CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-01-22, n. 202400046
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00046/2024REG.PROV.COLL.
N. 00013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto da
S & Sute Sas di Mattea C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P L, M C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Citta' Metropolitana di Messina, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 03760/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lipari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierna parte appellante impugnava in prime cure, unitamente ad azione risarcitoria, il provvedimento 07.09.2023 prot. n. 33709 in prosecuzione della Comunicazione 12.05.2023 prot. n. 16465 emesso dal “Comune di Lipari Eolie Patrimonio dell'Umanità” Città Metropolitana di Messina” di avvenuta decadenza del titolo di utilizzo del suolo pubblico per decorso del termine previsto dall’art. 27, c. 5, d.lgs. n. 285/1992.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso in quanto: non vi sarebbe violazione del giudicato cautelare incorso in altro processo ove era stata denegata la voltura per la diversa motivazione dell’asserita mancanza del titolo autorizzativo; non costituirebbe ragione di illegittimità il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; l’autorizzazione n. 890/1992 sarebbe stata soggetta al limite massimo di anni ventinove ai sensi dell’art. 8 R.D n. 1740/1933; anche a voler, in ipotesi, ritenere applicabile il regolamento comunale per una concessione a tempo indeterminato, ciò presupponeva una richiesta espressa in tale senso, nel caso di specie mancante; il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova dell' an e del quantum del danno, anche in violazione del principio di specificità dei motivi.