CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202200669

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202200669
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200669
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00669/2022REG.PROV.COLL.

N. 01106/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2020, proposto dalla
Federazione Siciliana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati D P e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Siciliana - Presidenza, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Fondo Siciliano per la Natura, A.S.D.A.N. - Associazione siciliana Difesa Animali e Natura, Ambiente e /È Vita, Natur Club Sicilia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1055/2020, resa tra le parti, in tesi non notificata, con cui era respinto il ricorso volto all'annullamento:

- del d.P.R. 28 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 235 del 7 ottobre 2016, con cui sono stati istituiti il Parco nazionale “ Isola di Pantelleria ” e l'Ente Parco nazionale Isola di Pantelleria;

- del parere favorevole espresso dal Comune di Pantelleria sull'istituzione del Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria ” reso in data 7 giugno 2016;

- dell'intesa con la Regione Siciliana sull'istituzione del Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria ” espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016;

- del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza della Repubblica, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione siciliana - Presidenza e Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione siciliana - Assessorato regionale Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il Cons. Solveig C e uditi per le parti gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La Federazione appellante lamenta che, a seguito dell’istituzione del Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria ”, impugnata con il ricorso introduttivo, l’attività venatoria inerente uno degli Ambiti Territoriali di Caccia siciliani (l’A.T.C.

TP

4) ai sensi dell’art. 3, all. A del decreto istitutivo, sarebbe stata vietata, sostanzialmente, in tutto il territorio del detto Ambito territoriale, con nocumento per i cacciatori del luogo e per le Associazioni che ne tutelano gli interessi, tra le quali l’odierna appellante.

Con la sentenza gravata, il giudice di primo grado ha ritenuto, in primo luogo, non fondate le censure relative alla violazione della partecipazione di eventuali soggetti portatori di interessi diversi dagli enti locali territorialmente competenti, in quanto la controversia verterebbe su un atto di portata generale, per lo più emanato secondo il procedimento previsto dalla l. 6 dicembre 1991 n.394 (legge quadro sulle Aree protette)e dal d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con l. 29 novembre 2007, n. 222. Ancora, il primo giudice ha precisato che il panorama normativo in materia di caccia ha subìto un’evoluzione che ha portato ad una graduale affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio faunistico, sull’interesse privato per l’esercizio della caccia, come sarebbe confermato sia nella l. 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sia nella giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn.1002/1988, 35/1995, 169/1999, 536/2002), oltre a rivelarsi coerente al contesto normativo europeo ed internazionale, che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso (cfr., in particolare, direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503).

Nessun contrasto, poi, sarebbe ipotizzabile con il piano faunistico venatorio (2013-2018) che prevedeva la suddivisione del territorio in A.T.C., tra i quali quello dell'Isola di Pantelleria (

TP

4), visto il lungo lasso temporale trascorso. Ancora, quanto alla censura circa la non corrispondenza delle specie tutelate a quelle site nel perimetro del parco, il giudice di primo grado rilevava che con essa la Federazione avrebbe inteso sindacare la scelta dei territori da includere o meno nella perimetrazione definitiva del Parco e che il divieto generale di caccia imposto all'interno delle aree protette di carattere nazionale trarrebbe fondamento dalla normativa quadro in materia di aree protette, atteso chel’art.1 della l. n. 394 del 1991 nel delinearne le finalità, va ben oltre la sola tutela delle specie di fauna.

Avverso siffatta pronunzia la Federazione deduce i motivi di censura di seguito riportati.

1 – Erroneità della sentenza quanto alla violazione della partecipazione dei privati al procedimento e violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. n. 241 del 1990;
nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in considerazione del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 2, della « Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai procedimenti decisionali e l’accesso in materia ambientale » (ratificata con l. n. 108 del 2001), dell’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 2005, recante « Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale », e dell’art. 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Precisa, inoltre, che l’istituzione del Parco nazionale “ Isola di Pantelleria ”, risulterebbe preceduta dalla sola delibera di Giunta n. 206 del 7 giugno 2016, che avrebbe, dunque, esautorato il ruolo del Consiglio comunale, sancendo l’intesa con la Regione Siciliana per l’istituzione del Parco nazionale così come definitivamente perimetrato, in contrasto con le precedenti determinazioni del Consiglio medesimo nn. 162 e 163 del 13-14 dicembre 2010.

2 – Erroneità laddove la sentenza ha respinto il primo e secondo motivo di ricorso, relativi al rispetto delle quote percentuali di destinazione stabilite per i piani faunistici venatori, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, l. n. 157 dell’11 febbraio 1992, l’eccesso di potere per irragionevolezza;
infatti, con la l. n. 157 del 1992, di riforma dell’attività venatoria il legislatore nazionale avrebbe inteso assoggettare a pianificazione tutto il territorio agro–silvo-pastorale del territorio nazionale, individuando delle quote percentuali di territorio da destinare alla gestione privata della caccia (quota massima globale del 15%, art. 10, co. 5), alla gestione programmata della caccia con suddivisione in ambiti territoriali di caccia (art. 10, co. 6) ed alla protezione della fauna selvatica (art. 10, co. 3), con la fissazione, dunque, di un limite minimo (pari ad 1/5) e di uno massimo (pari a circa 1/3 del territorio considerato) entro i quali le Amministrazioni procedenti avrebbero dovuto determinare la quota di territorio da destinare alla protezione della fauna selvatica. Sicché non sarebbe ammessa un’estensione alla totalità del territorio isolano. Tale interpretazione sarebbe, peraltro, confermata dall’art. 22 l. reg. n. 33 del 1997, che prevede “ il cacciatore ha diritto di accesso nell’ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza ” e dalla presenza nell’ordinamento dell’art. 842 del codice civile, che prevede perfino delle eccezioni al godimento pieno del diritto di proprietà, a favore dell’attività venatoria.

3 – Erroneità per violazione dell’art. 2 Cost, irragionevolezza ed abnormità;
infatti, il d.P.R. in esame richiama espressamente il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2015, mediante il quale erano già state designate come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti di importanza comunitaria (SIC) denominati

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