CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400675
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Testo completo
Pubblicato il 20/08/2024
N. 00675/2024REG.PROV.COLL.
N. 00981/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti G F e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. D M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 2775/2023, resa tra le parti, pubblicata in data 21settembre 2023 con cui è stato rigettato il ricorso n. 159/2023R.G
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 la Cons. Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza appellata n. n. 2775/2023 il T.A.R. ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dall’-OMISSIS- per l’annullamento:
- a) del provvedimento del Comune di Catania n. 6/1429 in data 30 dicembre2022 e notificato il 16 gennaio 2023 con cui è stata ordinata all’interessato, nella qualità di legale rappresentante dell’-OMISSIS-, la cessazione immediata dell’attività sita in Contrada -OMISSIS-;
b) ove occorra, della nota del Comune n. 508058 in data 28 dicembre 2022
2. L’appellante espone in fatto:
- di svolgere da oltre un trentennio l’attività di allevamento bovini e ovini, produzione latte, coltivazioni miste di cereali e altri seminati senza vendita al dettaglio in c.da -OMISSIS- con attribuzione di codice aziendale n. -OMISSIS-, iscritta al registro delle imprese REA al n. -OMISSIS-con regolare partita IVA -OMISSIS-;
- che l’Azienda è anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 317 del 1996 con il quale è stato introdotto l’obbligo di registrazione per le nuove attività esonerando, invece, da siffatto obbligo quelle preesistenti;
- di detenere i terreni nei quali viene esercitata la predetta attività in virtù di un titolo di compossesso continuato dapprima col padre, -OMISSIS-, e, dopo la morte di quest’ultimo, con i fratelli come riconosciuto anche dal Tribunale Ordinario di Catania, III Sezione civile, giusta ordinanza del 9 settembre 2021;
- che nonostante l’azienda abbia regolarmente esercitato la propria attività in piena legalità e con le dovute autorizzazioni, in data 30 settembre 2022, a seguito di un sopralluogo da parte del corpo di Polizia Municipale, Polizia Commerciale, del Comune di Catania, le è stata contestata la mancata presentazione di S.C.I.A in riferimento all’azienda, è stato emesso il verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo n. 261888 del 30 settembre 2022 ed è stata sequestrata l’azienda;
- di aver proposto opposizione avverso i suddetti provvedimenti, in data 21 ottobre 2022, per ottenere l’annullamento e il dissequestro dell’azienda, ma che il Comune di Catania, con nota Prot. 508058, ha rigettato le richieste, confermato la validità del verbale n. 261888 del 30 settembre 2022 e ha disposto però il dissequestro dell’azienda;
- che in data 16 gennaio 2023, l’Amministrazione le ha notificato il provvedimento dirigenziale Prot. 511140 n. 6/1429, con il quale è stata ordinata « la cessazione immediata dell’attività esercitata abusivamente in Contrada -OMISSIS- », per non aver presentato S.C.I.A agli uffici del S.U.A.P di Catania;
- di aver proposto ricorso avanti al T.a.r. competente per l’annullamento dei detti procedimenti ma che il giudice di prime cure, dopo il diniego dell’istanza cautelare con ordinanza riformata in appello dal CGA, ha respinto il ricorso.
3. L’appello è proposto per i seguenti motivi:
I) «error in iudicando per erronea valutazione delle risultanze processuali, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.P.R. n. 317 del 1996, dell’art. 5 del d.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, dell’art. 2, comma 6 del d.m 2 marzo 2018 del Ministero della salute e dell’art. 14 del d.gs n. 158/2006. Erronea motivazione violazione e falsa applicazione