CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-12-16, n. 202400990

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-12-16, n. 202400990
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400990
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 00990/2024REG.PROV.COLL.

N. 01347/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;



contro

Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia - Palermo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza 2 Gruppo Catania Sezione Operativa i Squadra Operativa Stanziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3139/2024, resa tra le parti, pubblicata il 20 settembre 2024 e non notificata che ha respinto il ricorso n. 1536/2024 R.G.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale e della Guardia di Finanza 2 Gruppo Catania Sezione Operativa i Squadra Operativa Stanziale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è un agente della Guardia di Finanza; in data 2 luglio 2024, ha avanzato una richiesta con la quale, premesso di essere convivente e unico possibile referente ai fini di un’assistenza continuativa per entrambi i genitori gravemente invalidi (riconosciuti tali ex art. 3,, comma 3, della legge 104/1992) e che recentemente il padre si è aggravato in quanto, colpito da ictus, è impossibilitato persino alla deambulazione (allegando apposite certificazioni mediche), ha chiesto la concessione di un ulteriore periodo di 46 giorni di licenza straordinaria a decorrere dal 9 settembre 2024 per l’assistenza di persone con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001.

L’appellante ritiene che l’art. 42 del D.lgs. 151/2001, si come interpretato dalla circolare 120.000 del Comando della Guardia di Finanza (punto 7 lett. b), riconosca espressamente la possibilità per il dipendente di avvalersi di tale congedo a beneficio di « ciascun » disabile in situazione di gravità da assistere, consentendo, per l’effetto, la replicabilità della concessione a beneficio di ogni parente bisognevole.

La Guardia di Finanza, II gruppo Catania, sezione operativa “1 squadra operativa stanziale” in data 22 luglio 2024 ha rigettato detta istanza motivando il provvedimento con riferimento « ad indifferibili esigenze di servizio », nonché attraverso il richiamo per relationem ai pareri negativi espressi dai superiori gerarchici, rispettivamente in data 2 luglio 2024 e 5 luglio 2024, con i quali è stato affermato che il richiedente « già fruisce di analoga concessione e la Circolare 120.000 del Comando Generale, al punto 7. b. (2), stabilendo in due anni il limite massimo di fruizione della Licenza straordinaria per l’assistenza di persone con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 fa riferimento proprio al comma 5 bis del suddetto decreto che a sua volta testualmente cita “il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa”, così come già precedentemente stabilito dalla legge n. 53 del 8 marzo 2000 dell’art. 4 comma 2 ».

2. L’agente -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento in primo grado e il T.a.r. con la sentenza appellata ha respinto il ricorso ritenendo la legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, in concreto rinvenibile nei pareri del 2 e del 5 luglio 2024 in esso richiamati, del tutto conformi con l’art. 42, comma 5 bis , del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui

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