Corte Cost., sentenza 30/12/1996, n. 430
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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143, 146, e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), proposta, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana (Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Testo completo
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. R G;
Giudici: prof. G V, prof. F G, prof. C
M, prof. F S, avv. M V, dott. C
R, dott. R C, prof. G Z, prof. V
O, prof. C M, avv. F C, prof. G N M,
prof. P A C;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143, 146 e
241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di nazionalizzazione della
finanza pubblica), promosso con ricorso della regione siciliana notificato il
29 gennaio 1996, depositato in cancelleria il 1 febbraio 1996 ed iscritto al
n. 3 del registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione del Presidente dei Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice relatore C
Mirabelli;
Uditi gli avvocati F T e F C per la regione
siciliana e l'avvocato dello Stato I M B per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 29 gennaio 1996, il presidente della regione
siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
commi 143, 146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui - disciplinando
le modalita' di pagamento (comma 143) della tassa di concessione governativa
(istituita con l'art. 36 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, nella legge-27 aprile 1989, n. 154) per l'attribuzione del
numero di partita I.V.A. e di quella dovuta per ciascun anno successivo, nello
stabilire la decorrenza degli effetti delle nuove disposizioni (comma 146) e
nel destinare all'erario (comma 241) le entrate previste per effetto di
disposizioni della stessa legge per concorrere alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico e per realizzare le linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria -attribuisce allo Stato anche il gettito della
tassa sulla partita I.V.A., in precedenza devoluto alla regione per la parte
riscossa nel suo territorio.
La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36 dello statuto speciale
della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'art. 2 delle
norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074), che attribuisce le entrate tributarie erariali dirette e
indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del territorio regionale,
alla regione siciliana, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui
gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita', specificate dalle leggi stesse, contingenti
o continuative dello Stato.
La regione osserva che le modifiche introdotte dalle disposizioni
denunciate alla precedente normativa concernente la tassa sulla partita I.V.A.
non incrementano il flusso delle entrate, giacche'! riguardano esclusivamente
le modalita' di versamento della tassa, senza variare l'importo del tributo,
che in precedenza e' stato sempre attribuito alla Regione.
La stessa legge n. 549 del 1995 prevede che le disposizioni in essa
contenute siano applicabili nelle regioni a statuto speciale solo in quanto
non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme
di attuazione (art. 241). Non dovrebbe, quindi, operare la devoluzione allo
Stato dei gettito della tassa sulla partita I.V.A., che non e' nuova e non ha
subito alcuna variazione nell'importo. Tuttavia il Ministero delle finanze,
con nota n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996, ha stabilito che, per le
operazioni effettuate in Sicilia, le banche delegate alla riscossione della
tassa ne versino il 50% alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ed il restante 50% all'ufficio provinciale della Cassa regionale
siciliana. Seguendo questa interpretazione, data dal Ministero delle finanze,
la norma sarebbe, ad avviso della regione, costituzionalmente illegittima.
2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura rileva che l'art. 3 della legge n. 549 del 1995 stabilisce, al
comma 143, soltanto le modalita' di versamento della tassa per l'attribuzione
della partita I.V.A. e della tassa annuale, mentre il comma 243 fa salvi i
diritti delle regioni ad autonomia speciale derivanti dai rispettivi statuti,
sicche'! rimarrebbe escluso ogni sospetto di illegittimita' costituzionale.
Ad avviso dell'Avvocatura, inoltre, la ripartizione al 50% tra Stato e
regione dei gettito dell'imposta sarebbe gia' contenuta nel decreto
ministeriale 20 agosto 1992, che approva la nuova tariffa della tassa di
concessioni governative sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.
359. La nuova tariffa, raddoppiando l'importo dell'imposta, consentirebbe di
riservare il 50% di essa allo Stato, trattandosi di un importo che corrisponde
all'incremento dell'entrata.
Considerato in diritto
1.- La questione di legittimita' costituzionale investe l'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di nazionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui, destinando all'erario le entrate derivanti da
disposizioni dello stesso articolo, per concorrere alla copertura di oneri del
debito pubblico ed al riequilibrio del bilancio (comma 241), comprenderebbe,
secondo l'applicazione data dal Ministero delle finanze, anche il 50% delle
entrate derivanti dalla tassa di concessione governativa per la partita
I.V.A., per la quale sono stabilite nuove modalita' di pagamento (comma 143)
con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996 (comma. 146).
La regione siciliana ritiene che le disposizioni denunciate, se
interpretate in conformita' della applicazione data dal Ministero delle
finanze, sarebbero in contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale
(approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con l'art. 2 delle relative
norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che riserva alla regione
siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del
territorio regionale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui
gettito sia stato dalla legge specificamente destinato a finalita' particolari
dello Stato. Nel caso considerato si sarebbe in presenza di una tassa non
nuova, ne' variata nel suo ammontare.
2. - L'art. 3 della legge n. 549 del 1995, nell'apportare modifiche alla
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, tra le quali rientra
quella sulla partita I.V.A. (introdotta dall'art. 36 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n.
154), ha inserito una clausola generale di salvaguardia, stabilendo (comma
243) che le disposizioni della stessa legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale in quanto non contrastino con le norme dei rispettivi statuti
e con le relative norme di attuazione.
Rimane cosi' preclusa, in via generale, la devoluzione allo Stato di
entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della regione siciliana,
ma prive dei carattere di novita'. Se, dunque, l'importo della tassa di
concessione governativa sulla partita I.V.A. non e' stato. variato dalla legge
n. 549 del 1995, il gettito di tale imposta non puo', in forza della stessa
legge, essere attribuito neppure in parte allo Stato.
La questione proposta dalla regione siciliana si risolve, pertanto,
nell'ambito interno all'interpretazione della legge denunciata, la quale non
prevede e non consente, essa stessa, l'attribuzione allo Stato di entrate
tributarie erariali in contrasto con le norme di attuazione dello statuto
siciliano in materia finanziaria e, dunque, se non quando si tratti di una
nuova entrata tributaria, il cui gettito sia stato specificamente destinato
dalla legge a soddisfare particolari finalita' dello Stato.
La questione non e', dunque, fondata, essendo erroneo il presupposto
interpretativo dal quale muove.
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