CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-23, n. 202400810
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2024
N. 00810/2024REG.PROV.COLL.
N. 00509/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2023, proposto da
E L A, rappresentata e difesa dagli avvocati M G e S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia – Presidenza, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, e Assemblea Regionale, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania, non costituito in giudizio;
nei confronti
M A, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 45;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1523 del 10 maggio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Presidenza e Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Assemblea Regionale Siciliana, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte Appello di Palermo e di Marina A;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze della Sezione nn. 611 del 21 settembre 2023, 784 del 31 novembre 2023 e 880 del 18 dicembre 2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna parte appellante, con il ricorso di prime cure, depositato il 23 novembre 2022, ha impugnato gli atti relativi al procedimento elettorale per l’elezione dei componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, e segnatamente il provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania del 24 ottobre 2022 con oggetto “ elezioni dirette del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 settembre 2022 ” con il quale il Presidente dell’Ufficio ha comunicato la proclamazione degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana nella parte in cui dà conto che in seno alla lista n. 5, denominata “ Movimento 5 Stelle 2050” , la candidata M A ha riportato 1849 preferenze, risultando la prima dei non eletti nella predetta lista e la candidata E L A 1841 preferenze, nonché il provvedimento, all’epoca non ancora conosciuto, con il quale, a seguito dell’opzione del sig. Di P N per l’elezione in seno all’Assemblea Regionale Siciliana nella circoscrizione della Provincia di Caltanissetta e, in virtù dello scorrimento della lista, è stata proclamata eletta, nella lista “ Movimento 5 Stelle 2050 ”, nella circoscrizione di Catania, la candidata M A in luogo della odierna appellante E L A.
2. Con il predetto ricorso ha esposto:
- di avere partecipato alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Regione Siciliana, nonché dei componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, concorrendo per la carica di deputato regionale nella lista n. 5 denominata “ Movimento 5 Stelle 2050 ”;
- che, svoltesi le elezioni, la lista ha conseguito due seggi, e i primi due eletti sono risultati J M con 3.657 preferenze e N D P con 2.919 preferenze;sicché l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania, con atto del 24 ottobre 2022, ha comunicato la proclamazione degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana, dando atto dei candidati non eletti, indicando quale prima dei non eletti per la lista in esame M A, con 1.849 preferenze, e la ricorrente quarta, con 1.841 preferenze;
- che, a seguito della rinuncia al seggio da parte del candidato N D P (che è stato eletto nel collegio della Provincia di Caltanissetta), è subentrata la prima dei non eletti M A, sebbene il risultato elettorale fosse viziato a causa dell’errato computo delle preferenze assegnate alle due candidate;
- che il corretto computo dei voti, quali rilevati da ciascun verbale, vede assegnati alla ricorrente un numero di voti maggiore rispetto alla controinteressata, in quanto la prima ha ottenuto n. 1.856 voti a fronte di n. 1.840 ottenuti dalla controinteressata;voti, ai quali dovrebbero essere aggiunti ulteriori otto voti, per un totale effettivo pari a n. 1.864 voti.
3. Pertanto, evidenziando l’erroneità del provvedimento di proclamazione degli eletti nella parte in cui attesta che il primo dei non eletti è stata la sig.ra A in luogo della ricorrente – e di conseguenza, del provvedimento con cui la predetta è subentrata al rinunciante Di Paola – ha articolato avverso gli atti impugnati le seguenti censure:
I) Illegittimità del provvedimento dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania del 24 ottobre 2022 con oggetto “ elezioni dirette del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 settembre 2022 ” con il quale il Presidente dell’Ufficio ha comunicato la proclamazione degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana per erroneo calcolo dei voti;Violazione degli artt. 53 e 54, l.r. Sicilia 20 marzo 1951 n. 29;Eccesso di potere per difetto di istruttoria;Travisamento dei fatti;Erroneità manifesta;Errato calcolo del computo finale dei voti, in quanto dall’esame dei verbali delle sezioni elettorali della Circoscrizione risulta che la ricorrente ha ottenuto un numero di preferenze pari a n. 1.856, a fronte delle preferenze conseguite dalla controinteressata, pari a n. 1.840;
II) Violazione e/o falsa applicazione della L.R Sicilia 20 marzo 1951 n. 29 art. 3 e ss.;Eccesso di potere;Difetto di istruttoria;Travisamento dei fatti;Erroneità manifesta;Violazione del principio di salvaguardia e di genuinità del voto e della volontà dell’elettore;Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto in talune Sezioni si sono verificati ulteriori errori nell’assegnazione dei voti alla ricorrente, con particolare riguardo alle sezioni 10, 184, 187, 188 e 198 del Comune di Catania, con conseguente assegnazione di ulteriori otto preferenze alla predetta.
4. Ha, quindi, chiesto l’annullamento:
- del risultato elettorale, nella parte in cui in seno alla lista n. 5, denominata “ Movimento 5 Stelle 2050 ”, la candidata A M ha riportato 1.849 preferenze, risultando la prima dei non eletti nella predetta lista e la ricorrente 1.841 preferenze;
- del provvedimento con il quale, a seguito dell’opzione del sig. N D P per l’elezione in seno all’Assemblea Regionale Siciliana nella circoscrizione della Provincia di Caltanissetta e, in virtù dello scorrimento della lista, è stata proclamata eletta, nella lista “ Movimento 5 Stelle 2050 ”, nella circoscrizione di Catania, la candidata M A in luogo della odierna ricorrente;
strumentalmente a detto risultato:
- dei verbali elettorali delle sezioni site nel Comune di Catania che riportano dati relativi ai seggi: n. 16 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;n. 38 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;n. 58 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;n. 189 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;n. 195 nel quale all’accesso effettuato risulta che alla candidata E L A è stata calcolata n. 1 preferenza in luogo delle 2 realmente ricevute come risulta dal verbale;n. 222 nel quale all’accesso effettuato risulta che non sono state riportate le preferenze dei candidati della lista denominata “ Movimento 5 Stelle 2050 ”;n. 223 nel quale all’accesso effettuato risulta che a fronte di 51 voti per la lista denominata “ Movimento 5 Stelle 2050 ” non sono state riportate le preferenze della candidata E L A;n. 256 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;n. 275 che all’accesso effettuato risulta non compilato e lasciato in bianco;n. 276 che all’accesso effettuato risulta non compilato e non risultano segnati i voti di preferenza;n. 324 che all’accesso effettuato risulta del tutto mancante;
- dei verbali elettorali delle Sezioni site nel Comune di Catania che riportano dati relativi ai seggi: n. 10 nella parte in cui dà conto di una preferenza per la ricorrente anziché due preferenze;n. 184 nella parte in cui dà conto di due preferenze per la predetta anziché sei preferenze;n. 187 nella parte in cui dà conto di una preferenza per la ricorrente anziché due preferenze;n. 188 nel quale all’accesso effettuato risulta che alla candidata odierna istante sono state calcolate cinque preferenze in luogo delle sei realmente ricevute;n. 195 nella parte in cui dà conto di una preferenza per la predetta anziché due preferenze.
Ha quindi chiesto:
- il riconoscimento del diritto ad avere corretto il risultato riportato in seno alla lista denominata “ Movimento 5 Stelle 2050 ” e quindi a essere proclamata eletta in seno all’Assemblea Regionale Siciliana con conseguente correzione dei risultati elettorali e sostituzione della predetta al candidato illegittimamente proclamato eletto, sig.ra M A;
- in subordine, disporre la riapertura dei plichi elettorali e il conteggio delle schede elettorali nelle sezioni 10, 184, 187, 188 e 198 del Comune di Catania;nonché, ove occorra, per le Sezioni i cui verbali sono stati impugnati;con vittoria di spese.
5. Con la sentenza n. 1523 del 10 maggio 2023, il TAR Sicilia - previa estromissione per difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Palermo e dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto inammissibile la censura di errato conteggio aritmetico dei voti, quali risultanti dai verbali sezionali acquisiti dai Comuni, “ in quanto presenta un carattere sostanzialmente esplorativo e tende ad ottenere il complessivo riesame delle operazioni svolte ”;del pari inammissibile è stata giudicata la seconda censura, in quanto fondata su dichiarazioni giurate di militanti del “ Movimento 5 stelle 2050 ”, di rappresentanti di lista e di scrutatori che, per la giurisprudenza amministrativa citata nella sentenza, non costituiscono un idoneo principio di prova.