CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202201260

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202201260
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201260
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 01260/2022REG.PROV.COLL.

N. 00915/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2022, proposto da
Cooperativa Servizi Sociali - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Piero Patti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revocazione straordinaria

della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE n. 584/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Piero Patti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il pres. R D N e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La causa odierna è stata calendarizzata giusta decreto 10.10.2022 n. 228, reso ex art. 72-bis c.p.a., che ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione di rito, rilevata d’ufficio, della inammissibilità del ricorso per omesso deposito, entro il termine di deposito dell’appello stesso, della sentenza impugnata.



2. In vista dell’udienza odierna le parti hanno depositato memorie.



3. Il ricorso per revocazione è inammissibile per omesso tempestivo deposito della sentenza impugnata.

L’art. 94 c. 1 c.p.a. dispone che il ricorso per revocazione, dopo la sua notificazione, va depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, insieme a copia (anche non autentica), della sentenza impugnata. Nei riti con termini dimezzati, il termine di deposito è di quindici giorni. Il presente processo, trattandosi di ricorso per revocazione di sentenza resa nel rito appalti ex artt. 119 e 120 c.p.a., è soggetto parimenti a termini dimezzati (art. 119 c. 7 c.p.a.;
art. 120 c. 3 e c. 11 c.p.a.). Nel caso di specie, essendo stato il ricorso per revocazione notificato in data 22.9.2022 il deposito della sentenza andava fatto entro il termine di deposito del 7.10.2022, ed è stato invece omesso entro tale data. Il deposito è stato tardivamente effettuato solo in data 10.10.2022, solo a seguito del citato decreto ex art. 72-bis c.p.a.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all’entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell’impugnazione, va depositato in giudizio non solo l’atto di impugnazione, ma anche la sentenza impugnata. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.

La previsione recata dall’art. 94 c. 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del PAT, posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile. L’onere di deposito della sentenza impugnata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.

Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619;
Id., IV, 25.3.2014 n. 1455;
Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136;
Id., IV, 13.7.2020 n. 4488;
Id., VI, 17.11.2020 n. 7133;
Id., IV, 3.6.2021 n. 4246;
Id., IV, 26.4.2022 n. 3174];
la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520;
CGARS, 22.9.2022 nn. 955, 956, 958, 959, 960, 962, 965].

A tali considerazioni va aggiunto che il processo si basa sui canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, che non sono mere enunciazioni di principio o puri esercizi cartolari, ma il contenuto di puntuali doveri delle parti. Le regole processuali stabiliscono determinati adempimenti a carico delle parti al fine di assicurare l’ordinato e celere svolgimento del processo in ossequio ai canoni di sinteticità, chiarezza, leale collaborazione, economia processuale.

Il deposito tardivo della sentenza impugnata, in data 10.10.2022, dopo la decadenza verificatasi ex lege in data 7.10.2022, non giova alla parte.

Né si ravvisano i presupposti:

a) per la rimessione della questione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non essendovi un contrasto di giurisprudenza ma un orientamento univoco;

b) per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, a fronte del chiaro e univoco disposto dell’art. 94 c. 1 c.p.a. e dell’altrettanto univoco orientamento della giurisprudenza in ordine alle conseguenze del mancato deposito del provvedimento impugnato;
né rilevano gli argomenti di parte appellante che si sarebbe trattato di un mero errore materiale, e che detto errore sarebbe stato indotto dal sistema informatico, che, in caso di errori commessi dal depositante, non “blocca” e non “avvisa” dell’errore, in quanto è onere delle parti conoscere le regole processuali e, a tutela della parità delle parti processuali, il c.p.a. non prevede alcun potere di soccorso istruttorio rispetto ad adempimenti imposti a pena di decadenza, di talché neppure il sistema informatico, che costituisce mera attuazione del processo, può prevedere forme di soccorso istruttorio o modalità di sostituzione del sistema informatico alla decisione giudiziale nella segnalazione di errori commessi dalle parti;

c) per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 94 c.p.a. laddove impone a pena di decadenza il deposito della sentenza appellata, perché si tratta di un onere proporzionato e ragionevole, che da un lato non crea un aggravio insostenibile al ricorrente (apparendo elementare che chi impugna una decisione identifichi l’oggetto della impugnazione depositandolo), e dall’altro lato risponde a norme di ordine pubblico processuale ispirate da principi di economia processuale, chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, ordinato svolgimento del processo, equo riparto degli adempimenti processuali tra parti, giudici e segreteria del giudice.

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