CGARS, sez. I, sentenza 2016-06-16, n. 201600164

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2016-06-16, n. 201600164
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201600164
Data del deposito : 16 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00583/2015 REG.RIC.

N. 00164/2016REG.PROV.COLL.

N. 00583/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2015, proposto dalla società Sicilia Police s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della costituenda associazione temporanea d’imprese con le società Istituto di Vigilanza A.N.C.R. s.r.l., Sicurtransport s.p.a. e K.S.M. s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. A C, unitamente al quale elegge domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, Via F. Cordova 76;

contro

Società Nuova Invincibile s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti A B e M C, unitamente al quale eleggono domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, Via F. Cordova 76;

nei confronti di

- società La Sicurezza di Paterniti Serafina &
Sberna G. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n.440 dell’11.2.2015, pubblicata il 13.2.2015, resa dal T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. III^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Nuova Invincibile s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Prof. A C e l’Avv. A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Con deliberazione dirigenziale n.891 dell’11.11.2014 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania pronunziava l’aggiudicazione definitiva in favore del Raggruppamento temporaneo d’imprese composto dalle società Sicilia Police s.r.l., Istituto di Vigilanza privata ANCR s.r.l., Sicurtransport s.p.a. e KSM s.p.a. (d’ora innanzi denominato, per brevità, “Raggruppamento Sicilia Police”), dell’appalto relativo al “Servizio di vigilanza armata ronda, trasporto valori, trasporto prodotti farmaceutici, custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania”.

II. La società “Nuova invincibile s.r.l.” (d’ora innanzi denominata semplicemente “Nuova Invincibile”), collocatasi al secondo posto in graduatoria, impugnava tale aggiudicazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna.

Lamentava, al riguardo:

1) violazione dell’art.1 del Disciplinare di gara e violazione degli artt.3/A e 5 del Capitolato Tecnico, deducendo: che il servizio annuale di vigilanza armata richiede - secondo le disposizioni del Capitolato - un complessivo impegno di 17.520 ore;
che l’aggiudicatario Raggruppamento Sicilia Police ha offerto di fornire 18.856 ore effettive, avendo previsto di utilizzare solamente dieci Addetti;
e che ciò conduce a risultati incongrui, posto che ogni Addetto non può svolgere più di 1578 ore annue, mentre per assicurare l’adempimento dell’impegno (assunto con l’offerta in questione) i dieci Addetti dovrebbero svolgere ciascuno 1885,60 ore annue.

2) violazione e falsa applicazione dell’art.8 del Disciplinare di gara, violazione dell’art.97 della Costituzione (e, nella specie, del principio del buon andamento e dell’imparzialità della PA) ed eccesso di potere per illogicità e sviamento di potere, deducendo che il Seggio di gara ha attribuito un punteggio eccessivo all’aggiudicataria per la parte di offerta relativa alla “formazione del personale”;

3) eccesso di potere per violazione dei principii sull’anomalia delle offerte, deducendo che l’offerta formulata dall’aggiudicataria è anomala in quanto ha compresso inammissibilmente le spese per oneri previdenziali (INPS) e per altri oneri assicurativi per il personale;

4) eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errata valutazione, deducendo che la Stazione appaltante ha omesso di effettuare le rituali verifiche in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in gara.

III. Ritualmente costituitasi, l’aggiudicataria Sicilia Police eccepiva l’infondatezza del gravame e proponeva ricorso incidentale con il quale contestava la legittima (ri-)ammissione in gara della ricorrente principale.

In particolare lamentava:

1) violazione e falsa applicazione degli artt.46, comma 2, 73, 74 e 77 del D.Lgs. n-163 del 2006, nonché degli artt. 1321, 1325 e 1326 del codice civile, ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che il Seggio di gara ha illegittimamente prestato “soccorso istruttorio” alla ricorrente principale (Nuova Invincibile s.r.l) nonché ad un’altra concorrente (la società “La sicurezza”) consentendo loro di produrre un documento mancante (nella specie: la copia sottoscritta per accettazione dell’Avviso relativo alla modifica del Disciplinare di gara);

2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti ed errata valutazione, nonché violazione dell’art.1175 del codice civile, deducendo che il Seggio di gara ha attribuito alla ricorrente principale (Nuova Invincibile s.r.l.) un punteggio eccessivo per la parte di offerta concernente il “modello organizzativo” (punteggio inspiegabilmente identico a quello attribuito alla stessa ricorrente incidentale, che ha offerto un modello inequivocabilmente migliore);

3) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti ed errata valutazione, nonché violazione dell’art.1175 del codice civile, deducendo che il Seggio di gara ha attribuito alla ricorrente principale (Nuova Invincibile s.r.l.) un punteggio eccessivo per la parte relativa ai “servizi liberamente offerti” (punteggio inspiegabilmente identico, ancora una volta, a quello attribuito alla ricorrente incidentale non ostante quest’ultima abbia offerto, al contrario dell’altra, soluzioni migliorative circostanziate e documentate);

4) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed errata valutazione, nonché violazione dell’art.1175 del codice civile, deducendo che in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta la ricorrente principale (Nuova Invincibile) non ha reso soddisfacenti giustificazioni in ordine alla parte dell’offerta concernente i costi relativi alle migliorie ed ai servizi liberamente offerti, e che ciò nonostante il Seggio di gara ha ritenuto e dichiarato congrua l’offerta.

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

IV. Con sentenza n.440 dell’11.2.2015, pubblicata il 13.2.2015, il TAR di Catania:

- ha respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale nei sensi e limiti indicati, avendo ritenuto fondato solamente il secondo motivo di gravame (con cui era stato censurato il criterio utilizzato per l’attribuzione del punteggio relativo alla “formazione del personale”);

- e, per l’effetto, ha annullato i verbali contenenti i giudizi sulla ‘formazione del personale’ ed il provvedimento di aggiudicazione (in favore della Sicilia Police) ordinando la rinnovazione della sola fase di attribuzione dei relativi punteggi e compensando le spese fra le parti.

V. La società Sicilia Police s.r.l. ha impugnato la suddetta sentenza e ne chiede l’annullamento o la riforma per le seguenti statuizioni conformative e di condanna.

Dolendosi dell’asserita ingiustizia dell’appellata sentenza, lamenta:

1) eccesso di potere giurisdizionale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, nonché violazione dell’art.112 c.p.c., degli artt. 111 e 113 della Costituzione, dell’art.6 della CEDU e dell’art.60 del c.p.a., deducendo:

- che con il secondo motivo di ricorso la Nuova Invincibile (classificatasi al secondo posto) aveva semplicemente inteso contestare il fatto che, a suo avviso, la Commissione di gara aveva valorizzato eccessivamente le qualificazioni del personale del raggruppamento capeggiato dalla società Sicilia Police (aggiudicataria), ed esteso i giudizi favorevoli anche al personale delle altre società del gruppo sebbene privo delle predette qualificazioni;

- mentre non aveva affatto inteso contestare il fatto che la predetta Commissione ha valutato i requisiti professionali (attestati professionali) di tutti i dipendenti impiegati presso le imprese, anziché esclusivamente di quelli (che sarebbero stati) addetti ai servizi oggetto dell’appalto;

- e che pertanto il Giudice di prime cure – avendo interpretato la doglianza in questione come rivolta a censurare il criterio generale applicato dalla Commissione di gara per attribuire ai raggruppamenti concorrenti il punteggio relativo alla “formazione professionale” – ha finito per ‘spingere’ la sua pronunzia ‘ ultra petita ’.

2) violazione e falsa applicazione dell’art.8 del bando, violazione dell’art.60 del codice del processo amministrativo ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo:

- che le censure che la società Nuova Invincibile ha mosso alla Commissione di gara attenevano al merito ;

- ma che, cionondimeno, il Giudice di prime cure le ha accolte;

3) violazione dell’art.8 del Disciplinare di gara, degli artt.46, 73, 74 e 77 del codice degli appalti ed eccesso di potere giurisdizionale per carenza istruttoria, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto legittimo il “soccorso istruttorio” prestato dalla Commissione di gara alla società Nuova Invincibile ed alla società La Sicurezza;

4) violazione dell’art.1175 del codice civile ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente respinto il secondo motivo del ricorso incidentale;

5) violazione dell’art.1175 del codice civile ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente respinto il terzo motivo del ricorso incidentale;

6) violazione dell’art.1175 del codice civile ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente respinto il quarto motivo del ricorso incidentale.

Ritualmente costituitasi, la società Nuova Invincibile ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio d’appello entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

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