Corte Cost., sentenza 04/05/2018, n. 94

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E' infondata, in relazione agli artt. 5, 97, secondo comma, 117 , 119 e 120 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1- commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730 - della legge n. 208 del 2015, in materia di sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno, essendo esistente in sede comunitaria principio di "indefettibilita'" delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 04/05/2018, n. 94
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 94
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di NO, con ricorso spedito per la notifica il 26 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2016 (reg. ric. n. 10 del 2016), ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 79, 80, 81 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e con gli artt. 17, 18, 19 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

1.1.- Il comma 709 stabilisce che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". Il secondo periodo del comma 711, nello specificare quanto stabilito dal comma 710 (non oggetto di impugnazione, ai sensi del quale "ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 723, 730, 731 e 732"), prevede che "limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento". Il comma 723, lettera a), terzo periodo, stabilisce che, "in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza ... gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di TO e di NO sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato". Infine, il comma 730 prevede che "ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728 che consente agli enti locali, previa autorizzazione regionale, di peggiorare il saldo per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710".

1.2.- Premette la ricorrente che in forza del Titolo VI dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di NO gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto.

La Provincia autonoma richiama il cosiddetto "Accordo di Milano" del 30 novembre del 2009, con il quale la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di TO e di NO hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello statuto e che ha condotto, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", a un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Successivamente è intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014 (cosiddetto "Patto di garanzia"), sempre tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di TO e di NO, il quale ha portato a ulteriori modifiche del Titolo VI dello statuto di autonomia, sempre secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo.

Tale ultima intesa, recepita con L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", avrebbe ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'art. l, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. È previsto espressamente che nei confronti della Regione, delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), la propria legislazione ai principi costituenti limiti in virtù degli artt. 4 e 5, nelle materie individuate dallo statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, per cui non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In particolare, la Provincia autonoma di NO richiama l'art. 79 dello statuto speciale che, al comma 2, definisce i termini e le modalità del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
al comma 3 stabilisce che sono le Province autonome a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato e che sono le medesime a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli stessi enti locali;
al comma 4-quater prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la Regione e le Province autonome conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), e che, a decorrere dall'anno 2018, ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. l della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo dello stesso comma 4-quater;
infine, al comma 4-sexies prevede che, a decorrere dall'anno 2015, "il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo l, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione".

La ricorrente rammenta che l'art. 80, comma l, dello statuto, da ultimo sostituito dall'art. l, comma 518, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa primaria in materia di finanza locale;
l'art. 81, comma 2, dello statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio

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