CGARS, sez. I, parere definitivo 2015-11-10, n. 201501117

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere definitivo 2015-11-10, n. 201501117
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201501117
Data del deposito : 10 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00712/2014 AFFARE

Numero 01117/2015 e data 10/11/2015

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 16 giugno 2015

NUMERO AFFARE 00712/2014

OGGETTO:

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Ditta GERVASI s. r. l., avverso provvedimento del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione - Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, del 13 ottobre 2006, n. 1090/Serv. II, di decadenza dai benefici contributivi ex art. 5 L.r. n. 30/1997.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 10354/154.07.8 del 07/05/2014 con la quale il Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e Legale - ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G M;

PREMESSO

Con atto spedito a mezzo raccomandata a/r del 9 marzo 2007, la ditta Gervasi s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento del provvedimento dell’Assessorato regionale del lavoro – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, del 13 ottobre 2006, n. 1090/Serv. II, nella parte in cui veniva disposta la decadenza dei benefici contributivi per n. 1 lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito di cessione d’azienda.

In fatto, la ricorrente premette: che con atto dell’8.01.2001 la ditta uninominale Gervasi Anna cedeva alla ricorrente società Gervasi a. r. l. l’attività commerciale di vendita autoricambi; che la ditta Gervasi Anna, con D.A. 31.10.1998, n. 944/1998, come da richiesta, era stata autorizzata allo sgravio per n. 2 lavoratori, ai sensi dell’art. 2, lett. B) ed all’art. 7 L.r. n. 30/1997; che con D.A. n. 945/1998 del 31.10.08.1998, la medesima Ditta aveva ottenuto l’autorizzazione allo sgravio di n. 1 lavoratore, ai sensi dell’art. 1, lett. E) ed all’art. 9 della legge sopra citata; che, in seguito alla cessione dell’azienda, avvenuta in data 1° febbraio 2001, i lavoratori della Ditta Gervasi Anna, sono stati trasferiti, con continuità di rapporto, alla Società ricorrente, come è possibile evincere dal libro matricola prodotto a corredo del ricorso, conservando, tra l’altro, lo stesso numero di posizione assicurativa dopo la cessione dell’attività; che in data 20.04.2005, in seguito ad ispezione da parte dell’Ispettorato Provinciale del lavoro presso la Ditta cedente , veniva redatto verbale nel quale testualmente si legge: “ codesta ditta l’8.01.2001 ha ceduto la propria attività alla Società Gervasi s.r.l. risolvendo in tal modo i rapporti di lavoro compresi quelli per i quali è stata autorizzata ad effettuare lo sgravio contributivo…ai sensi della legge regionale n. 30/1997 ”;

che, con comunicazione del 13.06.2005, veniva dato avviso alla Ditta ricorrente ed alla Ditta cedente Gervasi Anna dell’avvio del procedimento di decadenza delle precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.r. n.30/1997; che, in riscontro, la società ricorrente inviava le proprio controdeduzioni, peraltro non accolte; infine, che in data 10.11.2006 con nota prot.

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