Corte Cost., sentenza 12/11/2002, n. 445

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E' dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 Cost., degli articoli 7, numero 3, della legge n. 64/1942 e 2, comma 2, del D.L.vo n. 24/2000 poiche' limitano ai cittadini o cittadine italiane "celibi o nubili vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie ed a quelli degli istituti e delle scuole di formazione nella Guardia di finanza e nelle Forze armate. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sono dichiarate illegittime in via conseguenziale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 Cost., poiche' limitano ai cittadini o cittadine italiane "celibi o nubili vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie ed a quelli degli istituti e delle scuole di formazione le sottoelencate norme: - artt. 11, comma 1, e 35, comma 1, della legge n. 447/1964; - art. 11, comma 2, della lettera a), numero 3 del D.L.vo n. 196/1995; - art. 5, comma 1, letterea e), del D.L.vo n. 198/1995 (come sostituito dall'art. 2 del D.L.vo n. 83/2001); - art. 15, comma 2, lettera b), numero 4, del D.L.vo n. 198/1995; - art. 6, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 199/1995 (come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), del D.L.vo n. 67/2001); - art. 36, comma 1, lettera b), numero 3, del D.L.vo n. 199/1995 (come modificato dall'art. 5, comma 5, del D.L.vo n. 67/2001). * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 12/11/2002, n. 445
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 445
Data del deposito : 12 novembre 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

 LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: C R;
Giudici: R C, G Z, V O, C
M, F C, G N M, P A C,
A M, F B, G M F, F A, U
D S, R V, P M;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, numero 3, della
legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della
regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24
(Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico
e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel
corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20
ottobre 1999, n. 380), promosso con ordinanza del 15 gennaio 2002 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 126 del
registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice
relatore V O.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio amministrativo, promosso da una aspirante al
concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel corpo della Guardia di
finanza, per l'annullamento del provvedimento del Comando provinciale di
Napoli della Guardia di finanza di "archiviazione" della domanda per difetto
del requisito del nubilato o della vedovanza, nonche' del relativo bando di
concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2000, che tale
requisito stabilisce all'art. 2, punto 10, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con ordinanza del 15 gennaio 2002, pervenuta il 27
febbraio 2002, ha sollevato, su eccezione della ricorrente, questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31,
35, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 7, numero 3, della legge 29
gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia
Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24
(Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico
e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel
corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20
ottobre 1999, n. 380).
La prima disposizione censurata pone tra i requisiti per il reclutamento
nel corpo della "regia Guardia di finanza" l'essere celibe o vedovo senza
prole;
la seconda, contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2000, in tema
di reclutamento del personale femminile delle Forze armate e del corpo della
Guardia di finanza, stabilisce che e' consentita la partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli
istituti e delle scuole di formazione "ai cittadini e alle cittadine
italiane, celibi o nubili, vedovi o vedove".
Il remittente premette, in ordine alla rilevanza, che le questioni di
legittimita' costituzionale prospettate dalla ricorrente vanno esaminate con
priorita' rispetto agli altri motivi di impugnazione dedotti (riguardanti la
perplessita' del provvedimento di "archiviazione" adottato e l'incompetenza
della autorita' amministrativa procedente), in quanto nelle disposizioni
legislative indicate trovano il presupposto logico e giuridico, nonche'
l'esclusivo fondamento positivo, sia il bando di concorso che il
provvedimento di esclusione.
Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva anzitutto che l'art. 7,
numero 3, della legge n. 64 del 1942, nell'includere fra i requisiti
necessari per il reclutamento nel corpo della Guardia di finanza lo stato di
"celibe (o nubile) o vedovo", impone una decisiva limitazione al diritto di
contrarre matrimonio, priva di ragionevole giustificazione, che costituisce
grave interferenza nella sfera privata e familiare di chi aspiri
all'ammissione nella struttura militare;
l'altra norma denunciata, dettata
dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000 ed avente contenuto analogo,
apparterrebbe, secondo il remittente, al "novero di una serie di
disposizioni legislative" "tralatiziamente iterative del requisito" in esame.
Una siffatta limitazione, che, sia pure ai soli fini dell'arruolamento
militare, si risolve in un divieto di contrarre il vincolo coniugale, si
porrebbe in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita',
garantiti dall'art. 2 della Costituzione, diritti insuscettibili di essere
degradati da esigenze, sia pur socialmente rilevanti, come quelle
connaturate alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento
militare.
In proposito, il giudice a quo ricorda che questa Corte, con la sentenza
n. 332 del 2000, avente ad oggetto le medesime disposizioni ora denunciate
ma nella parte in cui includevano tra i requisiti necessari per il
reclutamento "l'essere senza prole", ha affermato che la compressione della
sfera privata e familiare della persona non puo', "sul piano dei principi
costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensita' e dall'esigenza di
tendenziale esclusivita' del rapporto di dedizione che deve legare il
militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza";
che "la
Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica
dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del
generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei
diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini" (sentenza n. 278 del
1987);
e che "la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i
singoli "cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della
struttura militare" (sentenza n. 449 del 1999).
Osserva il remittente che, per un verso, il livello di evoluzione
sociale ha raggiunto un grado di maturazione tale da superare logiche e
impostazioni tradizionali che pongano una qualche limitazione alla concreta
possibilita' per le donne coniugate, madri e non, di esercitare attivita'
pubbliche, e che, per altro verso, l'incompatibilita' dello stato di
coniugato non puo' ritenersi rispondente ad un'esigenza di razionalita' del
sistema normativo inteso a garantire l'inserimento del neo-arruolato in una
realta' peculiare come quella militare.
Sarebbe, infatti, da dimostrare, sotto il profilo della logica comune,
prima che giuridica, che l'assenza di legami familiari possa costituire un
requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del
personale militare, dovendo la pur affermata e necessaria continuita' nella
frequenza dei corsi di addestramento trovare assicurazione e garanzia in
regole e rimedi diversi dalla limitazione al diritto di contrarre matrimonio.
Nella richiamata sentenza n. 332 del 2000, prosegue il remittente,
nell'espungere dalle disposizioni in esame, ai fini del reclutamento nel
corpo della Guardia di finanza, il requisito dell'essere senza prole, questa
Corte ha fatto esplicito riferimento anche alla legittimita' costituzionale
dell'ulteriore "requisito del celibato o dello stato di vedovo", escludendo
tuttavia di poter estendere la pronuncia di incostituzionalita' "all'intera
disposizione
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