CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202000334
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Pubblicato il 01/06/2020
N. 00334/2020REG.PROV.COLL.
N. 00810/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2019, proposto dalla società Rti Omniservice Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R in Palermo, piazza Marina, n. 19;
contro
Cae s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N B, P L M, M Z e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P L M in Palermo, piazza Verdi, n. 6;
E-Geos s.p.a., Consorzio Lr Laboratori Riuniti, Studio Cancelli Associato, Università degli Studi Milano-Bicocca non costituiti in appello;
nei confronti
Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento protezione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1780/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cae s.p.a. e della Presidenza della Regione siciliana - dipartimento protezione civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2020 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati R A, P L M, M Z e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente processo ha ad oggetto la “ gara europea a proceduta aperta per l’appalto di protezione e sviluppo di sistemi di prevenzione per il monitoraggio di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di protezione civile – Progetto pilota – InSyLand – CUP: G65C17000000006 – CIG: 73530855B2 ” indetta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana.
L’appalto, per finalità di protezione civile, articolato in diverse prestazioni, prevede la fornitura in sette province del territorio regionale siciliano di servizi di monitoraggio di fenomeni franosi attivi, quiescenti e inattivi lungo infrastrutture primarie ed è stato articolato, sotto il profilo delle prestazioni, in quote di “servizi”, di “lavori” e “forniture” per ognuna delle quali l’Ente ha indicato gli importi costituenti la base d’asta in apposita tabella.
Il criterio di aggiudicazione previsto dal bando è quello dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (art. 18 del disciplinare di gara), con previsione di attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti per la valutazione degli elementi qualitativi e di 10 punti per il prezzo, e con previsione di sub-criteri di valutazione con fissazione di un sub-punteggio massimo, mediante attribuzione di punteggio tecnico con il metodo del c.d. confronto a coppie e con espressa previsione che “ al termine dei confronti, i punteggi vengono ottenuti trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra 0 ed 1”.
A seguito delle operazioni di gara l’appalto è stato aggiudicato al RTI Omniservice Engineering s.r.l., ora parte appellante, con determinazione del Dirigente generale capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione siciliana n. 13 del 12 aprile 2019;secondo in graduatoria è risultato il RTI CAE s.p.a.
2. Avverso l’aggiudicazione ha proposto ricorso al T il RTI CAE s.p.a. secondo graduato chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti:
- determinazione del Dirigente generale capo del dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione Siciliana n. 13 del 12 aprile 2019, nella parte in cui – approvando implicitamente l’operato della Commissione di gara ed i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla medesima – aggiudica definitivamente al RTI avente come mandataria capogruppo Omniservice Engineering s.r.l.;
- determinazione n. 1 del 25 marzo 2019, con la quale il R.U.P. ha verificato con esito favorevole la proposta di aggiudicazione della commissione di gara formulata con il verbale n. 21 del 12 novembre 2018, a sua volta confermativo di quanto contenuto nei precedenti verbali nn. 19 del 17 settembre 2018 e 20 del 12 ottobre 2018 ed ha implicitamente approva l’operato della Commissione di gara ed i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla medesima;
- tutti i suddetti verbali delle operazioni concorsuali, nessuno escluso, e segnatamente di quello n. 18 della seduta riservata del 4 settembre 2018, nel corso della quale la Commissione di gara, all’esito della valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte concorrenti effettuata nelle precedenti sedute riservate, ha attribuito ad esse i relativi punteggi qualitativi;di quello n. 21 del 12 novembre 2018, contenente la conferma dei verbali nn. 19 del 17 settembre 2018 e 20 del 12 ottobre 2018, nonché la proposta di aggiudicazione della gara;
- verbale prot. n. 9146/S2/DRPC Sicilia del 7 febbraio 2019, con il quale l’Ufficio del R.U.P. ha verificato con esito positivo la documentazione trasmessa in data 20 dicembre 2018 da Omniservice Engineering s.r.l. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in gara;
- determina dirigenziale n. 909 del 25 maggio 2018, con la quale è stata costituita la commissione di gara.
La ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
3. A sostegno del ricorso in primo grado la seconda classificata proponeva nove motivi che, per non appesantire la lettura del presente atto si indicano in modo sintetico.
Con il primo motivo il RTI CAE s.p.a. ha sostenuto che il RTI Omniservice Engineering s.r.l. avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per mancanza di uno dei requisiti tecnici obbligatori minimi previsti dalla lex specialis . Il motivo è relativo alla localizzazione dei realizzandi campi di monitoraggio. A detta della ricorrente in primo grado l’art. 1 del capitolato indica le province e le località dove gli stessi dovranno essere posizionati rimandando per l’esatta localizzazione all’allegato n. 1. L’art. 3 dello stesso capitolato dopo avere premesso che nell’ambito della propria proposta di programma operativo l’offerente dovrà motivare le scelte eventualmente diverse da quelle della proposta progettuale della stazione appaltante, prescrive che “si ritiene ammissibile l’individuazione di campi di monitoraggio, alternativi e sostitutivi e comunque ricadenti nel medesimo territorio provinciale dei campi di monitoraggio proposti nel progetto dell’amministrazione, ritenuti dal concorrente significativi ai fini degli obiettivi dell’appalto;in tal caso, valgono comunque le prescrizioni precedenti”. Quindi secondo la ricorrente “le uniche modifiche progettuali ammissibili in relazione all’ubicazione del singolo campo di monitoraggio sarebbero state, a pena di esclusione, solo quelle concernenti lo spostamento dello stesso, rispetto all’area individuata dalla Stazione appaltante, in altro luogo ricadente nell’ambito territoriale della medesima provincia”, L’offerta del raggruppamento risultato vincitore prevedeva invece il posizionamento di due campi in territorio di provincie diverse da quelle indicate dalla legge di gara.
Del secondo motivo non necessita parlare perché la parte ricorrente vi ha rinunciato in sede di udienza.
Con il terzo motivo veniva denunciato un conflitto di interessi che avrebbe intaccato la posizione del vincitore che avrebbe omesso di dichiarare l’evidente “conflitto d’interesse sussistente tra il proprio legale rappresentante ed il progettista, nonché direttore dell’esecuzione, dell’intervento in parola” Ciò in quanto il dott. geologo Antonio Brucculeri, nominato Dirigente generale con determina n. 710 del 10.07.2017 per lo svolgimento dei compiti di progettista e di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al progetto per cui è causa ha dichiarato di astenersi dall’incarico perché in rapporti di affinità di IV grado con il rappresentante legale della Omniservice Engineering s.r.l. ing. Pietro Agnello e perché con quest’ultimo ha intrattenuto, nei periodi 1994/1995 e 1995/2001, rapporti professionali in regime di libera professione.
Con il quarto motivo CAE s.p.a. ha eccepito l’illegittima ammissione alla gara del raggruppamento Omniservice Engineering s.r.l. per mancata comprova del requisito tecnico-professionale previsto dall’art. 7.3 del disciplinare di gara. Il ricorrente ha lamentato che il requisito predetto sia stato assolto mediante la produzione di un certificato di esecuzione relativo alla realizzazione dell’appalto dei lavori di costruzione del Tunnel di Visnove emesso dalla Salini Impregilo/DUHA in favore della Field s.r.l., requisito che è stato oggetto di avvalimento tra la ausiliaria Field s.r.l. e la Società Capogruppo Omniservice Engineering s.r.l.
Con il quinto motivo CAE s.p.a. ha eccepito l’illegittima ammissione alla gara del R.T.I. Omniservice Engineering s.r.l. per violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “l’importo dei lavori, a seguito delle eventuali migliorie apportate nell’offerta tecnica, non può superare l’importo, al lordo del ribasso, di € 950.000,00, a pena di esclusione per importi superiori”.
Si afferma che l’analisi dell’offerta proposta dal R.T.I. Omniservice Engineering s.r.l. evidenzia che il suddetto limite massimo di € 950.000,00, per la quota parte lavori, sarebbe stato implicitamente superato per due diverse ragioni. La prima delle due ragioni riguarderebbe le c.d. “stese sismiche” per le quali il R.T.I. Omniservice Engineering s.r.l. avrebbe omesso di considerare il prezzo offerto nell’importo complessivo dell’offerta relativamente alla quota parte “lavori”, ammontante ad € 37.741,60, ossia per le prestazioni afferenti la “interpretazione tomografica”. Per la seconda ragione lo sforamento del predetto limite economico di € 950.000,00, per la componente “lavori”, deriverebbe dal fatto che il computo generale offerto comprenderebbe l’esecuzione di “opere murarie capisaldi” (voce 1.9) e di “opere murarie capisaldi” (voce 2.1), con la conseguenza che, in quanto opere murarie, non possono essere che relative a prestazioni di lavoro e, come tali, il loro prezzo complessivo, ammontante ad € 41.717,05 al lordo del ribasso d’asta, avrebbe dovuto essere computato nell’importo complessivo relativo ai lavori, con sforamento, anche in questo caso, del predetto limite massimo di € 950.000,00 stabilito dalla legge concorsuale.
Con il sesto motivo, il settimo e l’ ottavo si censura l’operato delle commissione di gara sostenendo che:
- la stessa sia incorsa in errore di valutazione qualitativa delle offerte tecniche avendo attribuito punteggi illogici ed irrazionali con riferimento alla valutazione dei servizi riferiti alle analisi SAR, alle indagini geognostiche e alle strumentazioni di monitoraggio geotecnico, reti wireless e centrali locali;
- i punteggi attribuiti dai singoli commissari siano caratterizzati da identicità, uniformità ed omogeneità per ben 14 sub criteri sui 34 previsti;
- sia il RUP che il Dirigente Generale della Stazione appaltante hanno proceduto a disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura senza avere avuto contezza della busta chiusa contenente le tabelle dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, che sarebbe stata aperta solo nel corso della seduta riservata del 06 maggio 2019.
Infine con il nono motivo il RTI CAE s.p.a. ha ritenuto viziata la composizione della commissione di gara a causa della presenza, tra i commissari, del prof. Giacomo Mulè il cui profilo accademico non risulterebbe coerente con l’oggetto dell’appalto ed esulerebbe completamente dal contesto tecnico dello stesso.