CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200584

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200584
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200584
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 00584/2022REG.PROV.COLL.

N. 01134/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2021, proposto dalla
-OMISSIS- – Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Piero Patti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania. (sezione quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Piero Patti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il Cons. Antonino Caleca;

nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La -OMISSIS- – cooperativa sociale ricorre in appello per chiedere la riforma della sentenza n. -OMISSIS- dal tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, quarta sezione interna.



2. E’ opportuno riportare succintamente i fatti di causa che rilevano ai fini del decidere.



3. Con Determina del 9 dicembre 2019 il competente ufficio del Comune di San Piero Patti avviava l’iter per procedere all'affidamento del “Servizio di gestione in concessione della Casa di Riposo “-OMISSIS-” per anni cinque".

Si optava per la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Perveniva unicamente l’offerta della -OMISSIS-, odierna appellante.

Ultimata la procedura di gara in forma telematica, con verbale di gara n. 3 del 17 febbraio 2020 si proponeva l'aggiudicazione, in via provvisoria, alla Cooperativa oggi appellante.

il Responsabile Unico del Procedimento procedeva, quindi, all'aggiudicazione provvisoria del servizio alla -OMISSIS-.



4. Nelle more della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, il Comune di San Piero Patti riceveva la notifica di un atto di citazione proposto da una Società finanziaria che si qualificava cessionaria di crediti vantati dalla -OMISSIS- nei confronti del Comune stesso.

Il Rup chiedeva chiarimenti alla Cooperativa.

Con nota del 19 agosto 2020 il Rup chiedeva di chiarire quanto segue:

“La scrivente è venuta a conoscenza che codesta Cooperativa, con verbale del Consiglio di amministrazione in data 28 maggio 2018, ha deliberato di vendere i presunti crediti (pro soluto) della Cooperativa, dall'anno 2001 all'anno 2013, nei confronti, tra gli altri, di questo Comune, trasferendoli successivamente con atta di cessione del 19.6.2018, registrato in data 25 giugno 2018 al n. 12878/AT Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli alla Banque lnienzationale a' Luxembourg, garantendone l'esistenza.

Considerato che

con decisione del 6.7.2013 l'istanza per il loro riconoscimento formulata al Lodo Arbitrale richiesto da questa stessa Cooperativa era stata respinta, con dichiarazione di insussistenza, prima di procedere all'eventuale affidamento definitivo, al fine di valutare se non ricorrano le condizioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. cf'”

Ritenendo le risposte ricevute dalla cooperativa non satisfattive il Rup in data 8 febbraio 2021 rifiutava l’aggiudicazione definitiva del servizio alla aggiudicataria provvisoria.

Motivazione fondamentale dell’atto del Rup era che “far figurare debiti inesistenti per centinaia di milioni a carico dell'Ente ed esporlo all'azione giudiziale dei nuovi falsi creditori è condotta gravissima e sleale, che fa venire meno la fiducia verso la Cooperativa”.

Ed ancora: “la perdita dì fiducia verso la Cooperativa interdice giuridicamente uno stabile rapporto negoziale col Comune, ostandovi infatti l'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, per il quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ... qualora: ... c)la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".



4. La cooperativa si rivolgeva al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento del Rup che negava l’aggiudicazione della gara (Determina n. 03/2021 dell’8 febbraio 2021, adottata dal Responsabile Unico del Procedimento addetto all’Area Servizi Demografici -URP-Socio Culturale del Comune di San Piero Patti).

Si puntualizzava a sostegno del ricorso che la cessione del credito vantato nei confronti del Comune era stata lecitamente effettuata, in quanto il Lodo arbitrale richiamato dall’Ente si era limitato a giudicare i crediti allo stato non esigibili e non certo inesistenti.



5. Il Comune si costituiva in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.



6. La sentenza del Tar rigetta il ricorso.



7. Ad avviso del primo giudice ricorre, nella presente fattispecie, l’ipotesi regolata dall’art. 80, co. 5, del Codice dei contratti pubblici.

La motivazione si fonda sul rilievo che “ i diritti di credito vantati dalla ricorrente nei confronti dell’amministrazione non siano mai sorti, in ragione dell’accertato non verificarsi delle condizioni cui la loro nascita era subordinata. Di conseguenza, i crediti non avrebbero potuto essere ceduti - facendo apparire una situazione debitoria in realtà insussistente - al terzo cessionario, che li ha successivamente azionati nei confronti del Comune”.

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