CGARS, sez. I, sentenza 2020-03-16, n. 202000161
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Pubblicato il 16/03/2020
N. 00161/2020REG.PROV.COLL.
N. 00002/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2019, proposto da
D M, rappresentata e difesa dagli avvocati I C, Tiziana Milana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I C, in Sciacca, via Cappuccini n. 7;
contro
Azienda sanitaria provinciale di Messina non costituita in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento pianificazione strategica-Servizio 7 farmaceutica, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
nei confronti
Maria Pulvirenti, Francesco Paolo Bonina non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania n. 2109/2018, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato della salute – Dipartimento pianificazione strategica-servizio 7 farmaceutica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara e udito l’avv. I C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento della nota dell’Assessorato regionale della salute n. 77580 del 12.10.2015 con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela del precedente D.D.G n. 1665/12 del 24.12.2012 recante l’assegnazione provvisoria della farmacia rurale del Comune di Pettineo.
2. E’ opportuno ricostruire, brevemente, i fatti di causa rilevanti al fine di decidere.
2.1. Con decreto del Dirigente generale dell’Assessorato regionale della salute n. 1665 del 24.08.2012 la odierna appellante, in seguito alla intervenuta rinuncia alla titolarità fatta dal precedente gestore, era stata dichiarata affidataria, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 129 del T.U. delle leggi sanitarie (l. n. 1265/1934) dell’unica sede farmaceutica rurale del Comune di Pettineo, mediante scorrimento della graduatoria di merito approvata con DDG n. 914 del 13 maggio 2009 – stilata al fine di conferire la titolarità di tre specifiche sedi farmaceutiche, in cui l’appellante risultava collocata tra gli idonei.
2.2. Dopo l’insediamento nella farmacia l’odierna appellante con nota del 18.12.2012 aveva richiesto all’Assessorato che la propria assegnazione venisse trasformata in definita titolarità della farmacia e con nota dell’8.2.2013 che tale sede farmaceutica fosse stralciata dall’elenco delle sedi disponibili messe a concorso con il bando straordinario del 2012 (bando approvato con DDG n. 2782/12 del 24.12.2012).
Con note del 24.3.2015 e del 19.9.2015 l’appellante chiedeva il parziale ritiro in autotutela dell’originario decreto n. 1665 del 24.8.2012, istanza che veniva riscontrata dall’Assessorato con la nota impugnata.
2.3. In primo grado aveva dedotto diversi profili di violazione di legge, in particolare dell’art. 129 del T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934 (motivo primo) dell’art. 2 l. n. 389/1999 e del principio generale di efficacia triennale delle graduatorie (motivo secondo) violazione dell’art. 21 novies l. 241/1990 che detta le regole dell’annullamento in autotutela.