CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-01, n. 202100283

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-01, n. 202100283
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100283
Data del deposito : 1 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2021

N. 00283/2021REG.PROV.COLL.

N. 00795/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2020, proposto dal Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gpa A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S.I.T.A.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Messina, via A. Martino, 96;

per la riforma

della sentenza del T Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione prima - n. 1429/2020, resa tra le parti, concernente richiesta di restituzione di interessi legali corrisposti su oneri concessori pagati tardivamente;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.I.T.A.T. s.r.l.;

Vista l’ordinanza del CGA n. 726/2020 di rigetto della istanza di misure cautelari ex art. 98 c.p.a.;

Viste le memorie e repliche prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 marzo 2021 il cons. M B e considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. n. 137/2020, gli avvocati Gpa A I e C R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Passa in decisione il ricorso in appello con il quale il Comune di Messina ha impugnato la sentenza del T di Catania n. 1429/2020, chiedendone la riforma.

Il primo giudice ha accolto il ricorso della srl Sitat e ha condannato il Comune a restituire gli interessi legali versati dalla società alla p.a. in relazione al ritardo nel pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 11957 rilasciata in data 13.3.1993 e volturata in favore della srl Sitat in data 28.9.1999 con provvedimento n. 14717.

Il T ha accolto la censura della società per la quale al Comune non sono dovuti gli interessi legali, in aggiunta a quanto dovuto per sanzione amministrativa, ovvero in aggiunta all’ aumento di un terzo del contributo dovuto , in relazione al ritardato pagamento di oneri concessori, secondo ciò che dispone l’art. 50, lett. c), della l. r. n. 71/1978 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione, disposizione per la quale il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l' aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)… .



2.Con il ricorso di primo grado, come sintetizzato nella parte narrativa della sentenza impugnata, Sitat aveva rappresentato in punto di fatto quanto segue:

a) in relazione alla citata concessione edilizia, il contributo per gli oneri di urbanizzazione era stato determinato in £. 23.119.560 e il contributo per il costo di costruzione in £. 39.170.180;
b) prima del rilascio della concessione era stata corrisposta la prima rata relativa agli oneri di urbanizzazione (per un importo pari a £. 7.706.520);
c) il restante importo avrebbe dovuto essere versato in tre rate;
d) non essendosi provveduto al pagamento delle successive rate, né al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo per il costo di costruzione, l’Amministrazione aveva condizionato il rilascio del certificato di agibilità all’integrale pagamento delle residue somme dovute, oltre sanzione e interessi legali;
e) conseguentemente, in data 30 maggio 2000 la ricorrente aveva versato la somma di £. 133.202.447, di cui £. 29.381.504 per interessi legali.

In punto di diritto, la società ricorrente aveva in particolare sostenuto la tesi della applicabilità nel caso in esame della sola sanzione amministrativa, senza alcuna penalità ulteriore o addebito di interessi, poiché la funzione degli interessi legali doveva considerarsi assorbita, in concreto, dalla sanzione amministrativa prevista per il ritardo nel pagamento degli oneri concessori.

Inoltre, gli interessi non dovevano ritenersi dovuti dal momento che il Comune non aveva mai costituito in mora la ricorrente.

Il legislatore regionale, nel prevedere, all’art. 50 cit., l’entità della sanzione collegandola al periodo in cui perdura l’inadempimento, avrebbe implicitamente posto a carico dell’Amministrazione l’obbligo di attivarsi per la riscossione del credito, di tal che l’inerzia del Comune, il quale non ha posto in essere alcun atto per attenuare le conseguenze del ritardo, costituirebbe violazione del dovere di ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 cod. civ., con conseguente illegittimità della successiva richiesta di versamento degli interessi.

Nella resistenza del Comune di Messina – il quale aveva eccepito la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere in capo a Sitat, mancando la prova documentale che la società ricorrente avesse effettuato gli esborsi per i quali oggi sollecita la restituzione dei relativi importi -, il giudice di primo grado – sul presupposto che l’aumento del terzo del contributo dovuto sia stato versato dalla società alla p.a. e da quest’ultima regolarmente incamerato - ha come si è detto accolto il ricorso e condannato il Comune a restituire alla Sitat la somma versata da questa nel 2000 per interessi legali, oltre agli accessori.

Nella sentenza il T:

-in primo luogo ha rilevato che la società ricorrente ha fornito prova della propria legittimazione ad agire, documentando l’intervenuto versamento da parte della stessa degli interessi legali di cui in questa sede sollecita la restituzione;

-sulla questione relativa al preteso assorbimento degli interessi legali nell’ aumento di un terzo del contributo dovuto, di cui al menzionato art. 50, lett. c), della l. r. n. 71/1978, il giudice ha richiamato le argomentazioni e conclusioni di cui alla sent. CGARS n. 557/2011 (condivisa da T Catania, n. 1054/2019, sulla quale ultima è sceso il giudicato in parte qua ), relativa a una vicenda sovrapponibile a quella controversa, là dove in particolare è stato affermato che la l. r. n. 71/1978

non prevede esplicitamente, nel caso di cui alla menzionata lettera c), l’applicazione di alcuna ulteriore penalità o l’addebito di interessi, ancorché corrispettivi e nella sola misura legale, in favore dell’Amministrazione, e (si è) evidenziato che la sanzione di cui alla citata lettera c) appartiene al genere delle penali di tipo pubblicistico, i cui contenuti prestazionali, nel rispetto dei principi di matrice costituzionale, sono fissati dalla legge stessa e pertanto, a tutela del soggetto inciso, sono assorbenti e non ammettono deroghe in senso aggiuntivo, anche se relativamente alla mera corresponsione di interessi corrispettivi connessi alla liquidità ed esigibilità del credito.

Con la sentenza impugnata si è aggiunto, ad abundantiam , che a) principi analoghi valgono in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie (intervenute le quali, la sanzione irrogata non produce interessi);
b) a prescindere dalla questione relativa all’effettiva sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo all’Amministrazione, essa, in applicazione del principio di cui all’art. 1175 c.c., avrebbe comunque potuto rendere meno gravosa la posizione del debitore avvalendosi della garanzia fideiussoria;
c) non risulta, inoltre, che l’Amministrazione si sia altrimenti attivata per conseguire il soddisfacimento del credito…
.



3. Il Comune ha proposto appello con tre motivi.

Sub I), è dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto che la società ricorrente abbia fornito la prova della propria legittimazione ad agire, avendo documentato l’avvenuto versamento alla p.a., da parte della società stessa, della somma a titolo di interessi di cui in sede giudiziale viene sollecitata la restituzione.

E infatti:

-nel fascicolo della Sitat si rinviene una ricevuta di pagamento dell’importo di £.113.202.447 effettuato in data 30.5.2000 dal signor D N R con indicazione specifica del codice fiscale del soggetto pagatore. Come risulta in atti, la concessione n. 11957 del 13.3.1993 fu rilasciata ai signori D N R, De Natale Alfredo, Petrina Eucaristica, De Natale Riccardo, Sebastiani Domenica, D N R e De Natale Renato;

-con la concessione edilizia n.14717 del 28.9.1999 il Comune, vista la precedente concessione edilizia n.11957 del 13.3.1993, concedeva alla ditta De Natale Alfredo, De Natale Renato, D N R, Petrina Eucaristica, De Natale Karina, De Natale Roberto e Sitat srl la facoltà di eseguire i lavori di cui al progetto di variante prot 15631 del 3.12.1996;

-la srl Sitat quindi non è l’unica titolare della concessione edilizia n. 14717 del 28.9.1999 rilasciata dal Comune di Messina. Il signor D N R è uno dei cointestatari della concessione edilizia unitamente a Sitat. Per quanto il pagamento in questione possa considerarsi effettuato anche nell’interesse della Sitat, poiché non vi è prova che le risorse, con le quali il pagamento è stato effettuato, provengano dalla Sitat, quest’ultima non può ritenersi autorizzata a richiedere la restituzione delle somme corrisposte dal signor D N R e ritenute indebite. Nell’atto di appello si sostiene che l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione sarebbe il solo signor D N R, avendo egli effettuato il pagamento dell’intero, di tal che la sentenza va riformata e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere e/o di interesse ad agire in capo alla Sitat.

Sub II), il Comune critica la sentenza laddove l’art. 50, lett. c), l.r. n. 71/1978 è stato interpretato nel senso che, qualora il ritardo nel pagamento si protragga oltre i 60 giorni, si applica soltanto l’aumento di un terzo del contributo dovuto, anziché cumulare l’obbligazione di versare la somma a titolo di sanzioni con quella relativa al pagamento degli interessi sugli oneri concessori dovuti, trovando, la coesistenza di sanzioni e interessi, la sua ragion d’essere nella diversa funzione dei due istituti – rispettivamente, punitiva e compensativa.

Infine, sub III), l’appellante deduce che la sentenza avrebbe errato laddove ha aggiunto, ad abundantiam , a sostegno della decisione di accoglimento, argomentazioni ulteriori quali, in particolare, quella inerente alla omessa preventiva escussione della garanzia fideiussoria, avendo, la p.a., allo scadere del termine originario di pagamento della rata, soltanto la facoltà di escutere in via immediata il fideiussore allo scopo di vedere soddisfatto il proprio credito;
o quella attinente alla mancata sollecitazione del pagamento presso il debitore principale, rimanendo integro il potere – dovere della p.a. di applicare la sanzione pecuniaria per il ritardo nel pagamento al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dovendosi escludere l’esistenza di obblighi preventivi in capo alla p.a. come quelli suindicati.

L’obbligazione pecuniaria, anche scaturente dalla applicazione della sanzione amministrativa, alla scadenza del termine convenuto deve eseguirsi al domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, cod. civ. . Essa determina l’inadempimento del debitore, il quale è costituito in mora senza necessità di intimazione o richiesta per iscritto (cfr. art. 1219 cod. civ.). Analogo ragionamento va fatto per l’obbligazione pecuniaria relativa agli interessi legali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi