CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400393
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Pubblicato il 03/06/2024
N. 00393/2024REG.PROV.COLL.
N. 00417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2022, proposto da
Curatela dei Fallimenti Edilmar S.r.l. e Pruiti Vincenzo, nella persona del Curatore Fallimentare pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;
contro
Comune di Lascari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M L N, G P, F N, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2779/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lascari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2012 e depositato il 4 gennaio 2013 la Edilmar S.r.l. e Pruiti Vincenzo (quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta società) domandavano: a) l’accertamento del diritto a corrispondere gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione connessi al piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2009 n. 2 sulla base della quantificazione e della regolamentazione vigente alla data del 19 gennaio 2010 di avvenuta stipula della convenzione di lottizzazione;b) l’annullamento della concessione edile del 19 ottobre 2012 n. 25 nella parte in cui quantificava i predetti oneri e costi, nonché degli atti prodromici tra i quali la nota del 9 ottobre 2012 assunta al prot. n. 11029 e la deliberazione della Giunta Municipale del 10 febbraio 2012 n. 17 di approvazione per l’anno 2012 degli aggiornamenti degli oneri concessori;c) il risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo agire del Comune di Lascari.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Lascari si opponeva all’accoglimento del ricorso.
Napolitani Maria Letizia, Piazza Giuseppe e Napolitani Franco, proponenti il piano di lottizzazione approvato dal Comune di Lascari, spiegavano un intervento ad adiuvandum , per sostenere le ragioni dei ricorrenti.
Nelle more entrambi i ricorrenti venivano dichiarati falliti ed il giudizio proseguiva su iniziativa della Curatela delle rispettive procedure fallimentari.
Con sentenza n. 2779/2021 pubblicata il 12 ottobre 2021, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, dopo avere ritenuto la controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune resistente poiché: 1) secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione dovrebbero essere quantificati al momento del rilascio del permesso di costruire, in ragione dei parametri stabiliti dal Consiglio Comunale e non in base ai criteri vigenti al momento dell’adozione del piano di lottizzazione;2) il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico attuativo rispetto al quale i relativi permessi di costruire potrebbero essere rilasciati a distanza anche di diversi anni, con conseguente necessità di adeguare gli oneri di urbanizzazione al momento in cui l’intervento edile sarà effettivamente realizzato;3) i parametri di computo adoperati dal Comune di Lascari sarebbero corretti e le relative censure della ricorrente generiche;4) non rileverebbe la motivazione del provvedimento di quantificazione degli oneri in questione poiché, trattandosi di un calcolo matematico, occorreva soltanto comprendere se il computo fosse o meno corretto e non anche se fosse o meno motivato.
Con ricorso in appello notificato il 12 aprile 2022 e depositato il 5 maggio 2022, la Curatela del Fallimento della Edilmar S.r.l. e del fallimento di Pruiti Vincenzo domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni.
In data 13 giugno 2022 il Comune di Lascari si costituiva con memoria di mero stile per poi formulare le proprie difese con il deposito in data 14 marzo 2024 di un’apposita memoria esplicativa delle ragioni ostative all’accoglimento dell’appello, in quanto comprovanti l’infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente in primo grado.
L’appellante depositava il 27 marzo 2024 una memoria di replica.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti ed in particolare il difensore dell’appellante precisare su invito del Collegio l’interesse di tipo risarcitorio che giustificherebbe l’invocata pronuncia di definizione nel merito del proposto gravame, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
I.1. Il Collegio, preliminarmente, osserva che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo di cui all’art. 133 lett. f) c.p.a., in quanto avente per oggetto oneri di urbanizzazione, ossia questioni di natura patrimoniale, concernenti la materia dell’urbanistica e dell’edilizia. Secondo quanto, infatti, chiarito dalla prevalente giurisprudenza, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/2010 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa da siffatto ambito di cognizione la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - e che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo, dunque, un consolidato orientamento giurisprudenziale le controversie sulla determinazione, liquidazione, riscossione e ripetizione degli oneri di urbanizzazione rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo le posizioni fatte valere dagli interessati natura di diritto soggettivo, con tutte le conseguenze processuali, anche in merito ai termini per proporre l'azione, all'oggetto del giudizio, all'onere probatorio delle parti, agli effetti della sentenza, ecc…
Al di là del suo carattere sostanzialmente autorizzatorio, è, infatti, generalmente riconosciuto che il permesso di costruire sia comunque, direttamente o indirettamente, attributivo, per il privato, di rilevanti benefici economici, a fronte dei quali è previsto, in termini di controprestazione, il pagamento di una somma di danaro, a titolo di contributo di costruzione, non altrimenti qualificabile che come corrispettivo di diritto pubblico consistente in una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, esplicativa del principio di onerosità del titolo a costruire introdotta sin dalla l. 10/1977.
I.2. Se, dunque, l’oggetto del contendere è costituito da un diritto soggettivo di credito (vantato dall’Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato in misura ritenuta eccessiva dall’appellante), il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen. n. 4/2003), è tenuto a risolvere la controversia applicando le regole processuali del c.p.c. e quelle sostanziali del codice civile, ove non sia diversamente previsto dalle leggi speciali di riferimento.
I.3. Ed invero, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2018:
a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio;
b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un'azione di mero accertamento;
c) l'amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l'applicabilità dell'art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l'errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l'applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica;
d) la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame – nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza – solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l'ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dal Comune.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al contributo per gli oneri di urbanizzazione, in quanto corrispettivo di diritto pubblico, non di natura tributaria, posto a carico del costruttore e connesso al rilascio della concessione edilizia a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, tenuto conto che " per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge " (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2006, n. 2228 richiamata dal Consiglio di Stato con la decisione assunta in Adunanza Plenaria n. 12/2018).
II. – L’erronea statuizione della decisione nei confronti della società anziché della Curatela fallimentare.
II.