Corte Cost., sentenza 26/03/2024, n. 49
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 1, commi da 661 a 676, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) in quanto assoggettare a imposta sul consumo le sole bevande analcoliche addizionate con edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari contenenti i medesimi dolcificanti, non costituisce una violazione del principio di eguaglianza tributaria desumibile dagli articoli 3 e 53 della Costituzione .
Sul provvedimento
Testo completo
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 14 novembre 2022 (reg.ord. n. 4 del 2023), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione , «nella parte in cui ha assoggettato ad imposta sul consumo i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea (ossia certe bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti».
1.1.- Il TAR Lazio premette di essere stato adito per ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2021 (Imposta di consumo sulle bevande edulcorate) e dei modelli a esso collegati, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, nell'ambito di due distinti giudizi promossi, rispettivamente, il primo da A - Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche, associazione di categoria che rappresenta le imprese produttrici e distributrici di bevande analcoliche in Italia, nonché da due imprese iscritte a detta associazione (Fonti di Posina spa e Romanella Drinks srl), il secondo da S srl (società che produce, e commercializza sul territorio siciliano le bevande a marchio " The Coca Cola Company ").
Riuniti i giudizi in considerazione della connessione oggettiva tra i medesimi, il TAR Lazio si pronuncia, preliminarmente, sulle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, sollevate dalle amministrazioni resistenti nel giudizio principale, e le ritiene tutte prive di fondamento, con conseguente affermazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
1.2.- In particolare, il rimettente esclude la sussistenza del preteso difetto di giurisdizione in quanto i ricorsi non si risolverebbero - come assunto dalle amministrazioni resistenti - nell'impugnazione di una legge, inammissibile dinanzi al TAR, bensì di un atto amministrativo, presuntivamente affetto da vizi di illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della legge di cui esso costituisce applicazione. Pertanto, il rimettente rileva, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte e da quella amministrativa, che il medesimo giudice amministrativo è comunque chiamato ad esercitare il potere di annullamento dell'atto, anche in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di legge su cui poggia l'atto impugnato, non essendovi coincidenza fra la questione principale di merito (relativa alla legittimità dell'atto) e la questione, che si rivela pregiudiziale, di legittimità costituzionale della legge.
Egualmente priva di fondamento sarebbe, poi, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, per asserita assenza di lesività del decreto ministeriale impugnato.
Le previsioni contenute in quest'ultimo - secondo il Collegio rimettente - sarebbero, all'opposto, idonee a produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta e attuale della sfera giuridica delle ricorrenti, a prescindere dall'adozione di qualsiasi atto applicativo successivo. Tale decreto conterrebbe, infatti, obblighi già di per sé stringenti a carico dei produttori e dei soggetti che commercializzano bevande edulcorate (tra cui, ad esempio, quello di denuncia all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente, nonché quello della redazione di specifici prospetti riepilogativi ove annotare i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione). Gli adempimenti contabili e amministrativi previsti nel decreto sarebbero, peraltro, preparatori e strumentali rispetto alla fase di autoliquidazione e versamento del tributo, sicché priva di rilievo sarebbe pure la circostanza che tale tributo non sia stato ancora applicato in conseguenza di reiterate proroghe del termine fissato per l'acquisto di efficacia della relativa normativa. Sussisterebbe, pertanto, nella specie, un tangibile e concreto interesse delle ricorrenti a una pronuncia sulla legittimità del decreto impugnato, immediatamente produttivo di effetti.
1.3.- Pure l'eccezione di incompatibilità delle disposizioni censurate con la normativa dell'Unione europea - che, ove accertata, eventualmente anche all'esito di un rinvio pregiudiziale
ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potrebbe condurre alla disapplicazione delle stesse e all'annullamento del provvedimento impugnato - sarebbe priva di fondamento.
Il rimettente ricorda che l'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (cosiddetta
sugar
tax ) rientra nel novero delle imposte speciali sui consumi, relative a «prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa» armonizzata, che, secondo la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE , gli Stati membri sono abilitati ad applicare a condizione che non introducano alcuna «formalità connessa all'attraversamento delle frontiere».
Nella specie, la normativa in esame non avrebbe introdotto alcuna formalità connessa all'attraversamento delle frontiere e non si porrebbe, quindi, in contrasto con alcuno dei parametri europei evocati (artt. 49, 56 e 101 TFUE), né con principi di carattere generale. L'imposta si applica, infatti, nella stessa maniera, sia ai prodotti nazionali, sia a quelli di provenienza da Stati membri dell'Unione europea (con ciò si esclude la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE), nonché a tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio dello Stato (con ciò scongiurandosi la violazione degli artt. 34 e 35 TFUE).
Pertanto, il giudice
a quo ritiene che l' art. 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019 non possa essere disapplicato, in quanto conforme ai parametri europei evocati, e che non sussistano le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
1.4.- Con riferimento all'illegittimità derivata del provvedimento impugnato, il TAR Lazio respinge alcuni profili che ritiene,
prima
facie , manifestamente infondati, alla luce della ricostruzione della disciplina di legge che ha introdotto l'imposta in esame e delle finalità da essa perseguite.
Il rimettente ricorda che l' art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha introdotto, ai commi da 661 a 676, l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, «rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea», cui siano state aggiunte sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, con l'obiettivo - indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato 2020-2022 - di ridurre la diffusione dell'obesità e del diabete, correlate all'abuso di zuccheri aggiunti, nonché l'eccessivo uso di sostanze edulcoranti sintetiche, che hanno effetti collaterali dannosi per la salute dell'uomo.
Il TAR Lazio ritiene, pertanto, manifestamente prive di fondamento le censure di violazione del principio di proporzionalità, rivelandosi tale misura idonea allo scopo di ridurre il consumo delle bevande in questione per preservare al meglio la salute pubblica, in un'ottica precauzionale, nonché necessaria e proporzionata, in assenza di misure omologhe che, a parità di efficacia, producano minori sacrifici a carico delle aziende produttrici e dei consumatori.
Egualmente ritenuta non idonea a superare il vaglio di non manifesta infondatezza è, inoltre, la censura - anch'essa prospettata dalle ricorrenti - di irragionevolezza della disciplina in esame, in considerazione della prevalente finalità extrafiscale del tributo, costituita dal contrasto di specifiche patologie, nonché della elevata elasticità della domanda di bevande edulcorate, che rende la
sugar
tax meno penalizzante per il produttore rispetto a qualsiasi nuova imposta gravante sul medesimo, essendo quest'ultima poi traslata economicamente sul consumatore finale.
Infine, il rimettente non condivide la censura di violazione del principio di capacità contributiva di cui all' art. 53 Cost. , dal momento che l'imposta in esame è parametrata alla quantità dell'intero prodotto messo in commercio e quindi riflette la concezione relativa di capacità contributiva consolidatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il potere impositivo può colpire anche fatti non patrimoniali, purché naturalmente rilevabili e misurabili in denaro».
1.5.- Il TAR Lazio ritiene, invece, non manifestamente infondata la censura di violazione del principio di eguaglianza tributaria, di cui agli artt. 3 e 53 Cost. , secondo cui «a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale» (è citata la sentenza di questa Corte n. 120 del 1972).
Il Collegio rimettente prende le mosse da alcuni elementi che contraddistinguono la disciplina delle imposte sui consumi, a cominciare dalla circostanza che la loro applicazione può avere non solo funzione di gettito fiscale, ma anche scopi extrafiscali strumentali a scelte di carattere politico-economico, fra cui quello di disincentivare il consumo dei beni che generano esternalità negative a danno della collettività ovvero anche solo quello di aumentare le entrate pubbliche senza eccessivi costi di accertamento e di riscossione. Rileva, inoltre, che, sul piano economico, simili tributi hanno effetti regressivi o progressivi a seconda delle tipologie di consumo e della elasticità delle curve di domanda e di offerta.
Il TAR Lazio richiama, a tal proposito, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui il «legislatore ordinario può assumere, quali soggetti passivi di imposta idonei a concorrere alle pubbliche