CGARS, sez. I, sentenza 2014-06-09, n. 201400300

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-06-09, n. 201400300
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400300
Data del deposito : 9 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00660/2002 REG.RIC.

N. 00300/2014REG.PROV.COLL.

N. 00660/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2002, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. A Fici, con domicilio eletto presso A Fici in Palermo, via De Spuches N. 5;

contro

Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Palermo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;
Comune di Palermo, rappresentato e difeso per legge dagli avv. V C, G G, domiciliata in Palermo, piazza Marina N. 39;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA -

PALERMO :

Sezione I n. 00878/2001, resa tra le parti, concernente sospensione lavori-demolizione-ripristino stato dei luoghi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2013 il Cons. P C e uditi per le parti gli avvocati A. Fici, C. Amroso su delega di V. Criscuoli e l'avv. dello Stato Tutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con distinti ricorsi, iscritti ai nn. 394/1991 e 1773/1991, il sig. A A impugnava rispettivamente:

- l’ordinanza del Sindaco di Palermo n. 425/88, con la quale gli era stato ingiunto di provvedere alla demolizione di un corpo basso di circa mt. 7,70 x 5,20 abusivamente realizzato in via Lungomare Cristoforo Colombo n. 5101 sul terreno ricadente nel foglio di mappa n. 12, part. 526/528, ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- l’ordinanza del Sindaco di Palermo n. 18/1991 con la quale gli era stato ordinato di sospendere i lavori in corso nel medesimo sito in assenza di concessione edilizia.

Al riguardo il sig. A assumeva di avere acquistato con atto del 31/03/1988 dalla sig.ra Virga un lotto di terreno sito in località Mondello, Via Cristoforo Colombo, sul quale insisteva un modesto complesso edilizio.

Poiché detto immobile si trovava in pessime condizioni, ne aveva disposto la parziale demolizione, il riattamento ed il consolidamento, modificandone parzialmente la distribuzione, con inserimento di accessori e impianti connessi alle esigenze dell’uso e destinati ad accrescerne la funzionalità.

Ciò premesso, sosteneva che l’impugnato atto del Comune di Palermo sarebbe stato illegittimo in quanto le opere effettuate sarebbero rientrate nel novero di quelle soggette ad autorizzazione e non a concessione.

Con ricorso n. 2829/1991 il sig. A impugnava il provvedimento del Sindaco di Palermo n. 6983/15 E P, notificato il 09/09/91, con il quale gli era stata negata l’autorizzazione ad edificare l’area in argomento secondo il progetto allegato, concernente un edificio “villini” tipo “A”.

Per tali fabbricati il sig. A aveva presentato al Comune di Palermo distinte domande di sanatoria, ai sensi dell’art. 39 L. 724/94, ed aveva quindi richiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo di pronunziare il relativo parere ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/1939.

Detta Soprintendenza - in relazione a tali opere, ricadenti in area sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1497/39 – riteneva, con provvedimento n. 6176 del 9.4.1997, che per il fabbricato sottomesso rispetto al piano di strada non vi fosse danno di natura ambientale;
viceversa, per quello posto alla quota del piano stradale, con provvedimento n. 06031 del 7.4.1997 esprimeva parere che esso arrecasse grave pregiudizio alle valenze paesaggistiche dell’area protetta.

Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso n. 2547/97.

Infine, con ricorso n. 416/2000 il sig. A impugnava il provvedimento P. 5408/95/O. 267/99/prot. 11790 del 27.9.1999, con il quale il Comune di Palermo, visto il suddetto parere della Soprintendenza, gli aveva comunicato il diniego di sanatoria edilizia richiesta ai sensi dell’art. 39 L. 724/94 - per avere realizzato nel lotto di terreno in argomento un immobile ad una elevazione fuori terra ad uso non residenziale - e l’invito a demolire detto immobile abusivo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo con memoria difensiva, deducendo l’intervenuta improcedibilità dei ricorsi presentati nel 1991 e l’infondatezza del ricorso R.G. 416/00.

Con sentenza n. 878/01 il TAR adito, previa riunione, dichiarava improcedibili i suddetti ricorsi nn. 394/91, 1773/91 e 2829/91 mentre respingeva quelli contraddistinti dai nn. 2547/97 e 416/00.

Avverso tale decisione il sig. A ha proposto l’appello in epigrafe, sostanzialmente ribadendo le seguenti censure sollevate innanzi al TAR:

1) “Violazione e falsa applicazione art. 32, comma 3, L.47/85, come modificato dall’art. 39, comma 7, L. 724/94;
art. 1 D.L. 312/85, come modificato dal D.L. 431/85;
art. 2, comma 9, l.r. n. 17/94;
art.2 l.r. n. 10/91;
eccesso di potere;
violazione di norme costituzionali e di diritti quesiti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto essenziale della controversia”;

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. n. 37/85;
art. 20 l.r. n. 71/78;
art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. n. 9/1982, convertito con legge n. 94/1982;
art 1 D.L. 312/85 come modificato da L. 431/85;
art. 9, comma 3, L. n. 47/85. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Ingiustizia e illogicità manifesta”.

3) “Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 15 L. 1947/39 e D.A. n. 117/1981;
art. 1, comma 2, e art. 1 bis D.L. 312/85, come modificato da L. 412/85. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto di motivazione”.

L’appellante ha conclusivamente chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dei ricorsi riuniti innanzi al TAR e, per l’effetto, l’annullamento del parere della Soprintendenza n. 0631/97 e del provvedimento del Comune di Palermo n. 5408/99.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo ha contro dedotto ai motivi di censura esposti dal ricorrente, concludendo per la reiezione dell’appello.

In data 31 ottobre 2013 il ricorrente, a supporto delle proprie deduzioni, ha depositato la relazione tecnica redatta dal prof. ing. G R.

Costituitosi in giudizio, l’Assessorato regionale ai BB.CC. ed Ambientali ed all’Identità Siciliana ha replicato alle censure del ricorrente, concludendo per la conferma della sentenza da questi impugnata.

Con memoria difensiva, il sig. A A ha ribadito i motivi e le conclusioni del ricorso.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con un primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza n. 0631/97 - con il quale, per il fabbricato sito alla quota del piano stradale, è stato espresso parere di grave danno ambientale - in quanto emesso dopo che sulla domanda di sanatoria si era formato il silenzio assenso.

Il Collegio osserva che l’accoglimento del suddetto motivo discende dall’eventuale fondatezza della tesi presupposta sostenuta dal ricorrente, che poi costituisce l’oggetto principale della presente controversia, e cioè che l’opera edilizia oggetto di istanza di sanatoria sia stata realizzata prima dell’entrata in vigore del D.A. 117/81, con cui è stato apposto il vincolo paesaggistico sull’area in cui è ubicata la costruzione in argomento.

O, sulla base delle risultanze evinte dagli atti del giudizio, che verranno esplicitate nel prosieguo della presente decisione, si ritiene che l’opera sia stata realizzata nel 1989 e, quindi, dopo il 1981.

Ne consegue l’insussistenza del superiore primo motivo di censura in quanto, nel caso di specie, risultando detta opera realizzata in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, non poteva applicarsi la disposizione sul silenzio assenso invocata dal ricorrente, di cui all’art. 32, comma 2, della L. 47/85, come modificato dell’art. 39, comma 7, della legge 724/94.

Il ricorrente, a sostegno della propria difesa, volta a sostenere l’inapplicabilità al caso di specie del vincolo paesaggistico di cui al D.A. 117/81, in quanto asseritamente introdotto dopo la realizzazione dell’opera in argomento, invoca la relazione tecnica redatta dal prof. ing. G R e l’estratto mappale.

Il Collegio osserva che quest’ultimo documento, genericamente richiamato, cui è stato allegato un estratto di un regolamento edilizio, risulta irrilevante ai fini invocati, posto che dallo stesso non emerge alcun elemento che possa suffragare la circostanza sopra dedotta.

Con detta relazione, il perito sostiene la preesistenza della costruzione all’imposizione del vincolo sulla base di un’istanza di condono edilizio presentata ex L. 47/85 dalla sig.ra Virga Giuseppa, dante causa del ricorrente, nonché dei rilievi di restituzione grafica aerofotogrammetrica eseguiti in varie epoche.

Con riguardo ai rilievi aerofotogrammetrici, il perito, tra l’altro confrontando tra loro i fotogrammi di due riprese aeree effettuate, rispettivamente, nel 1987 e nel 1989, e quindi a cavallo del 31/03/1988, allorché l’immobile venne acquistato dall’odierno ricorrente, giunge alla conclusione che lo stesso era preesistente a quest’ultima data.

Il Collegio osserva che, in merito alla superiore istanza di condono presentata dalla sig.ra Virga, non è stato dimostrato che la domanda abbia riguardato l’immobile nella consistenza poi asserita dal ricorrente;
inoltre, l’eventuale preesistenza dell’immobile all’anno 1988 non significa necessariamente che esso sia stato costruito prima del 1981, anno in cui venne apposto il vincolo paesaggistico.

Infine, precisa che nel caso di specie, ai fini del giudizio, non rileva l’eventuale preesistenza di una qualsiasi costruzione alla data di stipulazione del contratto oppure che dalla sig.ra Virga sia stata presentata un’istanza di condono per una costruzione ai sensi della legge 47/85, bensì l’esistenza, anteriore all’apposizione di detto vincolo, dell’immobile ubicato alla quota del piano stradale, considerato che per quello sottoposto la Soprintendenza ha escluso qualsiasi danno di natura paesaggistica.

Ebbene, con riferimento alla costruzione più elevata, si rileva che l’interpretazione data dal perito ai rilievi aerofotogrammetrici richiamati nella sua relazione, in disparte ogni valutazione sul grado di attendibilità che ad essi può essere attribuita ai fini probatori, e l’intero complesso degli argomenti difensivi dedotto dal ricorrente contrastano con quanto risulta dagli atti del giudizio.

Al riguardo, pare opportuno, in punto di fatto, chiarire quale è stato l’oggetto della compravendita e dell’istanza di sanatoria precedentemente prodotta dalla dante causa.

Con atto stipulato in data 31 marzo 1988 il sig. A ha acquistato dai coniugi Termini Salvatore e Virga Maria due appezzamenti di terreno siti in contrada Addaura, in uno dei quali era stato realizzato un piccolo fabbricato adibito a spogliatoio.

Dall’istanza in data 8 gennaio 1988, presentata ex art. 55 c.n. dalla sig.ra Virga alla Capitaneria di Porto di Palermo, e dalla relazione tecnica ad essa allegata si evince che, all’epoca, detta costruzione, ricadente entro la fascia dei trenta metri dal confine demaniale marittimo, era composta da due piccoli spogliatoi ed un W.C. ed era estesa complessivamente mq. 18, per una superficie utile di mq. 15 (quindici), con una luce netta tra pavimento e soffitto di ml. 2,00.

L’immobile, con accesso diretto dal viale Cristoforo Colombo n. 5101, non era immediatamente visibile all’osservatore in quanto era stato realizzato sfruttando il dislivello che esisteva naturalmente nel terreno in cui ricadeva e, pertanto, risultava completamente interrata per due lati e parzialmente fuori terra per gli altri due.

In relazione alla suddetta istanza di condono, presentata in data 29 settembre 1986, ex legge 47/85, dalla sig.ra Virga al Comune di Palermo, va comunque sottolineato che per l’immobile in argomento non risulta che sia stata mai rilasciata, in assoluto, alcuna concessione edilizia.

Da quanto sopra riportato emerge, inequivocabilmente, che alla data di acquisto dell’immobile da parte dell’odierno ricorrente, avvenuta il 31/03/1988, o comunque che al momento della superiore istanza (29 settembre 1986) esisteva soltanto una costruzione sottoposta, di dimensioni assai ridotte rispetto a quanto realizzato successivamente.

La circostanza è stata avvalorata dallo stesso ricorrente il quale, con le dichiarazioni rese nelle distinte domande di rilascio di concessione in sanatoria - sia per la costruzione sottoposta, già notevolmente ampliata rispetto al modesto fabbricato preesistente, che per quella successivamente realizzata ex novo alla quota del piano stradale - assunte agli atti del Comune, rispettivamente, al n. 5407 ed al n. 5408 del 28/02/1995, ha inequivocabilmente precisato che oggetto delle separate istanze erano due immobili, siti nel Comune di Palermo nel lungomare Cristoforo Colombo n. 5101, dei quali quello sottoposto era stato edificato nel 1988 mentre quello ubicato alla quota del piano stradale era stato realizzato nel 1989, entrambi in assenza di concessione edilizia.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia che dall’ordinanza di demolizione n. 425/88 del Sindaco di Palermo, assunta sulla base del verbale n. 103/A elevato in data 4/5/1988 dai VV.UU. di quel Comune a seguito di sopralluogo, risulta che nel 1988 il ricorrente ha realizzato, previa demolizione del preesistente, un nuovo corpo basso di circa mt. 7,70 x 5,20, mentre nel suddetto verbale non vi è traccia dell’esistenza di un’opera costruita alla quota del piano stradale.

Soltanto nel 1991, dal provvedimento del Sindaco di Palermo n. 6983/15 E P, notificato al ricorrente il 09/09/91 - con il quale a questi era stata negata l’autorizzazione ad edificare l’area in argomento secondo il progetto allegato, concernente un edificio “villini” tipo “A” – emerge che nell’area in questione era stata realizzata una costruzione, diversa da quella sottoposta, sita alla quota del piano stradale.

La data di emissione di detto provvedimento, anno 1991, rilevante rispetto alla situazione sopra descritta, avvalora la bontà delle dichiarazioni di cui sopra del ricorrente, laddove ha attestato che gli immobili erano stati costruiti, rispettivamente, nel 1988 e nel 1989. Inoltre, il fatto che il sig. A abbia attestato questa circostanza con ben due distinte dichiarazioni esclude ragionevolmente che si sia trattato di un errore.

Con il secondo motivo, l’appellante ha eccepito che le costruzioni ricadenti nel suo fondo sarebbero legittime, ai sensi dell’art. 1 della legge 431/1985, in quanto costituenti club nautico volto alla diretta fruizione del mare.

Dette opere, quali pertinenze o ampliamenti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, da un punto di vista urbanistico sarebbero state soggette, non già al rilascio di concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione ed, inoltre, non sarebbe stato necessario neppure il parere della Soprintendenza, ai fini dell’accoglimento della domanda di sanatoria.

La censura è priva di fondamento.

La difesa del ricorrente, escludendo per i motivi suddetti che egli abbia eseguito semplici lavori di ampliamento tecnologico, presuppone che le costruzioni in argomento siano preesistenti al 1981, anno in cui fu apposto il vincolo paesaggistico all’area in cui insistono detti fabbricati, ma, come sopra evidenziato, dagli atti di causa si evince proprio il contrario.

Sotto altro profilo, il sig. A ha lamentato che il parere della Soprintendenza sarebbe illegittimo in quanto non è stato motivato sulla considerazione che “l’immobile si pone come barriera percettiva alla zona costiera”, come ritenuto dal TAR a sostegno della propria decisione sul punto, bensì diversamente affermando che l’immobile, “essendo ubicato in prossimità della via Cristoforo Colombo, costituisce una barriera percettiva per la fruizione del mare”.

Il ricorrente sostiene che la Soprintendenza, avendo espresso un parere letteralmente volto alla salvaguardia della vista del mare, avrebbe eluso l’oggetto vero della tutela, che invece è la visibilità della zona costiera;
detto parere, pertanto, sarebbe illegittimo in quanto esulerebbe del tutto dall’oggetto del vincolo imposto dal D.A. n. 117/81.

La censura è priva di fondamento.

Detto parere, al di là della diversa formula con cui è stato espresso rispetto alla motivazione della sentenza, risulta in realtà ad essa perfettamente sovrapponibile, considerato che con il suddetto D.A. n. 117/81 è stata riconosciuta la sussistenza di “evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l’opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la zona di Monte Pellegrino” e, quindi, la necessità di tutelare detta area, in cui ricade l’immobile in argomento, “come forte riferimento percettivo di molteplici accumulazioni visive” tanto verso di essa quanto dalla stessa nei confronti dell’intera zona circostante.

Non v’è dubbio, pertanto, che il parere sia stato perfettamente reso dalla Soprintendenza a tutela di tale vincolo e che in tal senso sia stato recepito dal Giudice di prime cure.

Per i motivi fin qui esposti, concernenti l’epoca in cui l’abuso fu commesso, risulta altresì infondata l’ulteriore censura di parte ricorrente, secondo cui il provvedimento di demolizione, che asseritamente potrebbe essere sostituito dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, sarebbe stato emesso senza alcuna valutazione comparativa dei contrapposti interessi, ovvero tra quello pubblico alla demolizione e quello privato da sacrificare.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa in luogo della demolizione, posto che nel caso di specie nei confronti dell’opera abusiva è stato espresso parere di grave danno ambientale, non sanabile in alcun modo.

Il ricorrente ha poi eccepito che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato la reale situazione dei luoghi, ove esistono parecchi fabbricati che già impediscono la vista del mare.

La censura, genericamente posta, non può essere accolta in quanto l’eventuale posizione irregolare di altre costruzioni esistenti nell’area in argomento intanto non può certamente giustificare l’illegittimità di quella del ricorrente ed, inoltre, va considerato che il provvedimento contestato mira comprensibilmente ad evitare che l’ambiente tutelato venga ulteriormente deturpato dalla realizzazione di nuove costruzioni abusive, così come si legge nel D.A. n. 117/81.

Infine, va respinta la censura con cui il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione del provvedimento del Comune, di diniego di sanatoria e di demolizione della struttura realizzata alla quota del piano stradale.

Il Collegio rileva, invece, che detto provvedimento risulta correttamente motivato per relationem , avendo esso richiamato il parere di grave danno ambientale espresso dalla Soprintendenza con riferimento a detto immobile.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Conclusivamente. l’appello va respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi perché le spese del presente grado di giudizio vengano compensate.

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