Corte Cost., sentenza 04/07/2024, n. 120

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Con la sentenza n. 120 del 4 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 27 dicembre 2019 n. 158 (come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2021 n. 8) e dall'art. 5, della Legge Regione Siciliana 26 novembre 2021 n. 30 per violazione degli artt. 3, 5, 81, 97, 117 e 120 Costituzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 04/07/2024, n. 120
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 120
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

1.- La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, con ordinanza del 15 gennaio 2024, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2024, emessa nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato

ratione temporis ;
e dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera

e ), della Costituzione, «in combinato disposto» con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.

1.1.- Riferisce il rimettente che all'udienza pubblica del 25 novembre 2023 del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021 è stata data lettura del dispositivo con cui, da una parte, sono state accertate specifiche irregolarità del conto del bilancio e del prospetto relativo al risultato di amministrazione, nonché dello stato patrimoniale e del conto economico;
dall'altra, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 in relazione al disavanzo finanziario, il giudizio è stato sospeso per sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Più precisamente riferisce il rimettente che il conto del bilancio dell'esercizio 2021, oggetto del giudizio di parificazione, in applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 vigente

ratione temporis , ossia nella versione modificata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, i cui risultati sarebbero poi confluiti anche nell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021, recante l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, ha registrato stanziamenti definitivi per il disavanzo finanziario complessivamente pari ad euro 100.000.000, di cui euro 47.341.217,87 sul capitolo 1 (Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione) ed euro 52.658.782,13 sul capitolo 16 (Disavanzo finanziario per l'anno 2019 relativo ai fondi ordinari della Regione), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019.

Quanto, invece, al disavanzo relativo ai precedenti esercizi - segnatamente: per l'anno 2014, da riassorbire in venti esercizi a partire dal 2015;
per l'anno 2015 per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, da riassorbire in trenta esercizi a partire dal 2015;
per l'anno 2017 da riassorbire ai sensi dell'art. 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
per l'anno 2018 da riassorbire in dieci esercizi a partire dal 2019 - gli stanziamenti iscritti nell'esercizio 2021 risultano pari a zero, per effetto delle disposizioni censurate.

Il citato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente

ratione temporis , prevede, infatti, che «1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma».

Tale assetto normativo, secondo il giudice rimettente, comporterebbe una deroga ai principi generali di cui all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'Allegato 4/2, paragrafi da 9.2.20 a 9.2.30, previsti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera

e ), Cost.

Rappresenta, infatti, il giudice

a quo che per la Regione Siciliana, in applicazione delle richiamate norme di attuazione statutaria, si sarebbe determinato un alleggerimento degli obblighi di recupero del disavanzo (e un conseguente ampliamento della capacità di spesa) calcolati, dalle Sezioni riunite siciliane rimettenti in euro 2.256.794.220,07.

Dà atto lo stesso giudice

a quo che la Regione Siciliana ha impugnato, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lettera

e ), e 123 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), con ricorso notificato in data 27 dicembre 2023, innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (d'ora innanzi: sez. riunite giurisd. in speciale composizione), il «dispositivo prot. n. 255 del 25.11.2023, della decisione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 25.11.2023, letto alla pubblica udienza dello stesso 25.11.2023» nonché, con riserva di integrazione dei motivi, la decisione e la annessa relazione, in quel momento non conosciute in quanto non ancora depositate.

1.2.- Quanto alla legittimazione delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, è richiamata l'ormai costante giurisprudenza costituzionale.

1.3.- In punto di rilevanza, il giudice rimettente sostiene che le disposizioni censurate, poiché recanti una disciplina sul recupero del disavanzo specifica per la Regione Siciliana ed eccezionale per l'anno 2021 - diversa da quella ordinaria, prevista dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, e per questo asseritamente in contrasto con l'attuale assetto costituzionale - rappresenterebbero le coordinate di riferimento per la quantificazione degli stanziamenti di spesa del conto del bilancio dell'esercizio 2021 e dei conseguenti obiettivi annuali intermedi di ripiano oggetto di programmazione e di rendicontazione. Qualora le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale dovessero essere espunte dall'ordinamento, la posta di disavanzo iscritta nella parte spesa nel bilancio dell'esercizio 2020 si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione. Tali disposizioni rilevano «sotto il profilo del percorso argomentativo idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di parifica/non parifica dei capitoli di spesa pertinenti agli stanziamenti definitivi del disavanzo e di tutte le singole partizioni del documento consuntivo in esame su cui ricadono i conseguenti effetti» (sono citate le sentenze di questa Corte n. 184 del 2022, n. 235 del 2021 e n. 49 del 2018).

Non inciderebbero sulla rilevanza delle questioni né la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2023, riguardante disposizioni dal diverso contenuto precettivo (ossia, l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella sua formulazione originaria, e l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30, recante «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021»), né la normativa sopravvenuta alla chiusura dell'esercizio 2021.

A quest'ultimo proposito, il giudice rimettente evidenzia che, a seguito del deposito del dispositivo con cui le Sezioni riunite hanno sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, all'esito dell'udienza pubblica del 3 dicembre 2022, la normativa in materia di

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