CGARS, sez. I, parere definitivo 2022-09-05, n. 202200448

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere definitivo 2022-09-05, n. 202200448
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200448
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00021/2022 AFFARE

Numero 00448/2022 e data 05/09/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2022



NUMERO AFFARE

00021/2022

OGGETTO:

Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipartimento regionale agricoltura.

Schema del «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Organismo pagatore della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura» , in attuazione del comma 4 dell’art. 63 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9.

LA SEZIONE

Vista le note di trasmissione n. 7043 del 2 febbraio 2022 e n. 8187 del 7 febbraio 2022, con le quali l’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipartimento regionale agricoltura ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio di questo Consiglio n. 126 del 3 marzo 2022;

Vista le note prot. n. 46100 del 30 maggio 2022 e n. 48003 del 1° giugno 2022;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Ardizzone;

Premesso e considerato :



1. L’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipartimento regionale agricoltura (d’ora in poi, solo “Assessorato”), con le note n. 7043 del 2 febbraio 2022 e n. 8187 del 7 febbraio 2022, ha trasmesso per il parere di questo Consiglio lo schema di «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Organismo pagatore della Regione Siciliana» (d’ora in poi, anche “OPRS”), previsto dall’art. 63 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9.

Unitamente allo schema sono stati trasmessi:

a) relazione illustrativa;

b) analisi tecnico finanziaria;

c) analisi tecnico normativa;

d) analisi di impatto della regolamentazione;

e) nota prot. n. 3659 del 12 novembre 2021 dell’Ufficio di segreteria della Giunta, con la quale veniva comunicato all’Assessorato che la competente Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana aveva espresso parere favorevole sullo schema di regolamento;

f) relazione prot. n. 2071/359.4 del 31 gennaio 2022 dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.



2. L’Assessorato, con nota prot. 010140 del 15 febbraio 2002, ha precisato che «lo schema di regolamento, successivo alla revisione effettuata in seguito al parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, è composto da 21 articoli. Invece lo schema originario trasmesso all’Ufficio legislativo e legale presentava 41 articoli con la nota 8187 del 7 febbraio 2022, la relazione di accompagnamento, già allegata alla nota 7043 del 2 febbraio 2022, è stata suddivisa nelle parti che la compongono:

1. relazione illustrativa;

2. Analisi tecnico-finanziaria;

3. analisi tecnico-normativa;

4. Analisi di impatto della regolamentazione».



3. Il Collegio, all’adunanza del 22 febbraio 2022, in cui è stato audito, previa idonea richiesta, il Dirigente generale dell’Assessorato, ha adottato il parere interlocutorio n. 126, indicato in epigrafe, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.



3.1 Il Collegio, per maggiore intellegibilità, ritiene opportuno richiamare i punti salienti di tale parere.

In primo luogo è stato evidenziato che il regolamento dovesse essere revisionato applicando i criteri redazionali dei testi normativi fissati dalla circolare del 2 maggio 2001 n. 10888 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente sono state articolate osservazioni, in particolare, con riferimento:

- all’art. 3, rubricato “Il Direttore”;

- all’art. 4, dedicato al “Collegio dei Revisori dei Conti”;

- alla necessità di inserire un articolo dedicato all’ “Amministrazione trasparente”;

- all’art. 13, comma 5;

- al comma 5 dell’art. 14, rubricato “Realizzazione delle entrate”;
«

- al comma 4 dell’art. 18 sugli “Albi e registri”;

- alla necessità che, oltre a una data di entrata in vigore del regolamento, occorresse indicare un termine iniziale di applicabilità delle disposizioni del regolamento, in epoca successiva alla entrata in vigore, poiché, «a prescindere dall’esigenza di svolgere le necessarie interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – ma anche con l’Agea (che rimane apparentemente “Organismo di coordinamento”) – è del tutto evidente che l’OPRS non potrà in concreto svolgere le sue attività prima di alcuni mesi dal varo del regolamento, dal momento che esso dovrà ottenere il prescritto riconoscimento. O, posto che intuibili esigenze contabili impediscono che la Regione Siciliana impieghi denaro pubblico per finanziare enti od organismi privi di una concreta ed effettiva operatività (o, quantomeno, una operatività imminente, in relazione a una data certa), si rende conseguentemente necessario stabilire una data di applicabilità delle disposizioni del regolamento, quand’anche già entrato in vigore, da ancorare ragionevolmente a quella della acquisizione dell’efficacia del provvedimento di riconoscimento dell’OPRS».

Il Collegio, quindi, ha sospeso «l’espressione del parere definitivo, in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti e la nuova versione, rivista ed emendata, dello schema alla stregua dei superiori rilievi».



4. L’Assessore, con nota prot. 46100 del 30 maggio 2022, ha trasmesso:

- lo schema di regolamento revisionato;

- relazione illustrativa con allegati: analisi tecnico finanziaria;
analisi tecnico normativa;
analisi di impatto della regolamentazione;

- nota di riscontro dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) n. 3254 del 20 aprile 2022;

- nota di riscontro MEF prot. n. 47813 del 25 marzo 2022.



4.1. Il Dirigente generale, con nota prot. 48003 del 1° giugno 2022, ha depositato una nota di «chiarimenti richiesti nel parere interlocutorio n. 126/2022».



5. Questa Sezione, in primo luogo, osserva che il nuovo schema di regolamento appare formulato secondo le indicazioni contenute nel parere interlocutorio n. 126/2022.

Osserva, altresì, che, con la nota prot. 48003 del 1° giugno 2022, il Dirigente generale ha fornito i richiesti chiarimenti. Sono state allegate, inoltre, sia la nota dell’AGEA prot. n. 3254 del 20 aprile 2022 sia la nota del MEF prot. n. 47813 del 25 marzo 2022.

L’Amministrazione, con la citata nota prot. 48003 del 1° giugno 2022, evidenzia che nel nuovo testo sono state recepite le indicazioni di questa Sezione relative alla revisione e alle integrazioni allo schema di «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Organismo pagatore della Regione Siciliana» , previsto dall'art. 63 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9.

Quanto alla specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla «coerenza della norma del Regolamento - art. 3, comma 2, lettera c) - che attribuisce al Direttore il potere di definire la struttura organizzativa dell’OPRS con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del citato d.m. del 20 novembre 2017, in relazione ai presupposti per il riconoscimento degli organismi pagatori» , l’Amministrazione ritiene che:

- «l'attribuzione al Direttore del potere di definire la struttura organizzativa dell'OPRS trova, dunque, il suo fondamento nella legge regionale n. 9/2021 che istituendo l'Organismo Pagatore ha, inoltre, previsto che le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui lo stesso si avvarrà, saranno quelle in dotazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - dipartimento regionale dell'agricoltura, non prevedendone anche la specifica organizzazione in termini di Uffici e/o Unità e che è rimessa al Direttore, in forza di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento in questione»;

- «l'Organismo si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e la struttura organizzativa sarà costituita dal personale in forza presso il detto Assessorato secondo la relativa pianta organica e le specifiche funzioni».

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle fasi di approvazione del bilancio e sull’organo che l’approva, l’Amministrazione sottolinea che:

- l’esercizio finanziario dell'OPRS inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

- il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono predisposti, rispettivamente, entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

L’Amministrazione precisa, ancora, che le fasi di approvazione del bilancio di previsione per il funzionamento dell'OPRS sono le seguenti:

a) il Direttore dell'OPRS redige il bilancio di previsione e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo parere;

b) a seguito del parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, il Direttore dell'OPRS approva il bilancio di previsione e lo invia al Comitato di Vigilanza, organo istituito in via amministrativa presso l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento dell’agricoltura, e composto da tre dirigenti;

c) il Comitato di vigilanza, che svolge le funzioni di vigilanza previste dall'art. 63, comma 3, della legge regionale istitutiva dell'OPRS, effettua l'istruttoria del bilancio di previsione, redige il proprio parere e trasmette i documenti al Direttore generale del Dipartimento dell’agricoltura;

d) il Direttore generale del Dipartimento dell'agricoltura invia il bilancio di previsione dell'OPRS, insieme con il parere del Comitato di vigilanza, al Dipartimento del bilancio e del tesoro della Regione per il seguito di competenza;

e) una volta approvato dal Dipartimento del bilancio del tesoro, il bilancio di previsione dell'OPRS viene inviato alla Giunta Regionale e poi, per la deliberazione finale, all'Assemblea Regionale Siciliana.

Quanto alla richiesta, formulata con il parere interlocutorio di questa Sezione n. 126/2022, in ordine alla «documentazione di supporto idonea a dimostrare che, sulle previsioni regolamentari eventualmente interferenti con l'esercizio di poteri e di competenze dello Stato o dei suoi organismi strumentali (e, in particolare, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agea), si sia raggiunto un accordo o vi sia stato un assenso per iscritto o, comunque, siano state esaminate e risolte le problematiche giuridiche sopra segnalate», l’Amministrazione sottolinea che «[…

il MEF - preso atto di quanto trasmesso dall'Assessorato - ha rinviato “alle valutazioni di AGEA nonché al MIPAAF in qualità di autorità nazionale competente per il successivo riconoscimento dell'Organismo Pagatore ai sensi del d.m. 17/06/2009, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014, e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014” (doc. l).

Con nota del 20/04/2022, l'AGEA ha rappresentato che “la competenza in materia di riconoscimento degli Organismi Pagatori appartiene al MIPAAF, al quale si rinvia, in questa fase, ogni valutazione in merito” e specificando, inoltre, che la stessa - ai sensi del d.m. 17 giugno 2009, come sostituito dal D.M. 6574 del 20.11.2017, concernente "Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori” - si esprime, nel corso della procedura di riconoscimento, “in merito all'idoneità del sistema informativo dell’organismo pagatore ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione europea” (doc. 2)».

Su queste premesse l’Amministrazione ritiene che «risulta evidente che sia il MEF sia l’AGEA, […] non hanno rinvenuto alcuna interferenza con l'esercizio dei loro poteri e delle loro competenze, rinviando le relative valutazioni di merito al MIPAAF, cui appartiene per legge la competenza al riguardo», e conclude che «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria[…] il MIPAAF e, specificamente, il Direttore generale per le politiche dell'Unione Europea, in qualità di autorità competente, dopo avere esaminato la documentazione ed effettuato tutti gli opportuni controlli, interni ed esterni, procederà, successivamente, ad inviare l'atto di riconoscimento alla Commissione».

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi