CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100337
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Pubblicato il 19/04/2021
N. 00337/2021REG.PROV.COLL.
N. 01083/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1083 del 2020, proposto da
A.R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2111/2020, resa tra le parti, recante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, prima sezione civile n. 2029/2017 pubblicata il 7.11.2017 con la quale è stata condannata la Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento (partita iva 80002590844) a pagare alla società ricorrente € 426.885,96 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (7.11.2011) fino al soddisfo e le spese legali liquidate al 50% in € 6.043,00 oltre il rimborso forfettario, iva e cpa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 tenuta da remoto ai sensi dell’art.4, d.l. n. 28/2020 e dell’art. 25, d.l. n. 137/2020 il Cons. Raffaele Prosperi;udito l’avvocato S C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La A.R. Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale Amministrativo di Palermo l’esecuzione integrale della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo n. 2029/2017 con cui il Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento era stato condannato a pagare alla società la somma pari ad € 426.885,96 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (7 novembre 2011) fino al soddisfo e le spese legali liquidate al 50% in € 6.043,00 oltre il rimborso forfettario, iva e cpa.
La ricorrente lamentava la parziale ottemperanza al decisum , dato l’avvenuto pagamento da parte del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, il 7 febbraio 2018, della sola somma pari ad € 305.518,00 e quindi chiedeva l’accoglimento del ricorso per il residuo, ivi inclusa la condanna alle spese statuita dalla sentenza da ottemperare, il tutto con vittoria di spese per il giudizio in esame.
Il Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento si costituiva in giudizio per resistere.
Con la sentenza 16 ottobre 2020, previa ordinanza di avviso alle parti su possibili profili di inammissibilità per mancata integrale costituzione del contraddittorio e richiesta copia della sentenza ottemperanda con attestazione del passaggio in giudicato, il Tribunale Amministrativo riteneva il ricorso inammissibile.
Il giudizio impugnatorio instaurato dalla ricorrente innanzi la corte di Appello di Palermo era stato proposto sia contro la Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, sia contro la Comil s.r.l. in relazione alle vicende di un contratto di appalto per la realizzazione di edifici scolastici da destinare ad istituto tecnico in Campobello di Licata;la Comil doveva essere ritualmente intimata in sede di ricorso per ottemperanza ai sensi del comma 1 art. 114 c.p.a. senza alcuna influenza derivante che dal fatto che la sentenza ottemperanda avesse deciso, previa riunione, l’altro appello proposto dalla stessa Comil.
Per cui, oltre alla mancata produzione di copia della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato, sussistevano le ragioni per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, visto il tenore della norma di cui all’art. 114 comma 1 cod.proc.amm.
Con appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa notificato il 3 dicembre 2020, la A.R. Costruzioni s.r.l. impugnava la sentenza per i seguenti motivi: