CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-31, n. 202400855

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-31, n. 202400855
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400855
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2024

N. 00855/2024REG.PROV.COLL.

N. 01046/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2022, proposto da
NT CO, GI CO, AC CO, MI NA, EP AT, IA NO, AR RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Valderice, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1214/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Gli appellanti rappresentano di essere proprietari di taluni terreni contigui al cimitero comunale di Valderice, posti sul lato nord dello stesso e ricadenti tutti nel foglio catastale n° 34.

Con delibera n°46 del 31/07/2012 il Consiglio Comunale del Comune di Valderice decideva di adottare una variante al piano regolatore comunale approvato con il D.A. n° 1219 del 22/12/2005 per realizzare un ampliamento del cimitero comunale (doc. 4 fasc. Amministrazione – T.A.R.).

La variante prevedeva la trasformazione di una superficie di mq. 45.339 da zona omogenea E – verde agricolo in parte in zona omogenea F – attrezzature cimiteriali ed in parte in zona destinata a viabilità e parcheggio (doc. 4 fasc. Amministrazione – T.A.R.).

Il provvedimento dava atto che il cimitero comunale, ubicato in un’area posta a sud/est dell’abitato, era stato realizzato nel 1951 con una superficie di 9.350 mq. ed era stato ampliato una prima volta nel 1970 di un’area di 6.400 mq. posta lungo la direttrice sud-nord ed una seconda volta nel 1984 con interessamento di un’area di 16.785 mq ubicata lungo le direttrici sud-nord ed est-ovest.

In atto, dunque, il cimitero comunale occupa un’area complessiva di mq. 32.535.

Nella medesima delibera la decisione di ampliare l’impianto cimiteriale è motivata dal fatto che la struttura esistente sarebbe ormai satura e, quindi, sarebbe necessario ampliare il Cimitero Comunale modificando la destinazione urbanistica del Piano Regolatore Generale “ al fine di poter redigere il piano regolatore cimiteriale, che dovrà tener conto dell’andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti–salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre; delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione .... ”.

La delibera dava pure atto che con nota prot. 4424 del 24/02/2012 era stata trasmessa all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente la relazione per l’esclusione della VAS e che con nota prot. 32056 del 31/05/2012 il Servizio 1 VIA–VAS del predetto Assessorato aveva preso atto del provvedimento comunale di esclusione, in quanto l’area oggetto della variante non sarebbe soggetta a regimi di tutela, sarebbe di limitate dimensioni, non comporterebbe potenziamenti delle infrastrutture urbane esistenti e per questo non implicherebbe effetti significativi sull’ambiente.

I ricorrenti presentavano plurime osservazioni in ordine alla variante adottata.

Il Consiglio Comunale respingeva le osservazioni con le deliberazioni n° 14 del 14/03/2013 e n° 17 del 22/03/2013.

Con il decreto n. 4/DRU del 22 gennaio 2015 l’Assessorato Regionale concludeva il procedimento avviato con la delibera consiliare n° 46 del 31/07/2012, approvando la variante adottata dal Comune.

Il provvedimento dell’Assessorato: a) richiamava il parere favorevole di cui alla nota prot. 576 del 28/03/2013 dell’ASP di Trapani in ordine alla riduzione a 50 mt. della fascia di rispetto cimiteriale sui lati nord e nord/ovest; b) evidenziava, poi, che la scelta dell’area per l’ampliamento teneva conto di quanto statuito dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n° 1418/2007 con la quale aveva annullato un precedente ampliamento previsto dal P.R.G. su alcuni terreni limitrofi, affermando che siffatta scelta era avvenuta in direzione nord “ .. non essendovi su altri versanti possibili alternative che consentano l’espansione dell’impianto ”.

I provvedimenti del procedimento di approvazione della variante sono impugnati con ricorso al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, che con sentenza n. 1214/2022 lo ha respinto, accogliendo soltanto il quarto motivo esclusivamente inerente la posizione di uno dei ricorrenti.

Con ricorso in appello notificato il 7 novembre 2022 e depositato il 18 novembre 2022 i ricorrenti soccombenti hanno domandato la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni, in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi dedotti in primo grado che venivano in questa sede riproposti.

Si costituiva l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, opponendosi all’accoglimento dell’appello.

I ricorrenti depositavano una memoria conclusiva.

All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.



DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello.

I.1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il corrispondente primo motivo del ricorso al T.A.R..

I ricorrenti avevano, in particolare, contestato la legittimità dell’approvata variante urbanistica poiché in relazione all’estensione della destinazione urbanistica del sito a zona F:

a) ci si troverebbe al cospetto di un nuovo piano cimiteriale (e non di un ampliamento del precedente) non sorretto da un’adeguata indagine sull’effettivo fabbisogno e, segnatamente, sull’indice di natalità, di mortalità e del trend della crescita comunale; dati che sarebbero, in tesi, necessari al fine di determinare la capacità ricettiva della nuova struttura cimiteriale, tanto più che il Comune non avrebbe neppure determinato le tipologie di sepolture da realizzarsi, necessarie ai fini di un’idonea previsione del numero di salme che potranno essere accolte nel cimitero;

b) al difetto di istruttoria si aggiungerebbe la manifesta irragionevolezza della previsione di una superficie di gran lunga superiore a quella attuale;

c) il progettato ampliamento non avrebbe una proiezione temporale, che invece è prescritta dal regolamento di polizia mortuaria;

d) la variante non sarebbe sorretta da un adeguato studio preliminare.

I.2. Il T.A.R. ha ritenuto il motivo infondato poiché la variante adottata dal comune costituirebbe una variante urbanistica ordinaria e non una variante conseguente all’approvazione di un progetto; ne conseguirebbe l’irrilevanza delle omissioni della fase istruttoria denunciate dai ricorrenti perché destinate ad essere colmate nella fase della progettazione vera e propria dell’opera, coerentemente con le previsioni dell’art. 128 D.Lgs. n. 163/2006, e con il rinvio al piano regolatore comunale per la funzione di regolamentazione e programmazione dello sviluppo del cimitero.

Peraltro, una diversa allocazione non sarebbe possibile in ragione di quanto statuito nella sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, n. 1418/2007.

I.3. Gli appellanti ritengono la decisione errata poiché muove dalla distinzione tra scelta dell’ampliamento del cimitero e localizzazione dell’ampliamento, incentrandosi sulla differenza tra variante urbanistica ordinaria e progetto in variante, per sostenere che nel caso di specie la scelta di ampliare il cimitero, attuata mediante una variante ordinaria, non sarebbe inficiata dalla mancata considerazione degli elementi conoscitivi che

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