CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300743

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300743
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300743
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 00743/2023REG.PROV.COLL.

N. 00666/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto da
-OISSIS- in qualità di erede di -OISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2627/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso proposto dall’odierna appellante, in qualità di tutore provvisoria di -OISSIS- è stato chiesto al TAR Sicilia l’annullamento della nota ricevuta il 13 agosto 2018 con cui l’ASP di Palermo comunicava il rigetto della domanda di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima di cui alla L. r. n. 4/2017 e al d. P. R. Sic. n. 532 del 31 marzo 2017 come modificato dal d. P. R. Sic. n. 545 del 15 maggio 2017.

La ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall’Unità di valutazione Multimediale (UVM) presso l’ASP di Palermo, alla quale fa riferimento la nota impugnata.

1.2. Con il ricorso vengono denunciate violazione di legge (le norme contenute nella legge regionale e nei decreti presidenziali sopra richiamati, nonché l’art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, in G.U. n. 280 del 30 novembre 2016) e viene dedotto anche un eccesso di potere per avere l’Azienda negato l’esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 3, co. 2, lett. c) e h) del cit. decreto interministeriale.

Nella esposizione in fatto la tutrice provvisoria della ricorrente descrive la patologia da cui è affetta la sig.ra -OISSIS- (insufficienza mentale di grado severo con sovrapposta patologia di tipo ossessivo-compulsivo e turbe dell’affettività), segnala che essa è beneficiaria dell’indennità di accompagnamento ex art. 3, co. 3 L. n. 104/1992 e richiama certificazioni mediche dello stato patologico.

1.3. L’ASP di Palermo si è costituita con atto di mera forma senza depositare documenti.

1.4. La causa è stata

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