CGARS, sez. I, sentenza 2020-04-01, n. 202000232

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-04-01, n. 202000232
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000232
Data del deposito : 1 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2020

N. 00232/2020REG.PROV.COLL.

N. 00693/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2016, proposto dai signori G A e G V, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e S L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Palermo, via Nunzio Morello, 40

contro

Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliato in Palermo, via Villareale, n. 6

nei confronti

Francesco P La Franca, Cantina Sociale Prosperità e Lavoro s.c.r.l., non costituiti in giudizio

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3320/2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. E M A N e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO



1. Gli appellanti chiedono l’annullamento e/o la modifica della sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso dagli stessi proposto in primo grado per l’annullamento:

- del decreto dell’Assessore regionale delle attività produttive n. 01/Gab del 7 gennaio 2015, nella parte in cui ha disposto la revoca degli stessi a commissari liquidatori della cooperativa “ prosperità e lavoro ” e, ove occorra, nella parte in cui nomina il dott. La Franca Francesco P, quale commissario liquidatore della cooperativa, ed ha altresì disposto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di autorizzazione al deposito degli atti finali ed al pagamento dei corrispettivi per i commissari stessi (annullamento delle note n. 11256 del 4 dicembre 2009 e n. 12282 del 31 dicembre 2009, di autorizzazione al deposito degli atti finali;
note prot. n. 11387 e prot.11498 del 9 dicembre 2009 di autorizzazione al pagamento del compenso finale);

- delle note (n. prot.12251 del 2 marzo 2015 e n. prot.12273 del 3 marzo 2015) con cui il Dipartimento delle attività produttive comunica agli appellanti la cancellazione dei rispettivi nominativi dall’elenco regionale dei commissari liquidatori di società e loro consorzi operanti in Sicilia;

- del decreto di data 28 novembre 2008 dell’Assessore alla cooperazione e del Commercio e di ogni altro atto connesso.



2. E’ opportuno ricostruire, brevemente, i fatti di causa rilevanti al fine del decidere.

Con decreto assessoriale n. 2490 del 4 dicembre 1991 l’Assessore regionale alla cooperazione (oggi Assessore regionale alle attività produttive) pose in liquidazione coatta amministrativa la “cooperativa Prosperità e Lavoro ” e contestualmente nominò commissari gli appellanti, oltre il dott. V S.

Con lettera 11 dicembre 2009, i commissari liquidatori, dopo la realizzazione dell’attivo, chiesero di essere autorizzati al deposito degli atti finali di liquidazione, a cui furono autorizzati con lettera del servizio di vigilanza del 4 dicembre 2009 (prot. n. 11258). In data 9 dicembre 2009 (nota prot.11498) fu altresì concessa l’autorizzazione alla corresponsione dei compensi da prelevarsi dal conto della cooperativa.

Con nota del 22 dicembre 2009, a seguito di correzione di errore materiale, fu nuovamente richiesta l’autorizzazione al deposito degli atti finali che venne nuovamente autorizzata con nota n. 12282 del 31 dicembre 2009.

Con lettera del 3 luglio 2013 i Commissari liquidatori - odierni appellanti - informavano l’Autorità di vigilanza che erano pervenute proposte transattive riguardanti giudizi ancora pendenti a cui reputavano opportuno aderire.

In data 7 gennaio 2015 l’Assessore regionale alle attività produttive, adottava il decreto n. 01/Gab impugnato in primo grado con ricorso respinto con la sentenza odiernamente gravata.



2. Gli appellanti muovono alla sentenza le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 10/2000 (integrata dall’art.45.co.2, della l.r.n.4 del 2003) - violazione dell’art. 9 della l.17 luglio 1975 n. 400.

Richiamano le tesi esposte in primo grado con cui avevano sollevato il difetto di competenza dell’Assessore ad adottare sia l’atto di revoca quanto l’atto di nomina del nuovo commissario liquidatore, ritenendo tali atti di competenza dei dirigenti della Amministrazione.

In tesi, secondo l’art. 4, co.1, lett. e) del d.lgs. n.165/2001 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando tutti gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: (…) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni ”) e parallelamente l’art. 2 della L.R. n. 10/2000 assegna agli Assessori alcune nomine. La normativa sopra richiamata - a dire degli appellanti - confermerebbe il carattere eccezionale della deroga delle competenze in via generale attribuite ai dirigenti della P.A., e che solo una disposizione successiva alla predetta l.r. n. 10/2000 avrebbe potuto legittimare l’adozione dell’atto di nomina in oggetto.

Dunque atteso che nel caso di specie non esisterebbero specifiche disposizioni derogative della competenza dirigenziale, la competenza ad adottare l’atto di revoca gravato doveva ritenersi attribuita ai dirigenti della PA, né potrebbe invocarsi il principio del “ contraius actus ”.

2) Violazione dell’art.12 dello Statuto della Regione Siciliana – violazione dell’art.13 del d.lgs. 25 marzo 1947, n. 104, recante norme per l’attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e delle relative disposizioni transitorie. Violazione e falsa applicazione dell’art.4 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto presidenziale del 28 febbraio 1979 n.70 incompetenza dell’Assessore alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Violazione e falsa applicazione dell’art.16 n.3 del r.d.26 giugno 1924 n. 1054 e n.4 del d.lgs. n. 654/1948. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 lett. c) della l. 14 gennaio 1994 n. 20 .

Sostengono gli appellanti che il decreto dell’Assessore della cooperazione, commercio, artigianato e pesca che prevede l’istituzione del nuovo elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia abbia i caratteri della generalità e della astrattezza proprio dei regolamenti e che pertanto avrebbe dovuto essere adottato seguendo la disciplina prevista dall’art.12 dello Statuto della Regione Siciliana e delle altre norme rubricate.

3) Violazione della circolare dell’assessorato alle attività produttive del 3 febbraio 2011 “direttive sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 204 L.F. .

In base alla sopracitata circolare la sostituzione dei commissari avrebbe potuto essere adottata solo previa diffida, atto che invece mai sarebbe stato adottato nei confronti degli appellanti.

4) (riportato come motivo VI) Illogicità e contraddittorietà della revoca .

Gli appellanti sostengono essere erronea la sentenza poiché l’art. 205 della L.F. prevede l’obbligo di presentare la relazione semestrale esclusivamente laddove sussista una situazione patrimoniale e vi siano atti di gestione della liquidatela in merito ai quali notiziare e che invece nella fattispecie essendo stato realizzato tutto l’attivo ed eseguito il riparto tra i creditori, non vi era luogo ad alcuna relazione.

Richiamano la circolare dell’Assessorato delle attività produttive del 3 febbraio 2011, concernente le “ direttive sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 204 L.F” nella parte in cui prevede che “ le relazioni semestrali dovranno essere presentate entro il mese successivo alla scadenza del semestre ” e che “ qualora il commissario liquidatore non dovesse osservare le disposizioni di cui all’art. 205 della L.F. ne conseguirà l’automatica sostituzione, previa diffida ” osservando di non avere mai ricevuto alcuna diffida.

Ed ancora deducono che in ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto sollecitare l’adempimento invece di autorizzare il deposito degli atti.

Infine, richiamano l’art.121 della L.F. in base al quale sarebbe stata possibile la riapertura della liquidazione, in vista di ulteriore riparto, nei cinque anni decorrenti dal decreto di chiusura a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese, che nel caso non sarebbe stata effettuata per non perdere la legittimazione processuale.

5) (riportato come motivo VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2237 c.c.

Deducono che la revoca degli ex amministratori e la contestuale nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa sociale “ prosperità e lavoro ” rappresenta un inutile appesantimento amministrativo ed ulteriore costo per la amministrazione posto che l’attività di liquidazione è stata totalmente completata

Ed ancora che il compenso ai liquidatori andava corrisposto ai sensi dell’art. 2237 c.c. per l’attività effettivamente svolta potendo la revoca disposta intendersi come operante solo ex nunc .

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi