CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300358

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300358
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300358
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 00358/2023REG.PROV.COLL.

N. 00329/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2021, proposto da
I A M L B, nella qualità di erede legittima del padre S L, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Catania, Corso Italia n. 69;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 3477 del 18 dicembre 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’atto di appello in epigrafe, l’appellante, nella qualità di erede legittimo del defunto padre S L, impugna la sentenza del Tar Sicilia – Catania n. 3477 del 2020 che ha dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, in parte la inammissibilità del ricorso, iscritto al RG 825 del 2002, avente ad oggetto la declaratoria “ di nullità dell’accordo intervenuto tra le parti per la cessione bonaria del terreno, per il pagamento dell’indennità di espropriazione e di occupazione in quanto intervenuto nella giuridica decadenza della dichiarazione di pubblica utilità oltre il termine di occupazione legittima; della occupazione sine titulo del terreno da parte del Comune di Catania; del diritto al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale a seguito della accessione invertita; del diritto al risarcimento del danno per mancata fruttificazione per la intervenuta interclusione di un fabbricato con relative pertinenze nonché al risarcimento del danno conseguente a lavori di scavo effettuati ”.

2. Con l’atto di gravame espone:

a) il sig. S L, padre e dante causa della appellante, era proprietario di un fondo con insistenti fabbricati sito in Catania, tra la via Ota e la via Quintino Cataudella, interamente ricadente in zona P.E.E.P “ Trappeto sud ”, sottoposto a procedura espropriativa;

b) con decreto assessoriale n. 1005 del 22 luglio 1987 è stato approvato il Piano per l’edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Catania denominato “ Trappeto sud ”;

c) con decreto del Sindaco di Catania n. 2 del 21 febbraio 1990, per la realizzazione del predetto Piano è stata autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza per la durata di cinque anni di una porzione di mq. 10877 del terreno del sig. L e in data 26/27 aprile 1990 è avvenuta la conseguente immissione in possesso del Comune di Catania;

d) con decreto sindacale del 6 agosto 1994 sono state determinate ai sensi dell’art. 5- bis della legge n. 359 del 1992 le indennità provvisorie di occupazione ed espropriazione;

e) con verbale sottoscritto in data 27 novembre 1995 il sig. L ha dichiarato di accettare le indennità di occupazione temporanea e di espropriazione, determinate in complessive lire 1.161.119.000 per una superficie occupata di terreno di mq. 10.877;

f) con deliberazione n. 2314 del 7 agosto 1997 il Comune di Catania ha approvato il verbale di accettazione delle indennità ed ha disposto il pagamento in favore del sig. L dell’acconto dell’80%, prevedendo che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto dopo la stipula dell’atto pubblico di cessione delle aree;

g) con successiva deliberazione n. 4359 del 1° dicembre 1998 il Comune di Catania, riscontrando positivamente specifica istanza del proprietario espropriando, ha rideterminato la misura delle indennità dovute nella complessiva somma di lire 1.751.197.000, ha indicato in lire 785.275.000 le indennità ancora dovute ed ha stabilito che la acquisizione delle aree avvenisse a mezzo di decreto di espropriazione e non più per atto pubblico;

h) dopo tale deliberazione l’Amministrazione espropriante non ha emanato alcun decreto di espropriazione, né è intervenuto alcun atto convenzionale di cessione delle aree provvisoriamente occupate;

i) con ricorso notificato in data 29 gennaio 2002 il proprietario delle aree ha quindi chiesto al TAR Sicilia – Catania che l’Amministrazione procedente, previa declaratoria di nullità dell’accordo sulla quantificazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, venisse condannata al risarcimento del danno per illegittima occupazione e conseguente acquisizione del terreno edificabile in virtù di occupazione acquisitiva, nonché al risarcimento del danno per mancata fruttificazione dei fabbricati interclusi;

l) con ordinanza n. 62 del 20 maggio 2002 il TAR ha disposto una verificazione per determinare l’effettiva estensione delle aree occupate, determinare il valore venale del bene con riferimento alla data di irreversibile trasformazione delle medesime e del danno subìto dal ricorrente;

m) il verificatore ing. Antonio L, espletati i necessari accertamenti, in data 27 maggio 2003 ha depositato la relazione di verificazione recante risposta ai quesiti posti dal TAR;

n) essendo intervenuto nelle more del giudizio di primo grado il decesso del ricorrente, con memoria depositata in data 14 marzo 2011 si è costituita in giudizio in prosecuzione l’odierna appellante, figlia ed unica erede legittima dell’originario ricorrente;

o) con ordinanza collegiale n. 2090 del 2020, emessa alla camera di consiglio del 13 luglio 2020, il TAR Sicilia – Catania ha concesso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di venti giorni per il deposito di memorie difensive, sollevando d’ufficio le seguenti questioni: 1) ricevibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine dimidiato di deposito previsto dall’art. 23- bis della legge n-. 1034 del 1971 applicabile ratione temporis ; 2) giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla maggiore occupazione rispetto a quella oggetto del procedimento espropriativo; 3) giurisdizione del giudice amministrativo per i danni asseritamente collegati ai lavori di scavo;

p) con la sentenza n. 3477 del 2020, oggetto di impugnazione, il TAR Sicilia – Catania ha in parte dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Per la riforma della sentenza appellata, l’appellante articola quattro distinti gruppi di doglianze, e segnatamente: 1) Erroneità della sentenza sulla questione relativa alla ricevibilità del ricorso per il deposito oltre il termine dimidiato di cui all’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971; Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione in ordine alla eccezione di inapplicabilità dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971 alla fattispecie; Omessa statuizione sulla natura risarcitoria della controversia ; 2) Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto prematuramente proposto; Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le domande principali del ricorso relative all’accertamento della illegittimità del verbale di accordo bonario, al risarcimento del danno e adozione del provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 o restituzione del terreno;

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