CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-18, n. 202300697
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 00697/2023REG.PROV.COLL.
N. 00226/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2021, proposto dalla sig.ra R A Cvò, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Siciliana-Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , e la Regione Siciliana-Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
la sig.ra G C, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il sig. Domenico Currò, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 2094/2020, resa tra le parti, pubblicata il 27 agosto 2020, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 89/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regione Beni Culturali e Identità Siciliana e della sig.ra G C;
Visto il decreto presidenziale n. 37 del 22 febbraio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Immordino, su delega dell’avvocato A G, l’avvocato Antonio Sottile, su delega dell’avvocato A G, e l’avvocato dello Stato Fabio Caserta;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 13 gennaio 2020 e depositato il 20 gennaio 2020, la sig.ra R A Cvò esponeva:
- di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione situato nel Comune di Messina, via Caporale, catastalmente identificato al foglio 62, particella n. 410;
- di aver già impugnato, innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (ricorso n.r.g. 759/2019) il permesso di costruire n. 58/2018 rilasciato dal Comune di Messina alla sig.ra G C, per la realizzazione del progetto di adeguamento sismico di un fabbricato ad uso residenziale, ad una elevazione fuori terra, previa parziale demolizione e ricostruzione e contestuale sopraelevazione per la realizzazione di una seconda unità abitativa;
- di aver presentato, in data 4 dicembre 2019, istanza di accesso agli atti al Comune di Messina, avendo “ notato l’inizio dei lavori di demolizione del fabbricato in questione ” (pag. 2 del ricorso), rappresentando tra l’altro di essere “ confinante del fabbricato della Signora C G ” (pag. 3 del ricorso);
- che il Comune di Messina non aveva dato seguito all’istanza di accesso;
- di essere riuscita autonomamente a reperire solo copia del permesso di costruire n. 152 del 14 novembre 2019;
- di aver appreso, dalla lettura del menzionato permesso di costruire, che la sig.ra G C aveva chiesto al Comune di Messina: i) la proroga del permesso di costruire n. 58/2018; ii) il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di lavori in variante;
- di aver appreso, altresì, che la richiesta del permesso di costruire in variante era stata ancorata, tra l’altro, all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 5989 del 2 ottobre 2019, nonché all’autorizzazione del Genio civile di Messina prot. n. 192338 del 2 ottobre 2019;
- di aver presentato, in data 2 gennaio 2020, un’ulteriore istanza di accesso agli atti, che non era stata ancora evasa.
2. La ricorrente quindi impugnava:
a) il permesso di costruire n. 152 del 14 novembre 2019, rilasciato dal Comune di Messina alla sig.ra G C;
b) ogni atto presupposto e connesso, tra cui:
b.1) gli articoli 3 e 39 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Messina;
b.2) l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina prot. n. 5989 del 2 ottobre 2019;
b.3) la nota conclusiva del responsabile del procedimento del Comune di Messina del 28 ottobre 2019.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti dieci motivi:
i) violazione degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 7/2019;
ii) violazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 380/2001, come recepito in Sicilia dall’art. 6 della legge regionale n. 16/2016, eccesso di potere, violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 7/2019, difetto di istruttoria, erroneo accertamento dell’inizio dei lavori e delle condizioni di legge necessarie ai fini della proroga del termine iniziale;
iii) violazione dell’art. 39 della legge regionale n. 19/1972, degli articoli 6 e 13 della legge n. 142/1990, come recepita dall’art. 1 della legge regionale n. 48/1991, eccesso di potere per contraddittorietà con l’art. 8 dello Statuto del Comune di Messina, violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 7/2019, difetto di istruttoria, erronea percezione della popolazione della sesta circoscrizione del Comune di Messina, eccesso di potere per contraddittorietà con l’art. 39 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Messina;
iv) violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, come interpretata autenticamente dall’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991, violazione dell’art. 28 della legge regionale n. 21/1973, eccesso di potere, violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e contraddittorietà;
v) violazione dell’art. 55 del codice della navigazione;
vi) violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 16/2016, unitamente all’art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 ed alle norme di attuazione del piano paesaggistico adottato con d.a. del 23 ottobre 2019, dell’art. 12 della legge regionale n. 16/2016;
vii) violazione della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione della suddetta direttiva, del d.a.