CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400282

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400282
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400282
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00982/2024 REG.RIC.

N. 00282/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00982/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

dell’Istituto -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 383/2024, resa tra le parti, pubblicata il 19 luglio 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 927/2024;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dall’appellante il 1° settembre 2024;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024, il consigliere Michele Pizzi e udito per le amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Liliana Sagona;


Considerato che la sig.ra -OMISSIS- – iscritta alla classe -OMISSIS- del Liceo delle scienze umane presso-OMISSIS- – ha impugnato l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia n. 383 del 2024, che ha respinto la domanda cautelare per la sospensione del decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. n.-OMISSIS-, con il quale l’odierna appellante è stata esclusa dall’esame di Stato per l’anno scolastico 2023/2024;

Rilevato che l’appello cautelare non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris , in quanto – dopo la fine dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e della connessa D.A.D., normativamente consentita solo per tale periodo emergenziale – non sembrano ravvisabili nel diritto positivo indici normativi atti a consentire di assimilare alla frequenza degli alunni in classe l’ipotetico collegamento degli stessi da remoto, ai fini della regolarità della loro frequenza scolastica;
al contrario detto collegamento integra piuttosto una mera situazione di loro assenza dalle lezioni, così come correttamente assunto dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure (cfr. C.g.a.r.s., ord. n. 274 del 2024);

Ritenuto quindi che l’appello cautelare debba essere respinto e che le spese di lite del presente giudizio cautelare possono essere compensate;

Rilevato, infine, che nell’epigrafe dell’atto di appello è indicato come difensore (anche) l’avvocato -OMISSIS-, di cui non consta l’iscrizione all’Albo forense per le giurisdizioni superiori, e ritenuto che tale indicazione, a prescindere dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta ex se l’assunzione dello status di difensore costituito nel presente giudizio – con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT (e in disparte gli apparenti crediti nei confronti del cliente per la prestazione professionale) – il che, ove fosse definitivamente accertato (nelle competenti sedi amministrative di cui in dispositivo) il difetto di iscrizione al prefato Albo speciale, porrebbe il tema della liceità, per plurimi profili e non necessariamente solo disciplinari, delle condotte poste in essere (vuoi da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza;
vuoi comunque di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in caso diverso), dovendosi, pertanto, demandare alla Segreteria:

1) l’esclusione del predetto difensore dall’accesso al PAT relativamente al presente giudizio, finché non fornisca prova dell’iscrizione all’Albo speciale;

2) la trasmissione della presente ordinanza, in forma integrale e non oscurata, per quanto di competenza – sia in ordine al definitivo accertamento circa l’iscrizione;
sia alle conseguenze dell’illecito, ove effettivamente sussistente – al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine di appartenenza del predetto difensore.

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