CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-05, n. 202400614
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2024
N. 00614/2024REG.PROV.COLL.
N. 00359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 359 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giarratana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarratana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 15 maggio 2024, nessuno presente per le parti, il Cons. Anna Bottiglieri;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Giarratana ha disposto la revoca della licenza, precedentemente nella sua titolarità, per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura; concludeva per l’annullamento dell’atto previa disapplicazione dell’art. 8, comma 1, del regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 58/2010, disciplinante la materia, che stabilisce che l’autorizzazione de qua può essere rilasciata solo ai soggetti che dimostrino la residenza nel predetto Comune.
L’adito T, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso; compensava tra le parti le spese del giudizio.
L’interessato ha proposto appello. Dopo un’ampia illustrazione dei termini della vicenda amministrativa e dell’ iter del giudizio di primo grado, ha dedotto: 1) Inapplicabilità al caso di specie del principio dell’assorbimento; 2) Erronea valutazione di quanto documentato a sostegno della fondatezza di una delle ragioni che hanno condotto alla revoca. Ha domandato la riforma della sentenza gravata e l’accoglimento delle domande avanzate nel ricorso.
L’appellante ha successivamente depositato una memoria difensiva.
Il Comune di Giarratana si è costituito in resistenza spiegando eccezioni di rito e di merito.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2024.
DIRITTO
1. In via preliminare, anche alla luce delle eccezioni di rito spiegate dal resistente Comune di Giarratano, va rilevato che l’appellante ha strutturato il gravame, composto da 20 pagine complessive, nel modo seguente: ha illustrato, sotto la rubrica “I. Il ricorso rigettato”, il provvedimento gravato, il rapporto intercorso con il predetto Comune, le richieste avanzate in primo grado, gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle richieste e le censure ricorsuali, che ha interamente riprodotto; ha esposto, sotto la rubrica “II. Le avverse richieste e i motivi a sostegno delle stesse”, le difese svolte dal Comune nel giudizio di primo grado; ha riprodotto, sotto la rubrica “III. La sentenza impugnata”, le motivazioni con cui il T ha respinto il ricorso e disposto sulle spese del giudizio; ha dedotto, sotto la rubrica “IV. Motivi di appello”, le censure avverso le argomentazioni del T; ha avanzato, sotto la rubrica “V. Richieste”, le proprie conclusioni; ha elencato, sotto la rubrica “Produzione”, i documenti depositati in giudizio.
Tanto rilevato, si osserva che l’art. 40 del Libro II del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 1 lett. f) del d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 (c.d. secondo decreto correttivo), applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all’art. 38 dello stesso Codice, prescrive al comma 1 che il ricorso deve contenere “ distintamente: […] c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso […]” e al comma 2 che “ I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
L’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può dunque conseguire non solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’appello dall’art. 101 comma 1 Cod. proc. amm. – ma anche alla loro mancata indicazione, “distintamente”, in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell’art. 40 Cod. proc. amm. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (tra altre, C.G.A. Sez. giur., 8 aprile 2024, n. 263; 25 marzo 2024, n. 222; Cons. Stato, V, 17 marzo 2022, n. 1951; 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8. Per la casistica relativa ai “motivi intrusi”, V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469).
Tenuto conto delle predette coordinate normative ed ermeneutiche e considerate le modalità espositive che caratterizzano il gravame in trattazione, con particolare riferimento alla parte dell’appello in cui l’interessato espone di riprodurre integralmente le censure formulate in primo grado, tecnica espositiva che espone al rischio di “motivi intrusi”, il Collegio non ritiene superfluo perimetrare l’ambito di cognizione rimesso all’odierno giudizio, precisando che la sua enucleazione va effettuata in esclusiva relazione a quanto esposto nell’atto di appello a partire dalla pagina 14 sotto la rubrica “IV. Motivi di appello”.
2. Passando al merito, è controversa la legittimità del provvedimento n. -OMISSIS- con cui il Comune di Giarratana ha disposto la revoca della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura precedentemente nella titolarità dell’appellante.
I motivi della revoca risultano così indicati nella comunicazione di avvio del relativo procedimento:
a) l’inesistenza della rimessa dell’autovettura di servizio e la carenza di insegne, numeri di telefono o altri contatti indicanti l’attività di NCC svolta a favore dell’utenza del luogo;
b) il trasferimento dell’appellante dal Comune di Giarratana al Comune di Modica;
c) il mancato rientro