della detraibilità fiscale delle elargizioni effettuate dai primi ai secondi, il tenore dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 149 del 2013, come convertito, non consente di evincere alcuna indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Del resto, l'obbligazione assunta dal parlamentare eletto prescinde dal comportamento (fedele o infedele) da questi tenuto rispetto alle istruzioni del partito di riferimento. Frutto di una discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni fiscali, con particolare riferimento al regime della deducibilità o detraibilità degli oneri, il contenuto direttamente ascrivibile alla disposizione in esame consiste unicamente in una scelta per la parificazione alle donazioni, ai fini della detraibilità, di erogazioni effettuate da candidati e da eletti in favore del partito di riferimento, allo scopo di incentivare le forme dirette di finanziamento della politica, in un contesto segnato dalla eliminazione di ogni contribuzione pubblica ad essa. Pertanto, non si determinano effetti di sorta, né sullo status del parlamentare, né sulle modalità di esercizio del mandato, che può e deve continuare ad essere svolto liberamente, in conformità o meno agli indirizzi del partito o gruppo di riferimento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 29/10/2021, n. 207
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 207
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in L. 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, nel procedimento vertente tra S. D. e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, con ordinanza dell'11 settembre 2020, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 il Giudice relatore N Z;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

1.- La Commissione tributaria di primo grado di Trento, con ordinanza dell'11 settembre 2020 (r.o. n. 21 del 2021), solleva, in riferimento all'art. 67 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in L. 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

2.- Innanzi alla Commissione tributaria rimettente pende un giudizio introdotto da S. D. avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento.

Il rimettente espone, in fatto, che l'atto impugnato concerne una maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno di imposta 2008, accertata per effetto del disconoscimento della natura di "erogazioni liberali" "e quindi della detraibilità dall'imposta nella misura del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ... delle somme di denaro versate in quell'anno di imposta dal ricorrente" in favore di un partito politico, per un importo complessivo di Euro 45.379,00.

Ancora in punto di fatto, il rimettente osserva che il contribuente, nel ricorso introduttivo, ha sollevato varie questioni pregiudiziali, eccependo la nullità dell'avviso impugnato, stante la mancata allegazione della segnalazione della Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate e dell'accertamento compiuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì (con conseguente difetto di motivazione) nonché per violazione delle norme sulle modalità di compimento delle attività (accesso, ispezione e verifica) che hanno condotto al suddetto accertamento e che avrebbero richiesto la redazione di un processo verbale di chiusura delle indagini, nella specie omesso.

Il ricorrente nel giudizio principale nega l'assunto dell'Ufficio, secondo cui si sarebbe costituito un "rapporto sinallagmatico" tra il partito politico ed il ricorrente, in forza del quale, "a fronte della disponibilità del partito di offrire al ricorrente la possibilità di essere candidato alle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008", quest'ultimo avrebbe assunto l'obbligo - con contratto di donazione stipulato in data 7 marzo 2008, presso la sede del partito politico - di corrispondere allo stesso partito, in caso di elezione, la somma complessiva di Euro 145.000,00, da versare in rate mensili consecutive costanti, con la pattuizione che i versamenti sarebbero cessati solo in caso di morte del donante.

In subordine, riferisce sempre il rimettente, S. D. avrebbe comunque sostenuto che la detraibilità dall'imposta, nella misura del 19 per cento delle somme, per complessivi Euro 45.379,00, versate dal ricorrente in favore del partito politico nel 2008, "prescinde dalla natura di atto di liberalità delle erogazioni" per effetto del comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 149 del 2013, come convertito.

Dall'ordinanza di rimessione, ancora, si apprende che, costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle entrate avrebbe chiesto il rigetto delle eccezioni di nullità dell'avviso e, nel merito, avrebbe dedotto, in particolare quanto alla detraibilità dall'IRPEF dell'erogazione effettuata dal contribuente: a) che solitamente, oltre all'atto di donazione, il candidato ed il partito stipulavano un accordo in cui si affermava espressamente che il versamento delle somme del candidato al partito avveniva in correlazione con le obbligazioni assunte da quest'ultimo;
b) che ciò avrebbe escluso "in radice lo spirito di liberalità (inteso come mera e spontanea elargizione fine a se stessa) e la detraibilità ai sensi dell'art. 15 co. 1bis D.Lgs. n. 917 del 1986";
c) che in difetto del carattere di liberalità dell'erogazione non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 149 del 2013, come convertito, sia in ragione della rubrica dell'articolo "Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici", sia perché, accedendo a diversa interpretazione, si ammetterebbe "una sorta di sanatoria rispetto alle erogazioni non connotate da spirito di liberalità" (con conseguente violazione dei principi di eguaglianza, capacità contributiva e certezza del diritto).

3.- Ciò premesso, la Commissione tributaria rimettente solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 149 del 2013, come convertito e successivamente modificato, a norma del quale "a partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime".

Secondo il rimettente, nella parte in cui consente ai membri del Parlamento di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19 per cento delle erogazioni in denaro effettuate in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 Euro, anche quando tali erogazioni siano prive di carattere realmente e pienamente liberale, la disposizione violerebbe l'art. 67 Cost.

3.1.- In punto di rilevanza, una volta rigettate le eccezioni preliminari di nullità sollevate dal contribuente - in accoglimento delle difese spiegate dall'amministrazione finanziaria - il giudice rimettente evidenzia come il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, in quanto, proprio applicando la disposizione censurata, il ricorso proposto da S. D. dovrebbe essere accolto.

Il rimettente condivide la tesi dell'amministrazione finanziaria, che disconosce la natura di "erogazioni liberali" dei versamenti in denaro effettuati dal ricorrente, nel 2008, in favore del partito politico e durante lo svolgimento del suo mandato parlamentare. Rileva, infatti, come sia incontestata la stipula di "un contratto di donazione mediante il quale il contribuente ha assunto ... l'obbligo di donare al partito politico ... una somma di denaro per complessivi Euro 145.000,00, da versarsi in rate mensili consecutive" nel periodo corrispondente alla durata del mandato parlamentare, in caso di avvenuta elezione.

Richiamando la disciplina sulla donazione (artt. 769, 771 e 772 del codice civile), il rimettente esclude la natura liberale di tale atto e, dunque, l'applicabilità dell'art. 15, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (di seguito: TUIR), il quale, nella versione applicabile ratione temporis, ammetteva la detrazione di erogazioni liberali per importi compresi tra centomila lire e duecento milioni di lire.

In primo luogo, osserva il giudice a quo, l'art. 771, primo comma, cod. civ. prevede la nullità della donazione avente ad oggetto beni futuri, quali appunto dovrebbero considerarsi, "con verosimile plausibilità", le somme da versare in rate mensili costanti nell'arco di cinque anni (e quindi non presenti nel patrimonio del donante all'epoca della stipulazione del contratto).

Inoltre, a parere del rimettente, sebbene l'art. 772 cod. civ. consenta la donazione di "prestazioni periodiche", tale disposizione potrebbe riguardare "solamente le prestazioni alimentari e di soccorso".

Infine, e decisivamente, per il rimettente - che cita, a supporto, giurisprudenza di legittimità - lo spirito di liberalità, che "costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di donazione", ai sensi dell'art. 769 cod. civ., "consiste nella coscienza (da parte del donante) di compiere (in favore del donatario) un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, vale a dire nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretto": ciò che mancherebbe nel caso di specie.

L'elargizione verso il partito politico avrebbe trovato fondamento, piuttosto, "nelle relazioni scaturenti dall'adesione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi