CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400403

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400403
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400403
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 00403/2024REG.PROV.COLL.

N. 01121/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Burgio, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2381/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -OMISSIS- domandava l’annullamento della concessione edilizia n. 5/2014 rilasciata in sanatoria a -OMISSIS- dal Comune di Burgio in relazione ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento eseguiti su un fabbricato rurale adibito a civile abitazione composto da un piano terra e da un primo piano e sito in contrada -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio 1-OMISSIS-

La ricorrente rappresentava di essere comproprietaria nella misura di 2/3 unitamente al fratello -OMISSIS-, titolare della residua quota di 1/3, di un fabbricato rurale a piano terra composto da tre vani e sito in contrada -OMISSIS- del Comune di Burgio, censito in Catasto al foglio -OMISSIS- (ex 129) e 268 e di avere proceduto con il fratello ad una divisione di fatto secondo cui a -OMISSIS- sarebbe stato catastalmente intestato il vano a piano terra con corte esclusiva di superficie complessiva pari a mq 59, censito in catasto al sub. 1;
alla ricorrente, invece, sarebbe stata intestata la parte relativa a due vani a piano terra con superficie complessiva di mq. 101, censita in catasto al sub. 2.

Nel 2012 -OMISSIS- eseguiva delle opere di ristrutturazione ed ampliamento che la ricorrente riteneva abusivamente realizzate sulla porzione di proprietà che, all’esito della predetta divisione di fatto, sarebbe di sua esclusiva pertinenza e per questa ragione sporgeva denuncia querela nei confronti del fratello dalla quale scaturiva ai danni di quest’ultimo un giudizio penale dinanzi al Giudice di Pace di Ribera conclusosi, poi, con la pronuncia della sentenza n. 22/2019 di condanna per il delitto di cui all’art. 633 c.p., passata in giudicato il 28 gennaio 2020.

Sennonché, nelle more, il 12 febbraio 2013 -OMISSIS- domandava al Comune di Burgio l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985, come recepito dall’art. 1 L.R. n. 37/1985, e dell’art. 110 L.R. n. 4/2003 delle opere abusivamente realizzate, domandando il 31 gennaio 2014 la voltura dell’istanza in favore dei propri figli, -OMISSIS-, ai quali aveva ceduto la proprietà dell’immobile in questione con atto di donazione.

Il Comune di Burgio accoglieva l’istanza, rilasciando in favore di -OMISSIS- la concessione edilizia in sanatoria n. 5/2014 del 22 aprile 2014, nonostante l’opposizione di -OMISSIS- formulata nel corso del procedimento amministrativo.

Quest’ultima, pertanto, impugnava siffatto provvedimento, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddizione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento – poiché nel caso di specie difetterebbe la legittimazione a domandare il rilascio del chiesto titolo abilitativo edile da parte degli istanti. -OMISSIS-, infatti, non avrebbe acquisito per usucapione l’area sulla quale sono state realizzate le opere abusive delle quali è stato chiesto l’accertamento di conformità e, quindi, -OMISSIS- non sarebbero del pari proprietari esclusivi, essendo nulla la donazione disposta in loro favore dell’immobile in questione da parte di -OMISSIS-;

2) violazione dell’art. 11 L.R. n. 10/1991 – poiché il Comune, non avendo svolto un’approfondita istruttoria, avrebbe considerato perfezionatosi il dichiarato acquisito a titolo originario per usucapione dell’area in questione in capo ai controinteressati in assenza dei termini necessari previsti dalla legge.

Il Comune di Burgio, -OMISSIS- e -OMISSIS- si costituivano in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 2381/2022 pubblicata il 25 luglio 2022, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali, poiché: a) la ricorrente avrebbe un concreto ed attuale interesse alla decisione, considerato che “ l’eventuale divisione di fatto del compendio immobiliare oggetto di causa non rileva in alcun modo sulla titolarità del diritto dominicale costituendo solo una modalità con cui le parti hanno regolato, in modo sempre reversibile, il godimento ”;
b) il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali attinenti ai diritti ai sensi dell’art. 8 c.p.a. e, quindi, sarebbe possibile verificare se -OMISSIS- sia proprietario esclusivo a titolo originario per usucapione dell’area interessata;
c) -OMISSIS- non poteva ritenersi legittimato a domandare il rilascio del chiesto titolo edile abilitativo poiché non si sarebbe perfezionato in suo favore il dedotto acquisto per usucapione e, quindi, la donazione ai suoi due figli dell’area in questione disposta sul presupposto del predetto acquisto a titolo originario sarebbe nulla;
d) il dissenso rappresentato al Comune di Burgio da -OMISSIS- nella sua qualità di comproprietaria doveva ritenersi, dunque, idoneo ad inibire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Con ricorso in appello notificato tra il 7 dicembre 2022 e il 20 gennaio 2023, nonché depositato il 7 dicembre 2022 -OMISSIS- domandava la riforma della predetta sentenza, ritenendone errate le conclusioni e censurabili le motivazioni, in ragione, da un lato, dell’asserita carenza di fondamento dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente e, dall’altro, della fondatezza, per converso, delle eccezioni sollevate in primo grado e non accolte dal T.A.R..

Si costituiva -OMISSIS-, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Comune di Burgio, -OMISSIS-, invece, non si costituivano in giudizio.

Le parti costituite depositavano delle memorie di replica.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello: la proprietà esclusiva vantata da -OMISSIS- .

I.

1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria dedotto dalla ricorrente poiché, a fronte di un’espressa contestazione ad opera del terzo, il Comune avrebbe avuto l’onere di svolgere un approfondito controllo sulla legittimazione dell’istante ad ottenere la chiesta concessione edilizia in sanatoria.

I.

1.1. L’appellante sostiene che -OMISSIS- non abbia mai contestato l’utilizzo esclusivo del bene da parte del medesimo. Sin dalla divisione del 26 giugno 1993 lo stato dei luoghi sarebbe stato indicativo di un possesso esclusivo da parte di -OMISSIS- e di -OMISSIS- delle porzioni di immobile assegnate a ciascuno di essi, in conformità a quanto pattuito dai medesimi con la voltura catastale disposta con il mod. 6 modif. – Catasto Terreni.

Non si potrebbero, peraltro, desumere indicazioni di segno contrario neanche dall’esito del giudizio civile conclusosi con l’accertamento della nullità della donazione dell’immobile in questione disposto dall’appellante in favore dei suoi due figli -OMISSIS-, poiché, pur essendo stata esclusa l’usucapione, l’occupazione e l’utilizzo dell’immobile da parte dell’appellante non sarebbe stata mai revocata in dubbio, essendo stata, anzi, presupposta.

Un ulteriore indice, peraltro, si desumerebbe dalla raccomandata A.R. del 16 agosto 2012 con la quale -OMISSIS- ha intimato all’appellante la stipula del rogito notarile di divisione del fabbricato costituente l’oggetto del contendere (doc. 6 fasc. T.A.R. – ricorrente).

Lo stato di fatto perdurerebbe, dunque, dal 1992 e sin da allora -OMISSIS- non sarebbe stata in possesso delle chiavi di accesso al fabbricato che si trova all’interno del terreno recintato e non avrebbe mai proposto alcuna azione possessoria di reintegra nei confronti dell’appellante.

I.

1.2. L’appellante afferma di essere l’unico proprietario per usucapione del fabbricato interessato dalle attività edili oggetto dell’impugnato provvedimento di sanatoria, nonché del terreno sulla quale la parte di fabbricato modificata insiste poiché con la materiale divisione realizzata sin dal 1992 avrebbe determinato l’acquisizione a titolo esclusivo ed originario per usucapione delle porzioni di immobile di reciproco interesse sia dell’appellante medesimo che di -OMISSIS-.

Il possesso esclusivo del manufatto in questione, peraltro, sarebbe confermato anche dal tenore della querela sporta da -OMISSIS- in data 11 novembre 2013, con la quale si afferma l’esistenza di due parti distinte del fabbricato separatamente possedute dai contendenti in causa.

I.

1.3. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui non ha ritenuto la donazione disposta dall’appellante in favore dei due figli -OMISSIS- atto idoneo a fondarne la legittimazione a richiedere il rilascio della concessione edilizia poiché “ basato su un effetto giuridico – l’effettivo acquisto per usucapione – ab imis contestato dalla ricorrente, in quanto direttamente pregiudicato dal contratto di donazione concluso inter alios. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza di un accertamento giudiziale, la mera dichiarazione di acquisizione in proprietà per usucapione deve essere attentamente vagliata, anche in sede notarile (Cass. n. 11186/2021). A fronte dell’espresso e manifesto dissenso di uno dei comproprietari dissenzienti il Comune non poteva affermare la legittimazione a richiedere il provvedimento in sanatoria in capo al controinteressato (Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5400) ”.

L’appellante, infatti, sostiene che l’usucapione potrebbe essere accertata in sede di rogito notarile, come accaduto nella circostanza, avendo la Cassazione affermato che il contratto di compravendita di un immobile usucapito è valido pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale della compiuta usucapione in capo al venditore (Cass. 11186/2021, n. 2845/2007).

Nell’atto di donazione dell’immobile in questione, invero, il notaio avrebbe correttamente accertato e dichiarato che la parte donante non sarebbe intestataria esclusiva soltanto poiché i diritti corrispondenti ai 2/3 proverrebbero da usucapione non dichiarata con sentenza.

Il Comune di Burgio non poteva, dunque, che prendere atto dell’accertamento notarile contemplato nell’atto di donazione offerto in comunicazione, senza poterne censurare il contenuto in assenza di atti interruttivi dell’usucapione che -OMISSIS- non ha né dedotto, né provato già in sede procedimentale.

Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore di coloro i quali vantino di essere proprietari del terreno interessato per usucapione sarebbe, peraltro, da tempo affermata dalla giurisprudenza.

La mera contestazione, dunque, dell’intervenuta usucapione non poteva di per sé determinare il rigetto dell’istanza di rilascio del chiesto titolo edile.

I.

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