Corte Cost., sentenza 18/06/2008, n. 213

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E' illegittimo, in relazione all'art. 81, commi primo e quarto, Cost., l'articolo 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21, nella parte in cui da' la possibilita' di coprire con crediti, che verranno a scadenza in esercizi futuri, spese attuali, poiche' cosi' facendo si viola: - la "contestualita'" tra i presupposti che giustificano le previsioni di spesa e quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata - quest'ultime necessarie per la copertura finanziaria delle prime; - l'"accertamento dell'entrata" - che e' quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 18/06/2008, n. 213
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 213
Data del deposito : 18 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 28 giugno 2007 la Corte dei conti - Sezioni
riunite per la Regione EG solleva questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione EG 28
dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio
2006), e dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione
EG 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), in
riferimento all'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione ed
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 81
della Costituzione.
1.1. - L'art. 2, comma 7, della legge della Regione EG n. 21 del
2006 prevede che "Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01
(UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento
d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni
tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015".
1.2. - L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione EG
n. 2 del 2007 inserisce, dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge della
Regione EG 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della EG.
Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge
regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n.
23), il comma 7-bis, per il quale "La Regione ha facolta', qualora ne
ravvisi la necessita' e nei limiti delle maggiori somme previste per gli
esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno
trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali
maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi,
nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le
regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilita' interno"
ed il comma 7-ter secondo il quale "Lo stanziamento di cui al comma 7-bis e'
correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita
tabella allegata alla legge finanziaria, ed e' rideterminato, in sede di
consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa
effettuate a termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La
quota non utilizzata costituisce minore entrata ed e' portata ad incremento
delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno di
pertinenza".
1.3. - L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione EG
n. 2 del 2007 sostituisce il comma 1 dell'art. 36 della legge della Regione
EG n. 11 del 2006, prevedendo che "L'entrata e' accertata quando e'
appurata la ragione del credito, l'identita' del debitore e l'ammontare del
credito;
per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali
l'accertamento e' effettuato sulla base del relativo gettito risultante
dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli
elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza
annua" ed espungendo, cosi', il riferimento alla scadenza del credito
nell'esercizio finanziario.
2. - La rimettente Corte dei conti chiarisce di stare procedendo al
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione EG per
l'esercizio 2006 e sostiene di essere legittimata a sollevare in tale ambito
le dedotte questioni di legittimita' costituzionale, essendo queste proposte
in riferimento all'articolo 81 della Costituzione.
Il giudice a quo richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenza n. 244 del 1995), per la quale la legittimazione in
sede di giudizio di parificazione sussiste la' dove vengano denunciate, per
contrarieta' con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, leggi che
determinino (come, a suo dire, quelle impugnate determinerebbero) effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione. E rimarca come, essendo
venuti meno i controlli preventivi sugli atti regionali, il giudizio di
parificazione sia restato spesso l'unica occasione possibile per sollevare
questioni di legittimita' costituzionale in relazione a leggi regionali.
3. - La Corte dei conti contesta, anzitutto, l'art. 2, comma 7, della
legge della Regione EG n. 21 del 2006, che prevede l'iscrizione al
bilancio per l'anno 2006 di quota parte del gettito delle compartecipazioni
tributarie spettanti alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015, per
complessivi 1 miliardo e 500 milioni di euro.
L'importanza di tale previsione ai fini del giudizio in corso e'
puntualizzata dalla Corte dei conti, la quale specifica che: dall'iscrizione
della somma di 1 miliardo e 500 milioni di euro in conto del capitolo
12106-01 (UPB E03-034) del bilancio per l'anno 2006 e' derivato un saldo
attivo dello stesso bilancio, pari ad euro 1.321.271.001, in luogo di un
disavanzo di euro 187.728.999;
che l'utilizzo di tale "entrata" a scomputo
del disavanzo di amministrazione ha comportato una riduzione "apparente"
dello stesso ad euro 999.994.126,49;
che l'importo in contestazione
costituisce il 22,27 % del bilancio regionale, sicche' l'eventuale
accoglimento della questione porterebbe alla non parificazione dello stesso.
3.1. - Il rimettente rileva che tale disposizione prevede l'accertamento
attuale di una entrata futura quale mezzo di finanziamento di spese correnti
e sostiene che tale "tecnica di copertura" sia irrazionale ed irragionevole,
del tutto estranea ai canoni previsti dalla contabilita' pubblica non solo
statale (art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio"),
ma anche regionale (art. 33, comma 2, della legge della Regione EG n.
11 del 2006) e, soprattutto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi
sull'ivi affermato principio di necessaria copertura finanziaria delle spese.
Il rimettente richiama, al riguardo, le sentenze n. 1 del 1966 e n. 54
del 1983, dalle quali ricava che la copertura delle spese deve essere reale
e deve consistere in risorse accertate con riferimento all'esercizio in cui
si effettua la spesa, con conseguente divieto di finanziare in competenza la
spesa con entrate future.
3.2. - Per il rimettente l'illegittimita' costituzionale della previsione
impugnata non sarebbe smentita dall'art. 1, comma 2, della legge della
Regione EG n. 2 del 2007, per il quale il disposto del censurato art.
2, comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006 "deve intendersi quale
operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota
parte, pari ad euro 1.500.000.000, del disavanzo di amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge
finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto
speciale introdotta dall'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006".
Il rimettente ritiene, infatti, che la finalizzazione della "operazione
finanziaria straordinaria" alla copertura del disavanzo non consenta di
ritenere che la norma impugnata non importi nuove o maggiori spese e,
quindi, di escludere l'applicazione del principio di cui all'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, posto che la norma impugnata prevede chiaramente
una entrata futura e la destina al finanziamento di una spesa (e
precisamente del disavanzo) corrente.
3.3. - La disposizione in questione e' poi censurata pure in riferimento
al principio di annualita' del bilancio, di cui all'art. 81, primo comma,
della Costituzione.
Il rimettente si interroga, in proposito, sulle conseguenze che
comporterebbe l'ammissibilita' di coprire spese attuali con entrate future,
chiedendosi fino a quale anno futuro il legislatore potrebbe spingersi per
attingere risorse da impegnare.
3.4. - I medesimi principi di annualita' del bilancio e di copertura
finanziaria delle spese sono invocati dal rimettente pure in riferimento
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sull'assunto che gli
invocati principi discendenti dall'art. 81 della Costituzione sarebbero
stati altresi' imposti alle Regioni, quali principi fondamentali di
armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza
pubblica, da parte del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.
131
), in particolare dagli artt. 5 e 6.
4. - Per il rimettente pure le altre due disposizioni censurate
consentono l'accertamento attuale di una entrata futura quale mezzo di
finanziamento di spese correnti.
L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione EG n. 2
del 2007, in effetti, prevede la possibilita' di destinare al finanziamento
di determinate tipologie di spese di investimento gli importi che verranno
trasferiti dallo Stato in anni futuri, provvedendo conseguentemente a
compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli
anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento.
L'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale n. 2
del 2007, a sua volta, ridefinisce la stessa nozione di accertamento
d'entrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui sia
appurata la ragione, l'identita' del debitore e l'ammontare, senza che ne
rilevi la scadenza o la esigibilita' e, quindi, includendovi pure crediti
sottoposti a termine o crediti futuri.
4.1. - Per il rimettente tale possibilita' di copertura nonche'
l'equiparazione, ai fini dell'accertamento, tra crediti esigibili
nell'esercizio finanziario di competenza e crediti a questo futuri sarebbero
in contrasto con l'art. 81,
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