Corte Cost., sentenza 16/06/2006, n. 234

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E' inammissibile, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma quarto, primo periodo, della legge della Regione Puglia n. 4/2003 con riguardo all'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da eventi calamitosi in quanto il giudice a quo non ha precisato se e per quali "zone" il comprensorio del Consorzio sia stato effettivamente colpito dagli eventi calamitosi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

E' illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 16, comma quarto, primo periodo, della legge della Regione Puglia n. 4/2003 nella parte in cui non prevede la ripetibilita' dei contributi pagati dopo l'entrata in vigore della legge - regolativa degli effetti calamitosi del 2000, 2001, 2002 -, per la differenza tra l'importo pagato e quello minore determinato in base ai nuovi piani di contribuenza. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/06/2006, n. 234
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 234
Data del deposito : 16 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di tre giudizi civili, promossi con atti di citazione
notificati in data 11 novembre 2001 nei confronti del C.S.B.A. da alcuni
proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di tale Consorzio, il
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo', con tre ordinanze di
contenuto analogo, depositate il 6 settembre 2004, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita'
dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7
marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale
stabilisce che, "in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi
negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di
bonifica per le predette annualita' e riportate in cartelle esattoriali
ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono
annullate".
Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: a) che i giudizi
hanno ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del Consorzio convenuto
ad esigere, mediante le cartelle esattoriali gia' notificate ai suddetti
proprietari, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e
2001, con condanna del medesimo Consorzio a restituire quanto eventualmente
pagato a tale titolo dagli attori;
b) che gli stessi attori, "in diversi
casi", hanno eseguito il pagamento delle cartelle;
c) che le domande
giudiziali si fondano sull'assunto che il Consorzio, nonostante la sua
finalita' istituzionale diretta alla manutenzione e all'esercizio di opere
di bonifica, non si e' adoperato in tal senso e non ha apportato alcun
beneficio effettivo e diretto agli immobili degli attori;
d) che, nelle more
dei giudizi, e' intervenuta la norma regionale censurata, riguardante anche
le annualita' oggetto di causa.
In punto di diritto, il rimettente osserva poi, incidentalmente e
dubitativamente, che il secondo periodo del comma 4 del citato art. 16 della
legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per il quale e' consentito ai
consorzi di bonifica di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di
contribuenza previsti dallo stesso articolo, sarebbe logicamente
incompatibile con la ratio di favorire le zone interessate da "eventi
calamitosi" negli anni dal 2000 al 2002 e, pertanto, "sembra piuttosto
valere per gli anni successivi".
Il Tribunale di Lecce denuncia, quindi, il contrasto della suddetta
norma con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo che l'indifferenziato
annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle annualita' dal 2000 al
2002 riguarderebbe, irragionevolmente, anche le zone non colpite dagli
"eventi calamitosi" e che il mancato riconoscimento legislativo del diritto
dei consorziati ad ottenere la restituzione delle somme gia' pagate ai
consorzi per dette annualita' "penalizzerebbe" in modo ingiustificato i
consorziati diligenti nell'effettuare il pagamento dei contributi.
Il giudice a quo, infine, afferma la rilevanza delle sollevate
questioni, perche' la norma censurata riguarda annualita' contributive
oggetto dei tre giudizi e perche' alcuni degli attori hanno gia' pagato le
cartelle esattoriali.
2. - In ciascuno dei tre giudizi di legittimita' costituzionale si e'
tempestivamente costituito il C.S.B.A., deducendo l'irragionevolezza della
norma regionale censurata, perche' questa, nel cancellare per le annualita'
dal 2000 al 2002 le entrate dei consorzi di bonifica: a) non distingue ne'
tra zone danneggiate e non danneggiate dagli eventi calamitosi (e, quindi,
tra consorziati danneggiati e non danneggiati da tali eventi), ne' tra le
quote contributive imputabili alle spese di funzionamento dei consorzi e
quelle imputabili alle spese di gestione degli impianti di irrigazione;
b)
ricollega la suddetta soppressione delle entrate ad eventi naturali
imprevedibili e non a disfunzioni od irregolarita' di gestione degli enti;
c) impedisce la copertura di spese gia' deliberate ed elimina entrate
previste in bilanci precedentemente approvati dalla stessa Regione Puglia;
d) non contiene alcuna disciplina delle cartelle pagate dai consorziati
prima della sua emanazione. Il Consorzio conclude per la declaratoria di
"manifesta fondatezza" delle sollevate questioni ed afferma che le norme
denunciate dal Tribunale sarebbero in contrasto anche con numerosi altri
parametri costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza (sotto
profili diversi da quelli indicati dal rimettente) e "di retroattivita",
nonche' gli artt. 23, 41, 44, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma,
118, 119 Cost., in relazione agli artt. 18, 21, 54 e 59 del regio
decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale), ed agli artt. 862 e 864 del codice civile.
3. - In prossimita' dell'udienza pubblica, il predetto Consorzio
Speciale ha depositato, per ciascuno dei giudizi di legittimita'
costituzionale, memorie illustrative di identico contenuto, ribadendo le
proprie deduzioni e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo', nel corso di
tre giudizi civili, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 16, comma 4, primo
periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, "in considerazione
degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le
iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette
annualita' e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data
di entrata in vigore della presente legge sono annullate".
Un primo gruppo di questioni concerne l'irragionevolezza della norma
denunciata, in quanto questa dispone l'annullamento delle iscrizioni a ruolo
di contributi consortili relativi anche a zone non colpite da "eventi
calamitosi".
Un secondo gruppo di questioni concerne l'ingiustificata
"penalizzazione", ad opera della medesima norma, dei consorziati i quali,
entro la data di entrata in vigore della norma censurata, abbiano pagato le
cartelle esattoriali relative alle annualita' dal 2000 al 2002, rispetto ai
consorziati i quali, alla stessa data, non abbiano ancora effettuato il
pagamento di dette cartelle. Sarebbe, infatti, irragionevole - ad avviso del
giudice a quo - che ai consorziati piu' diligenti non possano essere
restituite le somme versate in pagamento delle cartelle relative alle
indicate annualita', mentre i consorziati meno diligenti non siano piu'
tenuti ad alcun versamento, a seguito dell'annullamento ope legis delle
cartelle non ancora pagate.
Il rimettente precisa, al riguardo, che i giudizi principali hanno ad
oggetto l'accertamento negativo del diritto del convenuto Consorzio di
bonifica di esigere, mediante le cartelle esattoriali gia' notificate agli
attori proprietari di immobili siti nel comprensorio del consorzio, il
pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna
del convenuto a restituire quanto pagato a tale titolo dagli attori. Per il
Tribunale di Lecce, le sollevate questioni sarebbero rilevanti, perche' la
norma censurata riguarda annualita' contributive oggetto dei giudizi e
perche' alcuni degli attori hanno gia' pagato le suddette cartelle
esattoriali.
2. - L'identita' sia della norma denunciata che delle censure
prospettate dal giudice a quo in tutte le ordinanze di rimessione impone la
riunione dei giudizi di legittimita' costituzionale, al fine di decidere
congiuntamente le sollevate questioni.
3. - Non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili e
questioni prospettati dal Consorzio di bonifica nelle sue memorie di
costituzione davanti a questa Corte, perche' - ai sensi degli artt. 23,
secondo comma, e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - il thema decidendum
del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' delimitato
dall'ordinanza di rimessione e non e' consentito alle parti ampliarlo (v.,
ex plurimis, sentenza n. 464 del 1999 e ordinanza n. 174 del 2003).
4. - Le questioni concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle
iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da
"eventi calamitosi" sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione
della fattispecie.
La rilevanza delle questioni sussisterebbe - come e' evidente - solo nel
caso in cui fosse esclusa l'incidenza dannosa delle menzionate calamita'
nelle zone per le quali sono richiesti contributi consortili da parte del
Consorzio di bonifica convenuto nei giudizi principali. Tuttavia, il giudice
a quo non ha precisato se e per quali zone il comprensorio di tale Consorzio
sia stato effettivamente colpito dai suddetti "eventi" e, pertanto, non ha
messo in grado questa Corte di verificare la rilevanza delle questioni (v.,
ex plurimis, ordinanze n. 126, n. 123 e n. 18 del 2006, n. 472, n. 434 e n.
312 del 2005).
5. - Sono invece fondate le questioni concernenti la denunciata
disparita' di trattamento tra i consorziati che, alla data dell'entrata in
vigore della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, hanno pagato le
cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per gli anni dal 2000
al 2002 ed i consorziati che non le hanno pagate.
5.1. - Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che la norma
censurata esclude la ripetibilita' dei pagamenti effettuati dai suddetti
consorziati "diligenti", mentre definitivamente esonera dal pagamento i
consorziati "meno diligenti". Questa interpretazione e' plausibile, come
risulta anche dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce
detta norma.
Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa dei consorzi di
bonifica operanti nel territorio della Regione, ha disposto, con l'art. 16
della legge n. 4 del 2003, sia che tali consorzi abbattano del trenta per
cento la spesa corrente e riducano proporzionalmente gli oneri contributivi,
apportando le conseguenti variazioni ai propri bilanci (comma 1), sia che
gli stessi consorzi riformulino i vigenti piani di contribuenza, ove
approvati anteriormente al 1 gennaio 2000, rapportando gli oneri agli
effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica (comma 3). Il
comma 4 dello stesso articolo, in considerazione degli "eventi calamitosi
verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002", dispone l'annullamento delle
iscrizioni a ruolo e delle cartelle esattoriali relative ai contributi
dovuti ai consorzi di bonifica per gli stessi anni, ancora non pagati alla
data di entrata in vigore della legge (primo periodo, censurato dal
rimettente), e, nel contempo, consente ai consorzi di emettere,
"eventualmente", nuovi ruoli in base ai predetti nuovi piani di
contribuenza, previsti dal medesimo art. 16 (secondo periodo, non censurato).
I richiamati commi 1, 3 e 4 dell'art. 16 vanno interpretati, secondo il
loro combinato disposto, nel senso che i consorzi di bonifica -
contrariamente a quanto adombrato dal rimettente ad ulteriore sostegno della
denunciata disparita' di trattamento - hanno il potere di emettere nuovi
ruoli non solo per gli anni successivi al 2002, ma anche, facoltativamente,
per il periodo dal 2000 al 2002, purche' in quest'ultimo caso l'emissione
avvenga in sostituzione dei ruoli gia' emessi ed annullati ope legis per
effetto del primo periodo del comma 4. A questo risultato ermeneutico
inducono: a) la collocazione sequenziale dei due periodi che compongono
l'intero comma 4, tale da evidenziare che il secondo periodo presuppone
l'annullamento dei ruoli disposto dal primo periodo;
b) l'attribuzione ai
consorzi di bonifica del potere di emettere nuovi ruoli in base ai "piani di
contribuenza previsti dal presente articolo", cioe' dall'art. 16, il quale
contempla anche i piani di contribuenza sostitutivi di quelli sottesi ai
ruoli gia' emessi ed annullati ope legis (piani approvati in data
antecedente al 1 gennaio 2000 e fondati sui bilanci consortili applicabili
alla data di entrata in vigore della legge);
c) la natura discrezionale
(attestata dall'avverbio "eventualmente") del potere di emettere nuovi
ruoli, la quale puo' giustificarsi solo con l'intento del legislatore di far
dipendere l'esercizio di tale potere dalla previa valutazione della concreta
incidenza, nei comprensori consortili, degli "eventi calamitosi" e
presuppone, percio', l'avvenuto annullamento ope legis dei vecchi ruoli in
dipendenza di tali eventi. Tale interpretazione logico-sistematica
dell'intero articolo 16, secondo cui i nuovi ruoli possono essere emessi
anche in sostituzione di quelli annullati per effetto del primo periodo del
comma 4, limita, ma non elimina, l'agevolazione prevista dalla norma
censurata in dipendenza degli "eventi calamitosi". I nuovi ruoli comportano
pur sempre, infatti, obblighi contributivi di minore importo, in
applicazione dei nuovi e meno onerosi criteri di calcolo dei contributi
consortili, previsti dai commi 1 e 3 dello stesso art. 16.
Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo discende che l'art.
16, da un lato, ha fatto venir meno l'obbligo dei consorziati di pagare i
contributi consortili relativi alle annualita' dal 2000 al 2002, nel caso in
cui questi non siano stati ancora pagati alla data di entrata in vigore
della legge regionale (primo periodo del comma 4), salva l'eventuale
sostituzione delle vecchie cartelle con altre di importo minore di quello
originario (commi 1, 3 e secondo periodo del comma 4);
dall'altro, ha
mantenuto ferma l'efficacia dei ruoli, nel caso in cui questi siano stati
gia' pagati entro tale data, senza prevedere ne' il loro annullamento, con
conseguente ripetibilita' di quanto versato, ne' la possibilita' della loro
sostituzione con ruoli di minore importo. Non sussistendo margini per una
diversa interpretazione, e' pertanto corretta la premessa ermeneutica da cui
muove il rimettente nel sollevare la questione.
5.2. - La disciplina posta dalla norma denunciata, cosi' interpretata,
si pone in contrasto con il principio di uguaglianza evocato dal giudice a
quo, perche' esclude l'obbligo di pagare i predetti contributi consortili e
nello stesso tempo, irragionevolmente, non consente la ripetizione degli
stessi contributi, se pagati entro una certa data (v., per casi analoghi, le
sentenze n. 320 del 2005, n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995). La norma
incorre, pertanto, in contraddizione nel qualificare un versamento non
dovuto, se non ancora effettuato, e dovuto, se gia' effettuato. Cio' si
risolve in una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni
omogenee, in quanto ai consorziati che hanno diligentemente provveduto al
sollecito pagamento delle cartelle esattoriali viene riservato un
trattamento deteriore rispetto ai consorziati che, alla data di entrata in
vigore della legge, erano ancora inadempienti al medesimo obbligo
contributivo. E' evidente che, se gli "eventi calamitosi" giustificano,
secondo il legislatore regionale, il venir meno dell'obbligo contributivo,
la medesima ratio deve operare anche al fine di consentire la ripetizione
dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo.
Ne' potrebbe obiettarsi che all'annullamento delle cartelle non pagate
puo' far seguito, ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art.
16, l'emissione di nuovi ruoli da parte dei consorzi di bonifica, in
relazione alle stesse annualita'. Al riguardo e' agevole replicare che
l'emissione di nuovi ruoli non e' affatto imposta dalla legge regionale - la
quale, anzi, la considera come meramente eventuale - e che comunque tali
ruoli, se emessi, debbono essere conformi ai criteri di contenimento delle
spese consortili introdotti dallo stesso art. 16 della legge n. 4 del 2003 e
pertanto debbono prevedere, come sopra sottolineato, oneri contributivi meno
gravosi di quelli indicati dalle cartelle esattoriali gia' pagate e
calcolati in base ai previgenti e piu' onerosi piani di contribuenza. Anche
in tal caso, dunque, la norma censurata crea una disparita' di trattamento
di situazioni sostanzialmente uguali, che deve essere eliminata con una
pronuncia dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di detta norma,
per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai
consorziati di ripetere i contributi gia' versati. Di conseguenza, nel caso
di emissione di nuovi ruoli in sostituzione di quelli annullati, i
consorziati che, alla data di entrata in vigore della citata legge
regionale, abbiano gia' pagato - con riferimento alle stesse zone del
comprensorio - le cartelle relative agli anni dal 2000 al 2002, avranno
diritto di ripetere solo la differenza tra l'importo pagato e quello minore
determinato in base ai suddetti nuovi piani di contribuenza.
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