Corte Cost., sentenza 20/06/2002, n. 258

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E' infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 DPR 26 ottobre 1972, n. 637 (ora art. 14 DLG 31 ottobre 1990, n. 346) nella parte in cui non distingue, ai fini del calcolo e della liquidazione dell'imposta di successione, tra i diritti di usufrutto e quelli di abitazione, e cio' in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia riservato al diritto di abitazione lo stesso trattamento dell'usufrutto, facendo prevalere gli elementi di affinita' che, quanto al contenuto, sussistono tra le due situazioni giuridiche soggettive.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 20/06/2002, n. 258
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 258
Data del deposito : 20 giugno 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

 LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: C R;
Giudici: M V g, R C, G Z,
V O, C M, F C, G N M, P
A C, A M, F B, G M F,
F A;
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta
sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza
emessa il 24 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Genova,
sui ricorsi riuniti proposti da ===== ======= contro l'Ufficio del Registro
di Genova, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di ===== ======= nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore
M V;
Uditi gli avvocati ===== ========= e ======= ========= per ===== =======
e l'Avvocato dello Stato L C per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con Ordinanza emessa il 24 novembre 1999 - nel corso di un giudizio
avente ad oggetto la richiesta, avanzata da un contribuente, di
riliquidazione del tributo e di rimborso parziale dell'imposta di
successione e dell'INVIM relative al diritto di abitazione decennale a lui
attribuito per testamento - la Commissione tributaria regionale di Genova ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).
2. - Il giudice a quo - muovendo dalla considerazione del piu' ampio
contenuto che il diritto di usufrutto, limitato o illimitato nel tempo, ha,
secondo le norme del codice civile, rispetto all'uso e, segnatamente,
all'abitazione (che, nel caso in esame, ha durata decennale), tanto che
l'usufruttuario puo' disporre della cosa, trarne i frutti, cedendo a terzi
tutti i diritti personali o reali di godimento in ordine al bene, a
differenza del titolare del diritto di abitazione che puo' solo abitare la
casa assieme ai suoi familiari, senza poter cedere ad altri il proprio
diritto, e finanche dare all'immobile una diversa destinazione - ritiene che
la diversita' delle situazioni in esame necessiti di una norma tributaria
che le consideri secondo la loro effettiva potenzialita' economica,
liquidando l'imposta sulla base del valore reale del diritto.
La disposizione censurata, invece, "pur in presenza di evidenti, provate
e indiscutibili differenze di contenuto economico di questi diritti reali",
non li distingue ai fini del calcolo e della liquidazione del tributo di
successione, ma attribuisce ad essi lo stesso "valore imponibile", ponendosi
percio' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, sarebbe violato, anche, il principio di
capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), in quanto il
presupposto di fatto del diritto di abitazione limitato nel tempo e' diverso
rispetto a quello dell'usufrutto, con la conseguenza che, essendo il valore
imponibile del primo inferiore a quello del secondo, "la relativa imposta
non puo' essere eguale per i due diritti".
Infine, sempre con riferimento al profilo della capacita' contributiva,
il rimettente lamenta che le disposizioni legislative che disciplinano il
calcolo del valore dell'usufrutto non contemplino criteri di abbattimento,
adeguamento o perequazione per le ipotesi in cui il diritto - secondo un
rilievo da considerare valido per tutti e tre i diritti "reali minori" - sia
attribuito per un tempo determinato.
3. - Si e' costituito il ricorrente nel
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