Corte Cost., sentenza 21/10/2004, n. 306
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Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province.
Sul provvedimento
Testo completo
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso, notificato il 30 luglio 2002 e depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto 2002, la Regione
siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, prot.
n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, pervenuta alla Regione ricorrente in
data 4 giugno 2002.
La nota - rispondendo ad un'istanza rivolta dalla Regione medesima a
varie amministrazioni statali il 4 marzo 2002 - ha negato la spettanza alla
Regione delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), per polizze di
assicurazione relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri
automobilistici aventi sede nelle Province siciliane o a macchine agricole
con carte di circolazione intestate a soggetti ivi residenti, nei casi in
cui gli assicuratori abbiano domicilio fiscale o rappresentanza fuori dal
territorio regionale.
La Regione ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli articoli
36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia
finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono ad
essa tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui
presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale.
A sostegno di tale assunto, la ricorrente osserva che il criterio della
territorialita' della riscossione - che la nota impugnata pone a fondamento
argomentativo del diniego di spettanza - e' meramente suppletivo e puo'
essere utilizzato solo se manchino elementi sufficienti per conoscere il
luogo in cui si sia verificato il presupposto d'imposta.
Secondo la Regione, relativamente all'imposta in esame, l'art. 60, commi
1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), e l'art. 5 del decreto interministeriale 14 dicembre 1998,
n. 457 (Regolamento recante norme per l'attribuzione alle Province ed ai
Comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) - che ne attribuiscono il
gettito alle Province ove hanno sede i pubblici registri automobilistici in
cui sono iscritti i veicoli, o risiedono gli intestatari delle carte di
circolazione delle macchine agricole - consentono viceversa di localizzare
sul territorio la base imponibile, e di attribuire alla Regione l'intero
gettito riferibile al proprio territorio. E coerentemente l'attuazione delle
disposizioni recate dal citato comma l dell'art. 60 del decreto n. 446 del
1997, data dall'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), ha come unico
effetto quello di disciplinare i rapporti finanziari tra la Regione
siciliana e le Province regionali.
Altro motivo di censura della nota in esame e' riferito alla lesione del
principio di leale cooperazione, derivante dalla "clamorosa contraddizione"
con la posizione assunta dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per
gli affari regionali, Ufficio legislativo), che, in riscontro alla medesima
richiesta formulata dalla Regione siciliana, non soltanto (con precedente
nota del 2 maggio 2002) ha condiviso le argomentazioni in essa addotte, ma
ha richiesto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero
dell'economia e delle finanze "di voler promuovere o sollecitare ogni
possibile azione di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione
affinche' ottemperino al disposto di legge, onde evitare l'aggravio delle
indebite sottrazioni del gettito d'imposta al bilancio della Regione
siciliana".
Conclusivamente, dunque, la ricorrente chiede alla Corte: a) di
accogliere il ricorso, "dichiarando l'illegittimita' della nota impugnata