Corte Cost., sentenza 01/03/2019, n. 31

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La Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., e in riferimento agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna nonché agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, ha annullato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica, del 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato per l'anno 2012) in quanto ha ritenuto che non spettava allo Stato adottare nei confronti della Regione autonoma Sardegna le regolazioni contabili previste dal predetto decreto ministeriale, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., e in riferimento agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna nonché agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, ha annullato, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica, dell' 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013) in quanto ha ritenuto che non spettava allo Stato le regolazioni contabili previste dal predetto decreto, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 01/03/2019, n. 31
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 31
Data del deposito : 1 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

1.? Con ricorso spedito per la notifica il 22 novembre 2016 e depositato il successivo 30 novembre, la Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 6 del 2016) nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 settembre 2016.

1.1.? La Regione autonoma ricorrente premette che il decreto ministeriale impugnato interviene in un risalente contenzioso tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, già oggetto dell'attenzione di questa Corte (sono citate le sentenze n. 82 del 2015, n. 144 del 2015 recte: 2013, n. 95 del 2013, n. 99 e n. 118 del 2012).

L'art. 1, comma 834, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ha difatti modificato il sistema tributario delle entrate regionali, riformulando l'art. 8 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Il nuovo sistema, sebbene dovesse entrare a regime dal 2010 (art. 1, comma 838, della L. n. 296 del 2006), è rimasto a lungo inattuato, con la conseguenza che il "ritardo accumulato" ha determinato "una emergenza finanziaria in Sardegna" (è citata la sentenza n. 95 del 2013).

Solo nel luglio 2014 lo Stato, recependo indicazioni in tal senso (fornite, in particolare, dalla L. 16 ottobre 2012, n. 182, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012", che aveva stanziato le somme per le regolazioni contabili in favore della Sardegna, e dall'art. 11, comma 5-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2013, n. 64) ha stipulato l'accordo in materia di finanza di pubblica del 21 luglio 2014 ed ha regolato alcuni aspetti del rapporto economico-finanziario con la Regione autonoma;
quindi, nel dicembre 2015, lo Stato e la Regione autonoma sono addivenuti ad una seconda intesa in cui hanno stabilito che "il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 8 della l. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, rispetto all'importo già attribuito, è erogato alla medesima in 4 annualità costanti a decorrere dall'anno 2016" (art. 3).

È da ultimo intervenuto il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) che ha attuato l'art. 8 dello statuto speciale prevedendo, all'art. 15, comma l, che "le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2", ai sensi del quale "esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale". L'art. 18, inoltre, prevede che "le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010", coerentemente con il termine di entrata a regime del novellato art. 8 dello statuto speciale, già indicato dall'art. l, comma 838, della L. n. 296 del 2006.

1.2.? È in questo contesto che è stato adottato il provvedimento impugnato.

Esso sarebbe asseritamente attuativo dell'art. l, comma 235, della L. n. 296 del 2006 - che prevede la regolazione delle minori entrate per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dalle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (cosiddetti "ecoincentivi") - e del comma 321 del medesimo articolo, che prevede l'innalzamento tariffario e la riserva allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica sui veicoli maggiormente inquinanti, a decorrere dall'anno 2007, disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo. Il successivo comma 322, così come il comma 235 per le minori entrate, ha quindi rinviato a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle sopra dette autonomie.

In (pretesa) attuazione di queste disposizioni, il provvedimento impugnato indica quindi, le somme che le Regioni e le Province autonome che riscuotono il tributo devono rimettere all'erario, quale maggior gettito derivante dall'aumento tariffario del comma 321, detratto il minor gettito derivante dal comma 235.

Per la Regione autonoma Sardegna il maggior gettito così determinato sarebbe pari alla somma di Euro 4.481.085,69.

L'art. 2 del decreto in esame prevede, inoltre, che tali importi, in assunto spettanti all'erario, debbano essere versati dalle Regioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e che, ove tale versamento non sia effettuato, la Ragioneria generale dello Stato sia tenuta "al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ...".

2.- Ciò premesso, in ordine al "tono costituzionale" del conflitto, la Regione autonoma Sardegna evidenzia che il provvedimento impugnato riserva all'erario il maggior gettito derivante dall'aumento di un tributo il quale, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera m), dello statuto speciale, è compartecipato per i sette decimi dalla Regione autonoma Sardegna, sottraendole, in tal modo, risorse che statutariamente le spettano. Sarebbe dunque pregiudicata l'autonomia finanziaria regionale che l'art. 7 dello statuto speciale riconnette al regime delle compartecipazioni erariali di cui al successivo art. 8.

2.1.- La ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e degli artt. 116, 117 e 119 della Costituzione.

Assume infatti che la riserva erariale disposta con detto decreto ministeriale sarebbe illegittima dal momento che l'art. 8 dello statuto speciale non contempla alcuna ipotesi derogatoria del regime di compartecipazione fissa alle entrate. Le riserve statali infatti non sarebbero previste né nella formulazione vigente, né in quelle precedenti, con la conseguenza che ogni atto che esclude un tributo dalla compartecipazione sarebbe illegittimo per violazione dello stesso art. 8 e, indirettamente, dell'art. 7.

Al riguardo, difatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che "diversamente dallo statuto della Regione siciliana ..., non risultano riserve integrali allo Stato previste dallo statuto della Regione autonoma Sardegna. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi ... contrasta con l'evocato parametro statutario" (sentenza n. 241 del 2012).

Per le medesime ragioni risulterebbero violati altresì gli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., che riconoscono e tutelano l'autonomia economico-finanziaria delle Regioni e, in particolare, delle autonomie speciali, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna.

2.2.- Sarebbero inoltre violati gli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 114 del 2016 ? anche in riferimento ai predetti artt. 7 e 8 dello statuto speciale ? che recano norme di attuazione dell'art. 8 da ultimo menzionato. Secondo questa Corte, infatti, le norme di attuazione degli statuti speciali "possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari" (sentenza n. 51 del 2006) e, pertanto, possono essere evocati nel giudizio per conflitto d'attribuzione tra enti. In base a dette disposizioni, il regime delle compartecipazioni non può essere derogato, salvo il ricorrere di "eventi eccezionali e imprevedibili" e nel rispetto di alcuni oneri sostanziali e procedimentali che non sarebbero stati rispettati nel caso di specie. In particolare, la riserva può essere disposta solo su nuovi tributi o su maggiorazioni di aliquote di tributi preesistenti, con salvezza del gettito già previsto in favore della Regione autonoma;
lo Stato deve dare alla Regione autonoma previa comunicazione

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