CGARS, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300395
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 00395/2023REG.PROV.COLL.
N. 00412/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2022, proposto da ISdi IS & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di TA, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3586/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2023 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte appellante impugnava in prime cure il decreto n. 1040 del 24 luglio 2012 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha revocato il contributo in conto impianti pari a € 546.204,82 e ha disposto il recupero di € 491.584,34, oltre interessi; la nota prot. n. 34586 del 18 ottobre 2012 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto alla ricorrente il pagamento di € 875.138,40, la comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di revoca prot. n. 42257 del 26 novembre 2007 e le note del Comune di TA prot. n. 17950 /PG del 16 marzo 2010 e prot. n. 12299/2011 U.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, previamente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, respingeva il ricorso in sintesi per le seguenti motivazioni: non vi è stata violazione delle garanzie partecipative, stante il principio dei vizi formali, l’affidamento non è in assoluto preclusivo dell’esercizio dei poteri di autotutela, si tratterebbe non di una revoca, ma di un diniego di concessione, il provvedimento è proporzionato e motivato e si fonda legittimamente sulle risultanze delle Guardia di Finanza; da ciò consegue infine l’infondatezza delle domande subordinate sulla sussistenza dei presupposti per contenere la revoca nei limiti del 10% e sul diritto a ottenere un indennizzo per i pregiudizi subiti. Compensava le spese.
2. Con l’odierno appello, corredato da istanza cautelare, unitamente ad argomentate censure della pronuncia gravate, si riproponevano sostanzialmente le doglianze di prime cure, con il supporto di perizie di parte.
Si costituiva l’Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 96/2023, questo Consiglio, rilevato che la “ falsità della movimentazione rilevata dalla Guardia di finanza e posta a fondamento del provvedimento gravato ” veniva “ di fatto non confermata nell’ambito del procedimento contabile ”, ha ordinato, con incombente istruttorio, “ al fine del decidere, che l’amministrazione proceda ad acquisire e depositare l’esito del procedimento penale avviato nei limiti degli artt. 114 e 329 cpp ;”.
Veniva quindi prodotta la sentenza del Tribunale di TA (sezione penale in composizione monocratica) n. 14/140 del 3 febbraio 2014, con la quale si è dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati e che non sussistono i presupposti per l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cpp, (in una parte della medesima affermandosi che “ è stata raggiunta la prova ” del “ delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ”). Venivano altresì allegati atti istruttori del procedimento penale de quo .
Nell’odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.
3. L’appello è fondato nei termini che seguono.
3.1 Il Collegio è dell’avviso di poter trarre elementi utili dalla vicenda penale, specie per quanto risulta i relativi atti istruttori, riversati nel presente giudizio.
Lo stesso non può dirsi per il contenuto della pronuncia (che il Collegio ha acquisito al fine di una compita valutazione dei fatti, ma che, stante l’esito, come è noto non assume portata vincolante) ivi compresa in particolare l’affermazione che sarebbe stata raggiunta la prova del delitto di truffa.
In disparte il fatto che, come chiarito dal giudice delle leggi, pur con riferimento mutatis mutandis ad un giudizio di impugnazione, il giudice penale, anche alla luce dei principi della Cedu , una volta “ spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione ”, può al più accertare gli “ elementi costitutivi dell’illecito civile”, ma “ senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto ” (C. cost. n. 182/2021), la suddetta affermazione del Tribunale segue perentoriamente l’enunciazione della “ipotesi accusatoria” in carenza di un’articolazione delle ragioni, anche in relazione alle risultanze istruttorie e agli argomenti della difesa, sicché essa risulta in definitiva priva di contenuti utili all’autonoma valutazione cui è chiamato questo Collegio nel presente giudizio.
3.2. Per una migliore intelligenza della vicenda è opportuno premettere:
-che la pronuncia del giudice penale riguarda diversi soggetti beneficiari dei finanziamenti, con in parte diversità di profili, sicché verranno presi in considerazione soltanto gli aspetti che interessano l’odierna appellante;
-che l’originaria beneficiaria del finanziamento era la ditta individuale IS, cui poi subentrava la società odierna appellante;
-che l’impianto delle risultanze della Guardia di Finanza si muove attorno a due aspetti inevitabilmente interconnessi: l’apporto dichiarato di mezzi propri sembrerebbe svolto con modalità che possono indurre a ritenere che tale apporto