Corte Cost., sentenza 25/03/2015, n. 46

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Massime1

E' infondata, in relazione agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, quanto ai commi 461 e 462 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilità 2014), promossa dalla Regione siciliana perché, come già statuito nella sentenza n. 219 del 2013, una volta attribuita allo Stato la competenza a disciplinare gli effetti della violazione del patto di stabilità, l'incidenza pregiudizievole sul bilancio regionale non si traduce in una lesione delle prerogative statutarie in quanto è componente connaturata al tratto sanzionatorio delle misure adottate.Di fatto i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 25/03/2015, n. 46
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 46
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 19 febbraio 2013, ricevuto il successivo 22 febbraio e depositato il 25 febbraio 2013 (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Le disposizioni impugnate disciplinano, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, sia l'obbligo di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno (art. 1, comma 461), sia le conseguenze del mancato rispetto del patto, indicando le sanzioni da applicarsi (art. 1, commi 462 e 464), e i casi in cui, viceversa, non si ha inadempimento (art. 1, comma 463).

La ricorrente premette che con tali norme si e' inteso estendere automaticamente ai soggetti ad autonomia speciale «l'ambito soggettivo di applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011», a suo tempo impugnato innanzi a questa Corte. Con cio', sarebbe stato leso il «principio consensualistico» che, a parere della Regione autonoma, regola i rapporti finanziari con lo Stato, e sarebbe desumibile dagli artt. 48-bis e 50, comma 5, dello statuto regionale speciale, nonche' dalle norme di attuazione «contenute nella legge n. 690/1981». In altri termini, ogni disposizione in tema di federalismo fiscale, «ivi comprese, dunque, quelle in materia di sistema sanzionatorio», dovrebbe essere introdotta secondo le procedure pattizie indicate dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria, come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 178 del 2012.

Le disposizioni impugnate, che non partecipano di tale natura, lederebbero altresi' il principio di leale collaborazione, sancito dagli artt. 5 e 120 della Costituzione, e le competenze statutarie in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» (art. 2, comma 1, lettera a, dello statuto), di «ordinamento degli enti locali» (art. 2, comma 1, lettera b, dello statuto) e di «finanze regionali e comunali» (art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto, «anche alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.»).

Inoltre, sarebbe violato l'art. 4 dello statuto regionale, perche' lo Stato non avrebbe potuto «attribuire ad organi statali» funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.

2.- Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio 2013, ricevuto il 4 marzo 2013 e depositato in pari data (reg. ric. n. 30 del 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale».

La ricorrente lamenta l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di inosservanza del patto di stabilita', al di fuori della procedura prevista dallo statuto regionale, anche con riferimento al comma 465, che prevede la nullita' dei contratti di servizio e degli atti posti in essere eludendo il patto di stabilita'.

In particolare, la ricorrente evidenzia che il Titolo VI dello statuto puo' venire modificato con legge solo su concorde richiesta del Governo e della Provincia, e che l'art. 79 dello statuto ha sancito il principio secondo cui la Provincia assolve agli obblighi del patto di stabilita' nelle forme indicate dal medesimo art. 79 e a seguito di accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze. Spetta inoltre alla Provincia determinare gli obblighi degli enti locali connessi al patto di stabilita' (art. 79, comma 3, dello statuto regionale).

In attuazione di quanto stabilito dallo statuto, prosegue la ricorrente, l'art. 2, commi da 106 a 126, ha regolato il «nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato», che «e' dominato dal principio dell'accordo», come questa Corte avrebbe gia' affermato con la sentenza n. 133 del 2010.

Pertanto, sarebbe oramai precluso alla legge ordinaria di disciplinare unilateralmente il regime sanzionatorio connesso alla violazione del patto di stabilita'.

Le norme impugnate violerebbero percio' gli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto regionale, dai quali si evincerebbe il principio dell'accordo, e la normativa di attuazione recata dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992. Sarebbe poi leso il principio di leale collaborazione, a causa del carattere unilaterale delle modifiche introdotte dalla normativa impugnata.

3.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2013 e depositato il 5 marzo 2013 (reg. ric. n. 33 del 2013) la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto regionale.

A fondamento del ricorso sono richiamate anche in questo caso le norme dello statuto che affermano il «principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali». In particolare, la ricorrente evidenzia che l'art. 79 dello statuto espressamente prevede che non si applicano sul territorio regionale le misure adottate per le altre Regioni.

4.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2013 e depositato il 5 marzo 2013 (reg. ric. n. 35 del 2013) la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, e all'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992.

La ricorrente, dopo avere svolto censure analoghe a quelle mosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, aggiunge che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche se fosse ritenuta applicabile agli enti locali, posto che spetta alla Provincia provvedere in tale materia ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale e nell'ambito della competenza regolata dagli artt. 80 e 81 dello statuto, e dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992. Inoltre, stante la vigenza della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), in tale materia, sarebbe violato anche l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, poiche' le disposizioni impugnate «pretendono di sovrapporsi con diretta applicabilita' ad una disciplina gia' vigente».

5.- Con ricorso notificato

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