CGARS, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300468
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 00468/2023REG.PROV.COLL.
N. 00232/2022 REG.RIC.
N. 00234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2022, proposto da
Fallimento della S.r.l. Bazia Gardens, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliato ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
nei confronti
Bazia Gardens S.r.l. in Fallimento, Marina di Portorosa S.r.l., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2022, proposto da
Bazia Gardens S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliato ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
nei confronti
Fallimento della S.r.l. Bazia Gardens, Marina di Portorosa S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma, con entrambi i ricorsi RG n. 232 del 2022 e RG n. 234 del 2022, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione Terza) n. 2791 del 17 settembre 2021.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e di Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana nonché di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Milazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 2791 del 17 settembre 2021, il TAR Sicilia – Catania ha definito il giudizio, inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Messina (RG 1453/1996) e successivamente riassunto dinanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato alla Bazia Gardens S.r.l. in fallimento in seguito alle vicende che hanno interessato l’ iter di realizzazione del porto turistico di “Portorosa”.
2. La causa risarcitoria era stata inizialmente proposta direttamente dalla società fallita, e da questa riassunta dinanzi al TAR dopo che la Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 864 del 17 dicembre 2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; nel corso del giudizio dinanzi al TAR, la Curatela fallimentare della Bazia Gardens S.r.l. si è costituita ai sensi dell’art. 43 l. fall., facendo proprie gran parte delle domande spiegate dalla ricorrente.
3. La sentenza appellata, dopo avere sinteticamente rievocato le complesse vicende che hanno interessato la concessione demaniale n. 162 del 22 ottobre 2003, repertorio n. 641, approvata con decreto dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 1400 del 2003, con scadenza il 21 gennaio 2031, e segnatamente il suo parziale annullamento con la sentenza di questo Consiglio n. 346 del 2009, passata in giudicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sulla base del seguente percorso argomentativo:
a) la società fallita non era legittimata ad agire direttamente in giudizio ai sensi dell’art. 43 l. fall., nel testo modificato dall’art. 41 del d. lgs. n. 5 del 2006, il quale ha inserito nella norma un terzo comma del seguente tenore: “ l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo ”;
b) la tesi precedentemente recepita dalla Corte di cassazione della mera inopponibilità alla massa dei creditori delle iniziative processuali assunte dal soggetto già dichiarato fallito, con legittimazione ad eccepirla riservata esclusivamente alla curatela fallimentare, non trova più alcuna corrispondenza nel diritto vigente, in quanto nel quadro normativo attuale l’apertura della procedura fallimentare determina sempre e comunque l’interruzione del giudizio;
c) la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 16 l. fall. determina la perdita della capacità processuale del fallito, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quale condizione dell’azione relativa alla legittimazione processuale attiva;
d) è nella specie irrilevante che alla data di proposizione della domanda (1996) non fosse ancora entrata in vigore la novella di cui al d. lgs. n. 5 del 2006, giacché deve farsi applicazione dell’art. 5 c.p.c. “ considerabile quale disciplina processuale generale applicabile anche al giudizio amministrativo, giusta il rinvio di cui al primo comma dell’art. 39 c.p.a .”;
e) in merito alla legittimazione processuale attiva della società fallita non può essere invocato alcun giudicato implicito in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 17367 del 2012 – recante cassazione con rinvio alla Corte di appello di Messina, che ha poi declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo con la sentenza n. 864 del 2013 – in quanto il giudice amministrativo dinanzi al quale la causa è stata in ultimo riassunta (locuzione, quest’ultima, assai diffusa nella prassi e utilizzata anche dalla sentenza qui gravata, ma in realtà del tutto impropria, come si dirà meglio oltre: giacché nei rapporti tra giurisdizioni diverse non si ha mai una “ riassunzione ” dello stesso giudizio dinnanzi a un altro giudice, bensì una “ riproposizione della domanda ” medesima in un distinto processo, in cui sono tuttavia fatti salvi ex lege , a certi fini e a determinate condizioni, gli effetti sostanziali e processuali della domanda già precedentemente proposta a diversa giurisdizione), facendo parte di altro plesso giurisdizionale rispetto a quello cui appartiene la Corte di legittimità, non aveva alcun vincolo di uniformazione al principio di diritto enunciato con la sentenza n. 17367 del 2012, al quale doveva invece uniformarsi il giudice di rinvio coincidente con la Corte di appello di Messina;
f) a fronte dell’accertato difetto di legittimazione processuale attiva in capo alla società fallita, non è possibile considerare come atti di esercizio ex novo di un’azione dinanzi al giudice della riassunzione gli atti di costituzione in giudizio della curatela fallimentare, in quanto il primo atto datato 17 luglio 2020 non contiene gli elementi essenziali previsti dall’art. 40 c.p.a., il secondo atto datato 19 febbraio 2021 si palesa tardivo.
4. Con il ricorso in appello iscritto al RG n. 232 del 2020 la sentenza è stata impugnata dalla Curatela del Fallimento della S.r.l. Bazia Gardens, articolando due distinti gruppi di doglianze: un primo gruppo, consistente in cinque distinti motivi di impugnazione, diretto a censurare la declaratoria di inammissibilità dell’azione proposta in riassunzione ( rectius : riproposta) dinanzi al giudice amministrativo; un secondo gruppo consistente nella mera riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., delle domande risarcitorie e indennitarie non esaminate dal giudice di primo grado.
Nel dettaglio, avverso la declaratoria di inammissibilità ha dedotto: 1) vincolatività del giudicato, in tesi di parte qualificato come “interno”, formatosi sulla legittimazione attiva della società fallita, nell’ambito di un giudizio riassunto ( sic !) ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 (che, però, non parla di “ riassunzione ” del giudizio, bensì, esattamente, di “ domanda … riproposta ” al giudice munito di giurisdizione); 2) non applicabilità dell’istituto della automatica interruzione del giudizio ex art. 43, comma 3, l. fall. a fronte dell’esistenza (in tesi di parte) di un giudicato interno; 3) sussistenza della legittimazione suppletiva della società fallita in caso di inerzia della curatela fallimentare; 4) erroneità della sentenza del TAR nella parte in cui ha giudicato il primo atto di costituzione della curatela carente dei requisiti di cui all’art. 40 c.p.a., pur essendo la curatela subentrata nella stessa posizione dell’originaria ricorrente, nella veste di sostituto processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c.; 5) erroneità della sentenza del TAR che ha statuito la tardività della seconda costituzione della curatela, trattandosi di giudicare su una azione risarcitoria, non soggetta a termine di decadenza.
5. Con il ricorso in appello iscritto al RG 234 del 2020 la medesima sentenza è stata impugnata dalla S.r.l. Bazia Gardens in fallimento, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, articolando gli stessi motivi di gravame di cui all’appello della Curatela fallimentare.
6. Entrambi gli atti di appello suindicati hanno rassegnato analoghe conclusioni: dichiarare ammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla S.r.l. Bazia Gardens e, per