CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400696
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 00696/2024REG.PROV.COLL.
N. 00043/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il consigliere G Azzone;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento del Comune di Agrigento di «comunicazione del diniego» della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata in data -OMISSIS-, in relazione ad opere consistenti nella collocazione di una casa mobile su terreno, sito in Agrigento, c.da Mandrascava-Cipolluzzo.
2. Il primo giudice, richiamati sinteticamente i fatti oggetto della controversia, ha ritenuto infondate le censure. Quanto al preteso difetto di motivazione ha respinto la relativa censura ritenendo che «l’istanza di sanatoria in mancanza dei requisiti di altezza della casa mobile, circostanza questa, che lungi dal costituire affermazione dalla oscura motivazione, non ha costituito oggetto di doglianze di ordine sostanziale di diverso avviso e tali da mettere in discussione il profilo tecnico evidenziato dal Comune». Ha respinto il secondo motivo di ricorso atteso che «le case mobili sono considerate espressamente dal legislatore equiparate alle normali costruzioni e assoggettate al regime abilitativo di tipo concessorio», per cui non rileva la natura asseritamente precaria dell’opera.
3. Il Comune di Agrigento non si è costituito né in primo grado né in appello.
4. All’udienza del 18 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.