Corte Cost., sentenza 31/03/1988, n. 375
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Non e' fondata la questione di incostituzionalita', posta con riferimento agli art.3 e 53 della Costituzione, dell'art.28 della L.576/75, nella parte in cui dispone, per i soggetti che chiudono l'esercizio dopo il 4 dicembre 1975, nuovi e piu' restrittivi criteri di deduzione degli interessi passivi nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, in quanto e' nella piena discrezionalita' del legislatore sottoporre ad una diversa ed eventualmente piu' restrittiva disciplina, redditi maturati in periodi d'imposta differenti. E' altresi' legittimo, l'operato del legislatore che, nel periodo di applicazione della nuova e piu' restrittiva normativa, impedisca che in detto periodo si trascinino gli effetti dell'applicazione della normativa precedentemente in vigore. Non e' fondata la questione di incostituzionalita', posta con riferimento agli art.3 e 53 della Costituzione, dell'art.1 del DPR 683/75, nella parte in cui dispone, per i soggetti che chiudono l'esercizio dopo il 29 dicembre 1975, nuovi e piu' restrittivi criteri di deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, in quanto e' nella piena discrezionalita' del legislatore sottoporre ad una diversa ed eventualmente piu' restrittiva disciplina, redditi maturati in periodi d'imposta differenti. E' altresi' legittimo, l'operato del legislatore che, nel periodo di applicazione della nuova e piu' restrittiva normativa, impedisca che in detto periodo si trascinino gli effetti dell'applicazione della normativa precedentemente in vigore.
Sul provvedimento
Testo completo
Considerato in diritto Come gia' accennato in narrativa, la Corte d'appello
di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28, L. 2 dicembre
1975, n. 576 che, per la deduzione degli interessi passivi dal reddito
lordo d'impresa, stabilisce criteri piu' restrittivi di quelli gia'
previsti dall'art. 58, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
con decorrenza dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
stessa legge (5 dicembre 1975). Nella medesima ordinanza la Corte ha
impugnato altresi' l'art. 1 D.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, il
quale, relativamente alla deduzione degli accantonamenti per rischi su
crediti dal reddito lordo d'impresa, stabilisce anch'esso criteri piu'
restrittivi di quelli previsti dall'art. 66, primo comma, D.P.R. n. 597
del 1973, fissando analogamente la decorrenza del periodo d'imposta in
corso all'entrata in vigore del medesimo decreto (30 dicembre 1975). Le
due norme dispongono inoltre che i piu' rigorosi criteri da esse fissati si
applicano per calcolare la diminuzione del reddito imponibile, di cui
all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nel senso che anche in ordine
a tale diminuzione possono essere calcolate le perdite subite negli
esercizi precedenti soltanto secondo i criteri indicati nella nuova
normativa.
Tutto cio' sembra al giudice a quo contrastare con i principi di eguaglianza
e di capacita' contributiva, in quanto le norme impugnate:
a) determinerebbero un'ingiustificata disparita' di trattamento tra