CGARS, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400895

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400895
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400895
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 00895/2024REG.PROV.COLL.

N. 01115/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2022, proposto dalla Curatela Fall. Sicilmontaggi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Palermo, via Galileo Galilei 9;



contro

Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00984/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Priolo Gargallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di prime cure, riuniti il ricorso n. r.g. 2975 del 1998 e il ricorso n.r.g. 232/2021, dichiarava estinto il primo e respingeva il secondo.

2. I fatti rilevanti ai fini de decidere possono essere riassunti nei seguenti termini.

La Sicilimontaggi S.p.A. era titolare dello stabilimento industriale sito in Priolo Gargallo, C.da Biggemi, Km 144+220.

Il Comune di Priolo Gargallo rilasciava alla società Sicilmontaggi S.p.A. la concessione edilizia n. 1718 (p.e. 5638) per l’ampliamento di un capannone industriale in c.da Biggemi, nell'ambito del Piano particolareggiato per piccole e medie industrie, nonostante il parere contrario della CEC.

A seguito di riesame della pratica, la C.E.C. rilevava, tra l’altro, che “l'asserito ampliamento” altro non era che “la realizzazione di un nuovo capannone, del tutto autonomo dal preesistente”, che non era servito da acquedotto e fognatura ed era prevista fossa Imhoff per lo smaltimento dei reflui. La commissione accertava, altresì, che il lotto, pur ricadendo in zona destinata dal piano particolareggiato all’edificazione di opifici per piccola e media industria, risultava sprovvisto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nemmeno progettate).

Comunicato alla parte l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia, il Comune con ordinanza n.18/1998 annullava la concessione, richiamando le conclusioni della CEC, fondate a loro volta sulla mancanza del piano di attuazione e comparto sprovvisto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2.1. Con atto del 17 giugno 1998 la Sicilmontaggi s.p.a., impugnava l’ordinanza sindacale n. 18 del 15 aprile 1998 di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 1718 del 12 novembre 1997 deducendo plurimi vizi sia di natura procedimentale che di merito.

3. Il Comune di Priolo Gargallo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

4. Con atto notificato il 7 luglio 1999 la società chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che veniva concessa con ordinanza n. 1762 del 3 agosto 1999.

5. Nel 2001 interveniva il fallimento della Sicilmontaggi s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Siracusa con sentenza n. 44/2001, e successivamente, nel 2008, decedeva il difensore costituito nel predetto giudizio.

6. Il Tar, in assenza di alcuna ulteriore attività della parte ricorrente, con decreto n. 4182 del 18 agosto 2016, considerato che nel termine e nei modi previsti dall’art. 1, co. 1, delle norme transitorie al c.p.a. non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, dichiarava la perenzione del ricorso.

7. Ricevuta la comunicazione del citato decreto di perenzione, il Comune di Priolo Gargallo a seguito di due sopralluoghi eseguiti rispettivamente il 3 e il 17 settembre 2020 adottava l’ordinanza n. 7/2020 recante la demolizione del capannone di cui alla pratica edilizia n. 5683 (oggetto dell’annullamento del titolo in autotutela, sopra indicato) e di ulteriori opere edilizie realizzate in assenza di titoli edilizi.

8. In data 27 gennaio 2021, il Curatore del fallimento della società Sicilmontaggi si costituiva nel giudizio instaurato con atto del 17 giugno 1998 dalla Sicilmontaggi s.p.a. (all’epoca in bonis ) per opporsi al decreto di perenzione e per la contestuale riassunzione del giudizio.

9. Il Curatore proponeva, anche, autonomo ricorso recante n.r.g. 232/2021 avverso l’ordinanza n. 7/2020.

Con tale ricorso il Curatore deduceva vizi derivati e il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto sostenendo che la realizzazione del complessivo capannone industriale era stata intrapresa e completata a seguito del rilascio della concessione edilizia n° 1718/1997 e della successiva ordinanza cautelare n. 1762/1999.

10. Il T.A.R., pur accogliendo con l’ulteriore ordinanza n. 3742/2021 l’opposizione al decreto di perenzione, evidenziando che il decreto era stato adottato “ nello spatium dell’interruzione necessaria ” conseguente all’intervenuta dichiarazione di fallimento ed era, pertanto, nullo, con la precisazione che “declaratoria di nullità del decreto di perenzione e fattispecie diversa dalla tempestività della riassunzione, questione che sarebbe stata delibata in sede di merito ”, riuniti i due ricorsi, rendeva la sentenza n. 984/22 oggetto del presente gravame, con cui dichiarava estinto il ricorso n. 2975/1998 R.G. per asserita tardività della

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