CGARS, sez. I, sentenza 2022-07-18, n. 202200840

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-07-18, n. 202200840
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200840
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 00840/2022REG.PROV.COLL.

N. 01249/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 1249 del 2019, proposto dai sigg. G M, C Z, F V, Anna D'Andrea, C A e P F, quest’ultimo quale coerede pro indiviso della sig.ra Antonia Trifirò, rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1027 del 3 maggio 2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina e dell’Azienda Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022, svoltasi da remoto ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4- bis dell’art. 87 c.p.a. e all’art. 13- quater disp. att. c.p.a., il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritto al n.r.g. 1668/1998, gli odierni appellanti avevano chiesto l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 468 del 26 gennaio 1998 con il quale il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Universitario di Messina ha rigettato l’istanza da presentata dai sigg. M G, Z C, V F, D’Andrea Anna, D F F, A C e T A, tendente all’attribuzione dell’11° livello retributivo e del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 1983, quali vincitori di procedura concorsuale;

- della nota dell’Azienda prot. n. 3072/III dell’11 agosto 1997;

e il riconoscimento:

- dell’obbligo dell’Azienda di provvedere alla nomina dei vincitori della procedura concorsuale, con attribuzione dell’undicesimo livello retributivo e della relativa retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.



2. La sentenza impugnata contiene una analitica narrazione dei fatti, coì come esposti nell’originario ricorso, che, per maggiore intellegibilità si riporta:

- con accordi in data 28 febbraio 1991 e 22 aprile 1991 l’Università degli Studi di Messina e le Organizzazioni sindacali hanno stabilito di individuare alcune figure omogenee da inquadrare nell’undicesimo livello indipendentemente dalla qualifica statale;

- con deliberazione dell’8 aprile 1991 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina è stata disposta la pubblicazione di un bando per la formulazione di una graduatoria per soli titoli tra gli aventi diritto;

- con nota n. 205/SR del 15 maggio 1991 l’Università ha invitato i tecnici di laboratorio (decimo livello del contratto ospedaliero), tra i quali gli odierni ricorrenti, a presentare i titoli per la formazione della graduatoria;

- nell’adunanza dell’8 febbraio 1993 il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha stabilito i criteri per la formazione della graduatoria;

- con nota n. 149/SR dell’11 marzo 1993 il Rettore dell’Università ha comunicato ai sindacati che l’iter procedimentale di inquadramento si sarebbe concluso entro il mese di aprile 1993;

- con decreto rettorale n. 2778 del 27 ottobre 1993 è stata nominata la commissione di esperti per la valutazione di titoli;

- con nota rettorale prot. n. 382/SR dell’11 luglio 1994 si è avuta comunicazione della definizione della graduatoria dei tecnici responsabili di laboratorio;

- con nota rettorale prot. 1147/Rett. del 26 settembre 1994 è stata comunicata la graduatoria, con assegnazione a ogni concorrente del termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, in cui, fra gli altri, figuravano: M G p. 31,33, Z C p. 26,08, V F p. 18,02, T A p. 13,40, D’Andrea Anna p. 12,21, A C p. 12,01, D F F p. 10,95;

- con verbale del 19 settembre 1994 della commissione costituita con le organizzazioni sindacali per la definizione delle code contrattuali è stato stabilito che i posti di undicesimo livello da assegnare agli aventi diritto collocati in graduatoria erano 13;

- gli odierni ricorrenti rientrano tra i soggetti collocati in posizione utile per l’attribuzione del livello superiore;

- nonostante il decorso di oltre sei anni dall’avvio della procedura e ad oltre tre anni della formazione della graduatoria non si è ancora provveduto alla nomina dei 13 vincitori, all’attribuzione dell’undicesimo livello e alla corresponsione del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 1983;

- con istanza del 1° dicembre 1997 i ricorrenti hanno chiesto all’Università degli Studi di Messina e all’Azienda Policlinico Universitario di Messina di provvedere entro sessanta giorni all’attribuzione ai 13 vincitori dell’undicesimo livello retributivo e del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 1983, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- con nota prot. n. 468 del 26 gennaio 1998 il Direttore Generale dell’Azienda ha richiamato l’accordo con le organizzazioni sindacali, approvato con delibera dell’8 febbraio 1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Università, e, avendo rilevato che nessun bando di concorso è stato pubblicato per la formulazione della graduatoria, ha affermato di non ritenere legittima la delibera, in quanto in contrasto con le norme che vietano l’inquadramento sulla base delle mansioni svolte e ha chiesto al Rettore e al Direttore amministrativo dell’Università di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione di legittimità della delibera dell’8 febbraio 1983.

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