CGARS, sez. I, sentenza 2024-11-02, n. 202400861
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2024
N. 00861/2024REG.PROV.COLL.
N. 00312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2024, proposto da
Urbania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, E L V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Montalbano S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 157/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e della Montalbano S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda scaturisce dagli esiti di un precedente contenzioso avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto di fornitura di n. 50 isole ecologiche scarrabili informatizzate a 8 bocche di carico complete di n. 400 cassonetti da 1.100 litri e sistema hardware e software di gestione dell’isola, nell’ambito del progetto Palermo Green 2030 finalizzato alla modernizzazione ed al potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l’implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart . In particolare, il lotto 20 d’interesse ha ad oggetto – alla luce dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto – n. 50 isole ecologiche scarrabili (“ecoisole”) informatizzate, bilato per il conferimento di 8 tipologie di rifiuti, elettricamente autonome (alimentate da pannelli solari) e video-controllate come da scheda tecnica allegata.
La relativa gara veniva aggiudicata dal Comune di Palermo alla Montalbano s.r.l. Unipersonale.
Avverso la predetta aggiudicazione la URBANIA s.r.l. proponeva ricorso che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, accoglieva con la pronuncia della sentenza n. 81/2023, annullando il provvedimento impugnato con i relativi atti prodromici contestati e rigettando la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente.
La Montalbano s.r.l. Unipersonale, allora, proponeva appello, domandando, in via cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Nelle more il Comune di Palermo ottemperava alla decisione del T.A.R. e, per l’effetto, aggiudicava con Determinazione Dirigenziale n. 955 del 31 gennaio 2023 il Lotto RD-20 alla URBANIA s.r.l., disponendo, al contempo, l’affidamento in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 co. 1 lett. a ) D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
Con ordinanza n. 132 del 17 aprile 2023 il C.G.A.R.S. rigettava la domanda cautelare proposta dall’appellante Montalbano s.r.l. Unipersonale ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalente l’interesse pubblico alla continuità della fornitura del servizio in questione aggiudicato medio tempore alla URBANIA s.r.l. in ottemperanza alla sentenza impugnata, “ dovendosi scongiurare il rischio che plurimi mutamenti dell’impresa aggiudicataria possano compromettere la gestione delle isole ecologiche del Comune di Palermo, anche tenuto conto che il pregiudizio paventato dall’appellante principale, avente natura meramente economica, è come tale sempre ristorabile in caso di esito positivo del presente giudizio d’appello ”.
Dopo di che il Comune di Palermo, con Determinazione Dirigenziale n. 4984 del 3 maggio 2023 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016, la validità ed efficacia dell’affidamento disposto in via d’urgenza, stipulando il 31 maggio 2023 il contratto di appalto di fornitura con la URBANIA s.r.l..
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 550/2023, accoglieva l’appello proposto dalla MONTALBANO s.r.l. Unipersonale ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso di primo grado proposto dalla URBANIA s.r.l., senza, tuttavia, pronunciarsi sugli effetti del contratto nelle more stipulato tra il Comune di Palermo e la URBANIA s.r.l. poiché non vi era prova della sua avvenuta stipula.
Al punto VII della motivazione, infatti, si precisa che “ Allo stato non vi è prova che alcun contratto sia stato stipulato, pertanto non è dato provvedere in ordine sulla sorte dello stesso ovvero sull’ulteriore domanda risarcitoria ”.
Il Comune di Palermo, allora, disponeva, in un primo momento, la sospensione, con nota assunta al prot. n. 947391 del 5 settembre 2023, dell’esecuzione del contratto concluso con la URBANIA s.r.l., per poi dichiarare l’inefficacia del medesimo contratto, con la Determinazione Dirigenziale n. 12201 del 13 ottobre 2023, motivando la decisione in ragione dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c. che scaturirebbe dalla predetta pronuncia del C.G.A.R.S. e che determinerebbe, da un lato, l’automatica caducazione di tutti gli atti adottati in virtù della sentenza in seguito riformata in appello e, dall’altro, la correlativa automatica reviviscenza dell’aggiudicazione annullata dal T.A.R..
Con la medesima determinazione dirigenziale, inoltre, il Comune di Palermo autorizzava, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a ) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, l’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura oggetto del lotto RD-20 da parte della MONTALBANO s.r.l. Unipersonale.
Avverso siffatta decisione proponeva ricorso la URBANIA s.r.l. lamentando l’illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Palermo per violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 122 c.p.a., eccesso di potere per errato presupposto di diritto secondo cui all’annullamento dell’aggiudicazione seguirebbe la nullità del contratto, difetto di motivazione, violazione del giudicato cautelare nella parte in cui riteneva preminente l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’appalto ad opera dell’operatore destinatario dell’affidamento disposto in via d’urgenza nell’ottica di salvaguardare la continuità della fornitura del servizio , nonché per violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. per carenza di motivazione in ordine all’enunciazione di un interesse pubblico attuale e concreto allo scioglimento del contratto, violazione dell’art. 336 co. 2 c.p.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria, ragionevolezza, logicità e parità di trattamento .
Il Comune di Palermo e la MONTALBANO s.r.l. Unipersonale si costituivano per resistere all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, con sentenza n. 157/2024 respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite, ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione comunale in ragione dell’effetto espansivo di cui all’art. 336 co. 2 c.p.c..
La URBANIA s.r.l. proponeva appello, criticando le conclusioni e censurando le motivazioni della predetta sentenza in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado sui quali integralmente insisteva anche in questa sede, lamentando, peraltro, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 30 c.p.a. per omessa pronuncia sulla proposta domanda di risarcimento danni.
Il Comune di Palermo e la MONTALBANO S.r.l. Unipersonale si costituivano, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Comune di Palermo, in particolare, domandava la condanna della URBANIA s.r.l. alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 744.969,09 liquidata in suo favore dall’Amministrazione comunale a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 del 20% dell’importo contrattuale ed al risarcimento del danno patito dall’Amministrazione a causa della revoca del finanziamento originariamente concesso nella misura di € 3.267.500,00 nell’ambito del Programma PON-METRO 2014-2020 per la fornitura oggetto di causa.
L’appellante depositava delle memorie conclusive.
All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. Con il proposto appello la URBANIA s.r.l. domanda la riforma della sentenza n. 157/2024 con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato per l’annullamento della determina n. 12201 del 13 ottobre 2023 con la quale il Comune di Palermo: a) ha preso atto dell’accoglimento dell’appello proposto dalla Montalbano s.r.l. unipersonale ed in virtù dell’effetto espansivo scaturente ai sensi dell’art. 336 c.p.c. dalla relativa pronuncia del C.G.A.R.S. n. 550 del 28 agosto 2023 ha dichiarato caducata l’aggiudicazione della fornitura disposta con D.D. n. 955 del 31 gennaio 2023 in favore della URBANIA s.r.l. e dei relativi atti prodromici e conseguenti, ivi incluso il relativo contratto stipulato il 31 maggio 2023;b) ha, inoltre, preso atto “ della reviviscenza dell’aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 coma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, disposta con Determinazione Dirigenziale n. 7098 del 01/08/2022 in favore della società “MONTALBANO S.R.L. UNIPERSONALE ” …”, autorizzando, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a ) D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
I.