CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400146
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 00146/2024REG.PROV.COLL.
N. 01290/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2021, proposto da
Comune di Monforte San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IRSAP - Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2989 del 7 ottobre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IRSAP - Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.L’Istituto Regionale dello Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, notificato in data 3 giugno 2019, ha esposto:
- con nota n. 503 del 28 marzo 2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina - Distretto di Milazzo, a seguito di sopralluogo del 27 marzo 2019, ha denunciato la presenza di rifiuti nella via di accesso all’agglomerato industriale di proprietà dell’IRSAP (concernente i Comuni di Monforte S.G., San Pier Niceto e San Filippo del Mela) chiarendo che tali rifiuti “ urbani ” rinvenuti nelle zone in questione “ devono essere rimossi con urgenza dai Comuni territorialmente competenti ”;
- con nota prot. 2337 del 28 marzo 2019, il Comune di Monforte San Giorgio, nella persona del Sindaco p.t., ha diffidato l’IRSAP a provvedere alla rimozione ed all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo l’asse viario della zona industriale, territorio di Monforte San Giorgio, nonché sulla bretella che dal predetto asse attraversa la frazione Monforte Marina;
- con nota del 29 marzo 2019, l’IRSAP, in risposta a tale diffida, ha chiarito la propria incompetenza ad intervenire, riportandosi al contenuto della nota prot. 503 del 28 marzo 2019 dell’ASP di Messina, con cui tale Ente ha perimetrato la competenza dei Comuni in merito al servizio di raccolta rifiuti ricadenti sul proprio territorio;
- con ordinanza n. 7 del 5 aprile 2019, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, della legge n. 152 del 2006, il Sindaco del Comune di Monforte San Giorgio ha ordinato “ a codesto Consorzio ex ASI in liquidazione ed all’IRSAP, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, con sede in Messina – Polo Industriale di Larderia – di provvedere entro il termine di giorni 5 dal ricevimento dell’ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed alla necessaria pulizia delle fasce di pertinenza e della sede stradale lungo l’asse viario della zona industriale, lato mare, direttrice ME-PA, territorio di Monforte San Giorgio, nonché sulla bretella che si diparte dal predetto asse viario, che costeggiando il torrente Niceto, attraversava il territorio comunale di Monforte San Giorgio, frazione Monforte Marina, per poi proseguire verso i Comuni di GR e LD ”.
2. Ritenendo l’illegittimità di tale ordinanza sindacale, l’IRSAP l’ha impugnata, per l’annullamento,
denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d. lgs. n. 156 del 2006, eccesso di potere sotto molteplici profili, violazione e falsa applicazione dell’art. 194 del d. lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 n. 285 del 1992 e dell’art. 14 del d. lgs. n. 22 del 1997.
3. Con la sentenza n. 2989 del 7 ottobre