CGARS, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-14, n. 202400700

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, ordinanza collegiale 2024-09-14, n. 202400700
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400700
Data del deposito : 14 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2024

N. 00962/2024 REG.RIC.

N. 00700/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00962/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 962 del 2024, proposto dalla signora V M, rappresentata e difesa dall’Avv. F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 352/2024, resa tra le parti, pubblicata in data 29 gennaio 2024 che ha respinto il ricorso n. 498/2022 R.G.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la Cons. P L G e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- il Comune non possa ordinare la demolizione dell’immobile abusivo se è ancora pendente il procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono e che non sia sufficiente che l’amministrazione abbia respinto l’istanza di condono con apposito provvedimento per emettere e notificare l’ordine di demolizione, ritenendosi necessario che il provvedimento di diniego debba essere notificato all’interessato (ancorché, al più tardi, contestualmente alla notifica di quest’ultimo provvedimento repressivo) perché a costui possa legittimamente ingiungersi (recettiziamente) la demolizione;

- la necessità di una notificazione del provvedimento negativo è sancita dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che stabilisce espressamente «il diniego di sanatoria è notificato al richiedente », per cui si ritiene che la notifica dell'atto di diniego, sebbene non costituisca un suo elemento costitutivo, rappresenti comunque una condizione di efficacia dello stesso (efficacia che, a propria volta, condiziona la legittimità dell’ulteriore corso procedimentale, nell’ipotesi che qui rileva sub specie di ordine demolitorio);

- ciò posto, ai fini di una corretta valutazione delle opere per cui è causa il Collegio ritiene necessario verificare tempi e modi della notifica del diniego del condono effettuata dal Comune all’istante e pertanto reputa di acquisire:

a) copia integrale del provvedimento di rigetto del condono con relativa notifica all’instante;

b) copia integrale dell’ordinanza di demolizione con relativa notifica;

- al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- la camera di consiglio, per il prosieguo della trattazione cautelare della causa, sarà fissata dal Presidente del C.g.a.r.s. con separato decreto, successivamente all’adempimento del suddetto incombente;

- nelle more del predetto incombente, essendone onerata l’Amministrazione, si dispone l’interinale sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e degli atti impugnati in prime cure;

- è riservato alla definizione della fase cautelare il regolamento delle relative spese;

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