Corte Cost., sentenza 08/05/2007, n. 159

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

E' inammissibile, in relazione all'art. 81, comma quarto, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 43 e 44, della legge n. 266/2005 nella parte in cui sopprime i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provicinciali e stabilisce che il finanziamento per tali attivita' e' disposto dal Ministero dell'economia di concerto con il Ministero delle infrastrutture, poiche' la Regione ricorrente risulta carente d'interesse con riguardo alle norme impugnate considerato che esse rappresentano l'attuazione di norme generali che si applicano a tutto lo Stato salvo il rispetto dello Statuto speciale della regione Sicilia (DLG n. 143/2001, art. 1, comma quarto, DPCM n. 607/1999, art. 4). *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 08/05/2007, n. 159
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 159
Data del deposito : 8 maggio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Ritenuto in fatto
1. - La Regione Siciliana ha impugnato diverse disposizioni della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), tra cui l'art.
1, commi 43 e 44. La questione e' stata promossa in riferimento all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, all'art. 43 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 1,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento
alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici
provinciali).
Nella parte censurata, il comma 43 sopprime i trasferimenti dello Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
provinciali (UMP) e trasferite alle Camere di commercio, industria e
artigianato e agricoltura (CCIAA), ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Lo stesso comma sopprime le
tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura, fissate in
base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico
di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).
Il comma 44 stabilisce che "Al finanziamento delle funzioni di cui al
comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580", (quindi, con "i proventi derivanti dalla
gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale"), "sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze".
1.1. - In generale, la Regione rileva che, nonostante la legge
finanziaria contenga una clausola di salvaguardia (art. 1, comma 610) che ne
impone un'applicazione compatibile con le norme sovraordinate degli statuti
speciali, vi sono disposizioni - come quelle impugnate - che contrastano con
tali prerogative costituzionali. Aggiunge che lo statuto attribuisce alla
Regione Siciliana (art. 14) la potesta' esclusiva in materia di ordinamento
contabile proprio, degli enti locali e di tutte le realta' istituzionali
ricomprese nel settore pubblico regionale e che, dopo la riforma del Titolo
V della Costituzione, lo Stato puo' determinare solo i principi fondamentali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, ma non dettare norme incidenti sull'esercizio delle
funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali in contrasto con
le norme di attuazione dello statuto.
In particolare, sottolinea che i commi 43 e 44 impugnati - con il
sopprimere i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni
trasferite alle CCIAA, e con lo stabilire che al finanziamento delle stesse
funzioni si provvede con i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi - modificano una norma di attuazione dello
statuto, di rango superiore, in base alla quale ai nuovi oneri delle CCIAA
"si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del
bilancio statale" (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143 del 2001). Da cio' la
violazione della particolare procedura prevista nello statuto per
l'emanazione (e la modifica) delle norme di attuazione (art. 43 dello
statuto).
Premessa la propria legittimazione ad impugnare disposizioni concernenti
le CCIAA, poiche' la stretta connessione in termini finanziari tra le
attribuzioni regionali e quelle delle autonomie funzionali consente di
ritenere che la lesione delle "competenze" delle CCIAA sia idonea a
determinare la lesione delle "competenze" regionali, la Regione prospetta,
inoltre, la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Secondo la
ricorrente, le norme impugnate sarebbero illegittime perche' gravano le
Camere di commercio di un onere in precedenza sostenuto dallo Stato, senza
individuare, violando l'art. 81, quarto comma, Cost., un'apposita copertura
finanziaria, cosi' obbligandole ad imputare ai propri bilanci, mediante
corrispondente utilizzo di risorse proprie, la spesa occorrente, con
conseguente alterazione dell'equilibrio tra mezzi finanziari ed insieme
delle funzioni e competenze.
2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
Secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile perche'
le disposizioni impugnate concernono le Camere di commercio e non
direttamente la Regione Siciliana.
Nel merito, non sarebbe violata la normativa di attuazione, che non
troverebbe corrispondenza a livello statutario, mentre alle norme di
attuazione puo' riconoscersi una posizione sovraordinata nella gerarchia
delle fonti solo a condizione che siano effettivamente attuative degli
statuti.
Inconsistente, poi, sarebbe l'evocazione dell'art. 81 Cost., posto che
il comma 44 impugnato prevede il "finanziamento delle funzioni" trasferite.
2.1. - In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica, la
difesa erariale ha depositato due memorie insistendo, con ulteriori
argomentazioni, nelle conclusioni gia' presentate.
In particolare, si sofferma sul carattere ordinario della norma di
attuazione invocata dalla Regione, in mancanza di una disposizione
statutaria da attuare. Tale conclusione sarebbe fondata sull'art. 76 Cost.,
che delimita entro precisi confini l'esercizio della funzione legislativa
del Governo. Solo distinguendo - all'interno delle disposizioni formalmente
adottate con la speciale procedura di attuazione - quelle di "vera"
attuazione, emanate per una effettiva e specifica esigenza di attuare gli
statuti, dalle altre, e riconoscendo solo alle prime la forza sovraordinata,
sarebbe rispettato l'art. 76 Cost. Nel caso di specie, secondo l'Avvocatura,
l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143 del 2001, si sarebbe limitato a
riprodurre una disposizione secondaria (art. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 1999), che ha disciplinato il passaggio
di risorse finanziarie dallo Stato alle Camere di commercio.
Conseguentemente, trattandosi non di una norma di "vera" attuazione ma di
una norma ordinaria, sarebbe costituzionalmente legittima "la sopravvenuta
abrogazione della stessa ad opera del comma 43" impugnato.
Considerato in diritto
1. - Oggetto del giudizio di costituzionalita' all'esame della Corte
(promosso con ricorso concernente anche altri commi della stessa legge) e'
se le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 43 e 44, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), con il sopprimere i
trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni prima trasferite
alle CCIAA, e con il prevedere che al finanziamento delle stesse funzioni si
provvede con i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla
prestazione di servizi, violino l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Siciliana concernenti il trasferimento alle Camere di commercio
delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali), l'art. 43
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. In
particolare, se le norme impugnate: a) abbiano modificato una norma di
attuazione statutaria senza la particolare procedura prevista nello statuto
per l'emanazione (e la modifica) delle norme di attuazione;
b) facciano
gravare sulle Camere di commercio un onere in precedenza sostenuto dallo
Stato, senza individuare un'apposita copertura finanziaria, cosi'
obbligandole ad imputare ai propri bilanci, mediante corrispondente utilizzo
di risorse proprie, la spesa occorrente, con conseguente alterazione
dell'equilibrio tra mezzi finanziari ed insieme delle funzioni e competenze.
L'impugnazione delle citate disposizioni viene trattata separatamente
rispetto alle altre questioni proposte con lo stesso ricorso, che formano
oggetto di distinte pronunce.
2. - La questione e' inammissibile per difetto di interesse
all'impugnazione da parte della Regione.
Nell'ambito del processo di decentramento, a Costituzione invariata,
posto in essere dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e dal conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), l'art. 20 di tale decreto delegato ha attribuito alle CCIAA le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali;
il successivo art. 50 ha
soppresso i suddetti uffici, disponendo il trasferimento alle stesse CCIAA
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. In
attuazione di quest'ultima norma, e' stato emanato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 luglio 1999 che - con decorrenza dal 1 gennaio
2000 - ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed
organizzative degli UMP da trasferire alle CCIAA. L'art. 4 di tale decreto,
dopo aver provveduto alla quantificazione delle risorse finanziarie (sulla
base delle somme destinate al funzionamento negli anni precedenti e
dell'importo dei versamenti degli utenti all'erario per l'anno 1997), ne ha
disposto l'iscrizione in un apposito fondo del Ministero del tesoro, da
ripartire tra le CCIAA secondo la tabella B allegata.
Le disposizioni impugnate sono intervenute su tale assetto normativo,
sopprimendo il trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alle
Camere di commercio (comma 43), e disponendo che al finanziamento delle
funzioni esercitate da queste ultime si provvede con i proventi derivanti
dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e con i proventi
di natura patrimoniale, fissati sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze (comma 44).
Accanto a tali disposizioni generali, contenute nella legge finanziaria
per l'anno 2006, esiste nell'ordinamento una disposizione specifica per la
Regione Siciliana. La disciplina statale di attuazione del decentramento,
sopra citata, stabiliva che per "le regioni a statuto speciale e le province
autonome si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione" (art. 5, comma 1, del d.P.C.m. 6 luglio
1999). Nel 2001 sono state emanate le norme di attuazione relative alla
Regione Siciliana, dove (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143 del 2001) e'
stabilito che agli oneri derivanti alle Camere di commercio si provvede
mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio
statale (art. 4 del d.P.C.m. del 6 luglio 1999).
Dunque, le norme impugnate sono generali, ma non si applicano alla
Regione Siciliana, per cui vige una apposita disciplina. Ne consegue che
questa non ha interesse ad impugnare le norme generali.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi