Corte Cost., sentenza 13/01/2004, n. 1

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E' illegittimo, in relazione all'art. 117, comma 4, Cost., l'art. 52, comma 17, della legge n. 448/2001 nella parte in cui regola la materia del commercio in occasione di fiere, sagre e manifestazioni di carattere religioso.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 13/01/2004, n. 1
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 1
Data del deposito : 13 gennaio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il 28
febbraio 2002 e iscritto al registro ricorsi n. 10 del 2002, la Regione
Marche ha sollevato - tra le altre - questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 52, comma 17, della L. 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge Finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 2001, per violazione dell'art. 117, quarto comma, della
Costituzione.
La Regione Marche, nel proprio ricorso, lamenta che l'art. 52, comma
17, della L. n. 448 del 2001, prevedendo l'esclusione dell'applicabilita'
"delle disposizioni di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 e successive
modificazioni" alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico, lederebbe la sfera delle competenze costituzionalmente
riconosciute alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione,
in quanto limiterebbe l'ambito di applicabilita' di una normativa vigente in
relazione ad una materia, quella del commercio, attribuita - almeno per i
profili non inerenti alla tutela della concorrenza - alla competenza
legislativa residuale delle Regioni.
La normativa statale vigente, pertanto, ad avviso della ricorrente,
resterebbe valida ed applicabile finche' le Regioni non dettino una propria
disciplina nell'esercizio della potesta' loro conferita dall'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, mentre lo Stato non sarebbe piu'
legittimato ad intervenire sulla materia, non rientrando il commercio negli
elenchi contenuti nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione.
2. - Anche la Regione Toscana (con ricorso notificato il 22 febbraio
2002, depositato il 1 marzo 2002 e iscritto al registro ricorsi n. 12 del
2002), la Regione Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 27 febbraio
2002, depositato l'8 marzo 2002 e iscritto al registro ricorsi n. 23 del
2002) e Regione Umbria (con ricorso notificato il 26 febbraio 2002,
depositato l'8 marzo 2002 e iscritto al registro ricorsi n. 24 del 2002)
hanno impugnato, tra le altre norme, l'art. 52, comma 17, della L. n. 448
del 2001 per violazione dell'art. 117, quarto comma della Costituzione.
Le ricorrenti sostengono che la norma censurata concernerebbe la
materia delle fiere, ricompresa tra le attribuzioni esclusive regionali,
riservate integralmente all'autonomia delle Regioni e nelle quali sarebbe
precluso ogni intervento del legislatore statale.
3. - Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con analoghe argomentazioni,
lamentano inoltre che la norma impugnata contrasterebbe con il principio di
certezza del diritto. Essa infatti derogherebbe ad una disciplina gia'
abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59).
L'abrogazione operata da tale decreto legislativo riguarderebbe non
solo la L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), ma anche le
"successive modificazioni" a tale legge. Tra queste modificazioni non
potrebbe infatti ricomprendersi anche lo stesso D.Lgs. n. 114 del 1998, dal
momento che esso conterrebbe una disciplina delle attivita' commerciali in
termini tali da escludere la sua riferibilita' al tipo di manifestazioni cui
si riferisce la norma censurata.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito nei
relativi giudizi, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa erariale sostiene la conformita' a Costituzione dell'art. 52,
comma 17, della L. n. 448 del 2001, sulla base dell'argomento secondo cui la
disposizione impugnata sarebbe stata dettata dallo Stato nell'esercizio
della propria competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere c) ed f), della Costituzione, in tema di confessioni religiose e di
rapporti politici.
La norma censurata, pertanto, non detterebbe norme in materia di fiere
tout court, ma in materia di fiere "a carattere religioso, benefico e
politico" che non rientrerebbero, per la particolare finalita', nell'ambito
delle attribuzioni esclusive delle Regioni.
5. - In prossimita' dell'udienza le Regioni Marche, Emilia-Romagna e
Umbria hanno depositato memorie integrative.
La Regione Marche ribadisce che la disciplina dettata dalla norma
impugnata ricadrebbe nella materia del commercio, oggetto di potesta'
legislativa residuale regionale, con la conseguenza che le Regioni
potrebbero legiferare in tale ambito senza rispettare i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, potendo, ad esempio,
riformulare autonomamente il D.Lgs. n. 114 del 1998. Ad avviso della
Regione, inoltre, la materia non potrebbe essere piu' oggetto di nuovi
interventi normativi da parte dello Stato, almeno per tutti i profili non
relativi alla tutela della concorrenza.
6. - Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, oltre a ribadire tutti i
propri argomenti, hanno osservato - con riferimento alle considerazioni
dell'Avvocatura in ordine alle peculiari finalita' delle manifestazioni
disciplinate dall'art. 52, comma 17 - che cio' che caratterizzerebbe una
fiera sarebbe la natura dell'attivita' e non la sua finalita';
di talche',
data la competenza generale residuale delle Regioni, il "carattere
religioso, benefico o politico" delle sagre, fiere e manifestazioni non
potrebbe portare le stesse nell'ambito della competenza statale. Lo Stato
non disporrebbe in materia di alcun titolo di competenza e, pertanto, non
potrebbe che spettare al legislatore regionale la decisione sulla
applicabilita' o meno a tali attivita' della disciplina ordinaria prevista
per le attivita' commerciali in genere.
7. - In prossimita' dell'udienza, nel solo giudizio introdotto dal
ricorso della Regione Marche, anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato
memoria, limitandosi a ribadire la conformita' a Costituzione dell'art. 52,
comma 17, della L. n. 448 del 2001, sulla base dell'argomento secondo cui la
disposizione impugnata sarebbe stata dettata dallo Stato nell'esercizio
della propria competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere c) ed f), della Costituzione, in tema di confessioni religiose e di
rapporti politici.
Diritto
1. - Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria,
nell'impugnare numerose disposizioni della L. 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge Finanziaria 2002), censurano, tra l'altro, l'art. 52, comma
17, di tale legge (Interventi vari). Per ragioni di omogeneita' di materia,
la trattazione della questione di costituzionalita' indicata viene separata
da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte
decisioni.
La norma censurata dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, le
disposizioni di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del
commercio), e successive modificazioni, "non si applicano alle sagre, fiere
e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico".
Tutte le Regioni ricorrenti, con argomentazioni analoghe, sostengono
che tale previsione normativa lederebbe le competenze costituzionalmente
riconosciute alle Regioni, in quanto inciderebbe su una materia che l'art.
117, quarto comma, della Costituzione, attribuirebbe alla competenza
legislativa residuale delle Regioni.
Due delle ricorrenti (le Regioni Emilia-Romagna e Umbria), inoltre,
ritengono la disposizione impugnata contrastante con il principio di
certezza del diritto, in quanto derogherebbe ad una disciplina gia' abrogata
ad opera del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59).
Considerata la loro sostanziale identita', i quattro ricorsi, per la
parte relativa all'art. 52, comma 17, della L. n. 448 del 2001, vanno
riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.
2. - Preliminarmente, deve essere affrontata la questione inerente la
vigenza della normativa cui fa riferimento la disposizione oggetto del
presente giudizio.
Al riguardo, occorre considerare quanto stabilito dall'art. 26 del
D.Lgs. n. 114 del 1998, che, al comma 6, dispone l'abrogazione della L. n.
426 del 1971, nonche' del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, "ad
esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle
disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente
alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287 ed alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17
maggio 1983, n. 217".
Da tale disposizione si desume la perdurante vigenza delle norme
contenute nella L. n. 426 del 1971, concernenti il registro esercenti il
commercio (REC), in relazione all'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande cui si riferisce la citata L. n. 287 del 1991 (Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici servizi). L'art.
1, comma 1, di tale legge ne determina l'ambito di applicazione,
individuandolo nelle "attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande", e precisando inoltre che "per somministrazione si intende la
vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli
acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una
superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati". L'art. 2, a sua volta,
subordina espressamente l'esercizio di tale attivita' all'iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della L. n. 426 del
1971, richiedendo per tale iscrizione, tra l'altro, la frequenza, con esito
positivo, di specifici corsi professionali, ovvero il superamento di un
esame di idoneita' allo svolgimento di attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande.
Conclusivamente, il riferimento contenuto nell'art. 26 del D.Lgs. n.
114 del 1998 alla L. n. 287 del 1991, e dunque genericamente all'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande, consente di ritenere in vigore la
normativa concernente il registro esercenti il commercio per l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione delle sagre,
fiere e manifestazioni cui si riferisce la norma censurata.
Risulta pertanto evidente l'erroneita' del presupposto interpretativo
da cui muovono le Regioni Emilia-Romagna e Umbria secondo cui la L. n. 426
del 1971 non sarebbe piu' vigente. Conseguentemente non puo' essere accolta
la censura secondo la quale la norma impugnata contrasterebbe con il
principio di certezza del diritto.
3. - Possono ora essere affrontate le ulteriori censure proposte dalle
ricorrenti nei confronti della disposizione impugnata.
Tali censure sono fondate.
Come ben noto, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione) ha mutato l'ordine dei
rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, nel senso che la
potesta' legislativa dello Stato sussiste solo ove dalla Costituzione sia
ricavabile un preciso titolo di legittimazione.
Alla luce del nuovo criterio di individuazione degli ambiti di potesta'
legislativa attribuiti allo Stato e alle Regioni, non puo' essere condiviso
l'argomento portato dalla difesa erariale a giustificazione della
legittimita' della norma censurata, secondo il quale l'intervento statale
troverebbe il proprio titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma,
lettere c) (relativo a "Rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose") ed f) (relativo a "Organi dello Stato e relative leggi
elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo") della
Costituzione. La finalita' religiosa, benefica o politica da cui sia
connotata una fiera o una sagra non puo' infatti valere, di per se', a
modificarne la natura e dunque a mutare l'ambito materiale cui la disciplina
di tali manifestazioni inerisce;
ambito che non puo' che essere individuato
nella disciplina del "commercio".
Tali conclusioni trovano, del resto, conferma nella stessa legislazione
statale vigente;
infatti, l'art. 27, lettera e), del D.Lgs. n. 114 del 1998,
nel disciplinare il commercio su aree pubbliche, qualifica come fiera la
manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle
aree pubbliche o private, "di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi
o festivita'".
Risulta dunque evidente che la norma censurata non puo' che inerire
alla potesta' legislativa "residuale" riconosciuta dall'art. 117, quarto
comma, della Costituzione alle Regioni, le quali ben potranno autonomamente
rispondere alle esigenze di cui intendeva farsi carico la impugnata norma
statale, valutando l'opportunita' di esercitare in tal senso la propria
competenza legislativa.
Di conseguenza, l'art. 52, comma 17, della L. n. 448 del 2001 deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.
117, quarto comma, della Costituzione.
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