CGARS, sez. I, sentenza 2014-06-09, n. 201400314

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-06-09, n. 201400314
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400314
Data del deposito : 9 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00673/2013 REG.RIC.

N. 00314/2014REG.PROV.COLL.

N. 00673/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2013, proposto dall’ Universita' degli Studi di Palermo, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria “ex lege” in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

contro

Luigi Angelome' , n. c. ;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA -PALERMO -SEZIONE I, n. 197/2013, resa tra le parti, concernente dipendente Università -pagamento somme;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica dell’8 maggio 2014 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Pollara;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto nel 2000 il dottor Luigi Angelomè – dipendente dell’Università degli Studi di Palermo con la qualifica di coordinatore tecnico –prima qualifica funzionale tecnico scientifica e socio –sanitaria, con decorrenza giuridica dal 27.2.1986 ed economica dal 1°.1.1988, giusta decreto rettorale n. 5105 del 7.11.1994, avendo superato il concorso indetto ai sensi della l. n. 23/86 – si rivolse al Tar Sicilia –Palermo dolendosi di non avere effettivamente riscosso le differenze di trattamento economico asseritamente dovute, in applicazione del citato decreto rettorale, a far data dal 1°.1.1988.

Nel ricorso, il dott. Angelomè ebbe a precisare che, mentre il nuovo trattamento economico che gli spettava per effetto della nomina nella prima q. f. era stato adeguato nella immediatezza dell’adozione del d. r. su citato, non gli erano stati invece corrisposti gli arretrati relativi all’adeguamento retroattivo di tale trattamento economico, a decorrere dal 1° gennaio 1988, come pure previsto dal d. r. n. 5105/94.

Il ricorrente chiese quindi al Tar di condannare l’Amministrazione a corrispondergli le somme dovute in applicazione del decreto rettorale sopra menzionato, con il favore delle spese.



2. Con la sentenza in epigrafe il Tar ha accolto il ricorso –con condanna dell’Università degli studi di Palermo al pagamento delle spese di lite- e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere, dall’Amministrazione resistente, gli arretrati previsti nel d. r. n. 5105 del 7.11.1994, oltre a rivalutazione e interessi, decorrenti dall’adozione del suddetto decreto e fino al soddisfo, da computarsi nella misura normativamente stabilita.

Nella sentenza appellata il Tar ha premesso che la nomina nella prima qualifica funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, con il profilo di coordinatore tecnico, era avvenuta con decorrenza giuridica dal 27 febbraio 1986 e che il medesimo decreto rettorale conteneva poi l’articolata indicazione degli effetti economici decorrenti dal 1°.1.1988;
e ha poi precisato che l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Università di Palermo, non aveva contestato né replicato alla ricostruzione in punto di fatto della vicenda fornita dall’Angelomè cosicché, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c. p. a. , dovevano essere considerati provati i fatti indicati nel ricorso.

Il Tar ha poi statuito l’obbligo per l’Amministrazione resistente di pagare al ricorrente gli emolumenti arretrati previsti nel d. r. n. 5105/1994 e che non risultano essere stati versati al dipendente.



3. L’Università degli studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, ha appellato la sentenza deducendo I) violazione e falsa applicazione della l. n. 23/86 e II) violazione dell’art. 2948 cod. civ. .

L’appellato, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 735/13 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza dell’8 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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