Corte Cost., sentenza 08/07/2009, n. 216

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Massime1

E'illegittimo, in relazione all'art. 117 cost., l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 12/08 nella parte in cui -in materia di IRAP- anziche' incidere sull'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, modifica la base imponibile del tributo statale creando una disparita' di trattamento fra le regioni -nel caso specifico e' stato attribuito un ingiustificato privilegio ai cittadini della Regione Piemonte che hanno usufruito del contributo "piano casa" regionale. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 08/07/2009, n. 216
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 216
Data del deposito : 8 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008 e depositato il 29
luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento
agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione -
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della
Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).
La disposizione impugnata stabilisce che "ai fini della determinazione
della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito
del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Delib.
C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238".
Il ricorrente osserva che la disposizione modifica la disciplina
sostanziale dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) perche'
introduce un'ulteriore ipotesi di deduzione, rispetto a quelle previste
dagli artt. 11, 11-bis e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali), istitutivo del tributo, in assenza di
disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento.
La difesa statale menziona la giurisprudenza costituzionale secondo la
quale sono tributi propri delle Regioni, ai sensi dell'art. 119 Cost., solo
quelli autonomamente istituiti dalle medesime con leggi proprie, mentre non
lo sono quelli istituiti e disciplinati dalla legge dello Stato, anche se il
loro gettito sia devoluto alle Regioni (sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).
Questi ultimi, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, sono oggetto di
potesta' legislativa esclusiva dello Stato e sulla loro disciplina la legge
regionale non puo' incidere, se non nei termini espressamente previsti dalla
legge statale (sentenze n. 451 del 2007, nn. 412 e 143 del 2006, n. 455 del
2005). Con specifico riferimento all'Irap, la difesa statale ricorda la
giurisprudenza della Corte che ne esclude la natura di tributo proprio delle
Regioni e afferma l'illegittimita' costituzionale delle leggi regionali che
contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta
(sentenze n. 155 del 2006, nn. 431, 381 e 241 del 2004 e nn. 297 e 296 del
2003).
Oltre a travalicare i limiti della potesta' legislativa regionale, la
disposizione impugnata violerebbe il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., in quanto, derogando ai criteri generali di determinazione
della base imponibile definiti dalla legge statale, accorderebbe un
ingiustificato privilegio ai cittadini della Regione Piemonte che fruissero
del contributo erogato nell'ambito del piano casa regionale.
2. - La Regione Piemonte si e' costituita nel giudizio dinanzi alla
Corte per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
improcedibile o infondato, riservandosi piu' ampie deduzioni.
3. - In prossimita' dell'udienza, il ricorrente ha depositato una
memoria per insistere sui motivi di ricorso.
Dopo aver ribadito gli argomenti gia' sviluppati nel ricorso, la difesa
statale rileva che sulla fondatezza della questione non incidono in alcun
modo le previsioni dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008), che stabiliscono tra l'altro che l'Irap
"assume la natura di tributo proprio della Regione". Da un lato, infatti, la
"regionalizzazione" del tributo e' rinviata al termine del 1. gennaio 2009,
poi rinviato al 1. gennaio 2010 dall'art. 42, comma 7, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Dall'altro, le
disposizioni in questione non consentirebbero, neanche a regime, alla
Regione un intervento come quello operato dalla disposizione censurata:
esse, infatti, vietano alle Regioni di modificare la base imponibile
dell'imposta. Anche se - a dispetto della rubrica dell'articolo impugnato -
la disposizione in questione venisse intesa non come modifica della base
imponibile, ma come introduzione di una deduzione o di una esenzione,
conclude l'Avvocatura generale dello Stato, la norma sarebbe comunque
illegittima, perche' simili interventi, pur ammessi in astratto dalla nuova
disciplina statale, non potrebbero comunque essere operati dalle Regioni
fino a quando non verra' emanata la legge-cornice statale.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso - in
riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della
legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per
l'anno 2008), a norma del quale "Ai fini della determinazione della base
imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano
casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Delib. C.R. 20
dicembre 2006, n. 93-43238". Secondo il ricorrente, la disposizione
impugnata, disciplinando la base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (Irap), che e' un tributo statale, lede la potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e
contabile dello Stato, con conseguente violazione degli artt. 117, secondo
comma, lettera e), e 119 Cost., e viola altresi' il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un ingiustificato privilegio
per i cittadini della Regione Piemonte.
2. - La questione e' fondata con riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. Questa Corte ha piu' volte affermato che l'Irap, in
quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, e' un tributo che
ricade nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. La circostanza che il gettito sia in
gran parte destinato alle Regioni e che alcune funzioni di riscossione siano
loro affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e, di
conseguenza, non fa di essa uno dei "tributi propri" della Regione, ai quali
fa riferimento l'art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e
nn. 431, 381 e 241 del 2004).
Dalla potesta' legislativa esclusiva dello Stato consegue che la
disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap e' riservata alla legge statale e
che l'intervento del legislatore regionale e' ammesso solo nei termini
stabiliti dallo Stato (sentenza n. 396 del 2003). Il decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), consente alla legge
regionale di intervenire su alcuni aspetti sostanziali e procedurali della
sua disciplina, ma non di modificarne la base imponibile.
Ne' a conclusioni diverse puo' condurre l'art. 1, comma 43, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), a norma del
quale l'Irap "assume la natura di tributo proprio della Regione" e in futuro
- a partire dal 2010, a norma dell'art. 42, comma 7, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modifiche,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 - sara' "istituita con legge regionale".
A prescindere dal fatto che l'"istituzione" con legge regionale non e'
ancora operativa, queste disposizioni non modificano sostanzialmente la
disciplina dell'Irap, che rimane statale. Sulla qualificazione dell'Irap
come tributo proprio della Regione, operata dal legislatore statale, deve
prevalere la disciplina del tributo posta dallo Stato, che continua a
regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli
ambiti di intervento del legislatore regionale. Le disposizioni appena
menzionate, infatti, consentono alle Regioni - sia pure nei limiti stabiliti
dalle leggi statali - di modificare l'aliquota, le detrazioni e le
deduzioni, nonche' di introdurre speciali agevolazioni, ma vietano loro di
modificare le basi imponibili.
La disposizione impugnata, modificando la base imponibile dell'Irap,
esula quindi dagli interventi consentiti alle Regioni in questa materia e
disciplina un oggetto che, anche prima della legge n. 244 del 2007, alle
Regioni era precluso, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost. 3. -
Restano assorbite le residue censure, riferite agli artt. 3 e 119 Cost.
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